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Giudiziaria

Il Tar annulla l’interdittiva della Prefettura all’Azienda Agricola di Cuffaro

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Palermo – L’ex Presidente della Regione Totò Cuffaro, oggi leader di Nuova democrazia cristiana – oltre che di politica – da alcuni anni si occupa di coltivazioni nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria, zona fertile e ricca del catanese.

La Prefettura di Catania aveva emesso nei confronti della società agricola dell’ex Presidente della Regione un’informativa interiettiva antimafia.

Per effetto dell’informativa, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA – ha adottato  un provvedimento di decadenza di tutti i contributi (connessi alle coltivazioni biologiche) erogati all’Azienda e intimato la restituzione delle somme già percepite.

Pertanto, l’Azienda Agricola – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri Giuseppe Impiduglia e Calogero Marino – ha proposto un ricorso innanzi al Tar Catania volto all’annullamento dei provvedimenti.

Con il ricorso è stato sostenuto che l’informativa interdittiva, a carico della ditta ricorrente, fosse illegittima in quanto fondata, sostanzialmente, solo sulla ben nota vicenda giudiziaria relativa a Totò Cuffaro e definita processualmente nel 2010 (per la quale è, peraltro, pendente un giudizio innanzi alla CEDU)

In esito all’udienza cautelare, il Tar Catania ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti con i quali era stata disposta la restituzione dei contributi erogatie onerando l’Amministrazione di riesaminare la vicenda.

A seguito dell’ordinanza, la Prefettura di Catania ha confermato l’informativa, sostenendo nuovamente che la sentenza di condanna emessa dalla Cassazione fosse idonea a giustificare l’adozione dell’informativa interdittiva.

Contro il nuovo provvedimento gli avv.ti Rubino, Alfieri, Impiduglia e Marino hanno proposto motivi aggiunti di ricorso, rilevando come la pena inflitta dalla Cassazione fosse già scontata a far data dal 2015 e per di più con una condotta esemplare da parte di Cuffaro, che durante il periodo di detenzione ha, anche, conseguito la laurea in giurisprudenza, scrivendo diversi libri e spendendosi in più occasioni in iniziative sociali.

Ed ancora, con i motivi aggiunti di ricorso è stato rilevato come l’ex presidente della Regione siciliana è attivista dell’Associazione “Nessuno tocchi caino” , nonché fondatore, promotore e Presidente dell’ Organizzazione Onlus “Aiutiamo il Burundi”, che raccoglie fondi per il funzionamento dell’Ospedale di Rusengo a Ruyigi.

Il Tar Catania, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino, Alfieri, Impiduglia e Marino ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati. In particolare, con la sentenza, il Tar Catania ha rilevato l’assenza di qualsivoglia attuale e concreto elemento pregiudizievole a carico di Totò Cuffaro.

Per effetto dellae sentenza, vengono meno le limitazioni connesse all’ informativa interdittiva e all’azienda agricola dell’ex Presidente della Regione Cuffaro dovranno essere erogati tutti i contributi e le sovvenzioni spettanti.

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Giudiziaria

Il Tar rileva la legittimita’ degli atti dei Consorzi di bonifica

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Palermo – Nel 2017, il Legislatore Regionale Siciliano a distanza di ben 17 anni dall’istituzione dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 5/2014, procedeva alla ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività, disponendo l’accorpamento degli 11 Consorzi esistenti in due macrostrutture, ossia il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.

Predisposti tutti gli atti propedeutici all’attuazione dell’importante riforma la Giunta Regionale adottava lo schema tipo di Statuto e il Regolamento di organizzazione.

Approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana lo schema tipo dello Statuto e del Regolamento di organizzazione veniva sancita la formale costituzione sia del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

Ebbene, lamentando un asserito pregiudizio derivante dall’accorpamento dei Consorzi di Bonifica, i Dirigenti e i Capi di Settore del Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, tra cui l’Ing. Pieralberto Guarino, impugnavano innanzi al Tar Sicilia – Palermo gli atti propedeutici e quelli connessi agli atti di costituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, per ottenerne la declaratoria di nullità.

Al fine di resistere a tale azione, si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale con il patrocinio dell’Avvocato Giuseppe Ribaudo.

Nel corso del processo, gli Avv.ti Rubino e Ribaudo, deducevano, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse a ricorrere, rilevando come i ricorrenti non avrebbero potuto considerarsi titolari di alcuno interesse ad agire, non avendo subito alcuna modifica della loro posizione giuridica ed economica in ragione dell’avvenuto accorpamento dei vari Consorzi.

