La Società Agricola F.V., con sede in Licata aveva presentato una domanda per il finanziamento della specifica misura prevista dal bando per il mantenimento dell’agricoltura biologica del PSR Sicilia 2014-2020, per l’annualità 2015.
L’istanza era stata esaminata e approvata dal Dipartimento dell’Agricoltura dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.
La società licatese , confidando nella legittima convinzione di poter contare sull’aiuto economico previsto dalla predetta misura, effettuò quindi cospicui investimenti per opere di miglioramento fondiario e successivamente presentò richiesta di finanziamento anche per le annualità 2016-2017-2018.
Tuttavia, nel 2019, a distanza di più di tre anni dall’avvio del progetto, la competente Unità operativa del Dipartimento dell’Agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in ragione di una ritenuta discordanza tra la consistenza zootecnica dichiarata dalla società agricola F.V. e quella risultante dalla banca dati nazionale, ha respinto tutte le domande presentate dalla società e ne ha disposto l’archiviazione.
In particolare, la discrepanza rilevata dall’amministrazione regionale era relativa alla presenza di tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento.
Pertanto, avverso il predetto provvedimento di archiviazione la Società agricola F.V., con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo.
In particolare, il difensore in primo luogo censurava la violazione delle garanzie partecipative e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione regionale, in violazione delle norme sul procedimento amministrativo non aveva valutato la memoria procedimentale presentata dalla società ricorrente, a mezzo della quale era stato esplicitato che i tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento, in realtà venivano utilizzati dalla società a scopo sportivo (c.d. da trekking) e quindi non avrebbero potuto essere equiparati a tutti gli animali ricondotti ad un “uso biologico”.
Dunque, i rilievi formulati dal Dipartimento regionale ed afferenti, come detto, la discrepanza tra gli animali dichiarati e quelli presenti nella banca dati nazionali, non avrebbero potuto legittimare un provvedimento di archiviazione del finanziamento richiesto, in virtù delle osservazioni presentate dalla società ricorrente.
Ed ancora, l’Avv. Rubino rilevava in giudizio come la società ricorrente non aveva in alcun modo violato le disposizioni attuative del bando, mentre il provvedimento di archiviazione avrebbe dovuto ritenersi posto in violazione del principio del legittimo affidamento e del favor partecipationis.
Ebbene, con sentenza del 16.07.2024, condividendo le argomentazioni sostenute dall’Avv. Rubino, il TAR-Palermo ha ritenuto che l’Amministrazione regionale era certamente in possesso di elementi in grado di spiegare la discrepanza dei dati tra il numero di animali dichiarati nella domanda e quelli risultanti nella Banca dati nazionale, differenza non frutto di una omissione o di un errore, ma di una corretta scelta.
Con la predetta pronuncia il TAR-Palermo ha dunque accolto il ricorso della società ricorrente e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di archiviazione impugnato, condannando l’Assessorato regionale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
Pertanto, per l’effetto di detta pronuncia la società agricola F.V. potrà ottenere i finanziamenti relativi alle annualità dal 2015 al 2018.