Entrambe le difese dei Consorzi rilevavano, inoltre e nel merito, l’infondatezza di tutti gli assunti volti a sostenere la nullità di tutti gli atti e dei provvedimenti deliberativi ed istitutivi dei Consorzi, non potendo in alcun modo configurarsi nessuna delle ipotesi di nullità degli atti e dei provvedimenti amministrativi come sancite dell’art. 21 septies, della L. n. 241/90.

Con sentenza del 29 maggio 2023, il Tar –Palermo, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Ribaudo, ha rigettato il ricorso proposto dall’Ing. Pieralberto Guarino e dagli altri ricorrenti, dichiarandolo in parte improcedibile e in parte inammissibile. Infine, il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.

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Giudiziaria

Spese di notifica per le multe stradali: importante vittoria di Federconsumatori Sicilia

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Palermo -Ennesima vittoria di Federconsumatori Sicilia e di un suo associato, questa volta di Altofonte, che hanno ottenuto dal Giudice di Pace di Palermo l’annullamento di una cartella esattoriale per una contravvenzione al Codice della Strada. La vicenda, apparentemente comune e banale, in realtà è molto importante perché segna la fine di una prassi sbagliata e vessatoria che quasi tutti i Comuni italiani mettono in atto ai danni dei cittadini consumatori.


In pratica, anche se il cittadino aveva pagato la multa nei 5 giorni previsti per ottenere lo “sconto” del 30% sull’importo da versare, non aveva pagato anche le spese amministrative e quelle di notifica tramite posta, per un importo complessivo di appena 13,10 euro.


Il Comune di Altofonte, seguendo una prassi errata ma molto diffusa in Italia, ha ritenuto che questo pagamento “incompleto” non bastasse a estinguere la sanzione. Di conseguenza ha applicato l’ulteriore sanzione nei confronti del cittadino.


Una prassi sbagliata e illegittima, come ha dimostrato l’avvocato Fabio Pernice dello sportello regionale di Federconsumatori Sicilia che, assistendo il cittadino associato nel suo ricorso al Giudice di Pace, ha ottenuto la cancellazione di ogni ulteriore sanzione e ha condannato il Comune di Altofonte al pagamento delle spese legali.


“La vicenda è emblematica – spiega il presidente di Federconsumatori, Alfio La Rosa – perché questa prassi è diffusissima in tutta Italia. Solo la competenza del nostro avvocato ha permesso al consumatore di ottenere giustizia davanti al Giudice di Pace: senza la nostra assistenza avrebbe dovuto pagare una sanzione per una multa già pagata, tra l’altro entro i primi 5 giorni dalla notifica”.

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Giudiziaria

Il Tar condanna la Prefettura di Agrigento

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Agrigento- La Prefettura di Agrigento diversi anni fa ha adottato un provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni nei confronti di A.A. di Castrofilippo, titolare di porto d’armi per uso caccia.

Il provvedimento inibitorio è stato adottato dalla Prefettura di Agrigento sulla scorta del legame parentale esistente con il fratello all’epoca imputato in un procedimento penale per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.; a conclusione del procedimento penale, il fratello di A.A. era stato assolto dal reato ascrittogli e per l’effetto la Prefettura di Agrigento aveva revocato l’informativa antimafia disposta a carico della sua impresa.

Cosicchè il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura di Agrigento la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni che gli inibiva di rinnovare il porto d’armi per uso caccia; tuttavia, la Prefettura di Agrigento rimaneva silente sulla richiesta di revoca del divieto.

Quindi A.A. si è rivolto agli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza al fine di ottenere il riscontro sperato da parte della Prefettura di Agrigento; gli avvocati Rubino e Piazza hanno proposto, innanzi il Tar Sicilia – Palermo, un ricorso volto ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Agrigento anche alla luce delle nuove circostanze del caso.

In particolare, gli avvocati Rubino e Piazza, con il ricorso introduttivo del giudizio, hanno osservato come non sussistessero più gli elementi fondanti il divieto di detenzioni di armi e munizioni, per effetto dell’assoluzione del fratello del ricorrente dal reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed inoltre come la stessa Prefettura avesse già revocato l’interdittiva antimafia adottata sulla base delle medesime circostanze.

Il Tar Palermo, condividendo le argomentazioni difensive formulate dagli avv.ti Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Agrigento sull’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizione e ciò anche alla luce delle sopravvenienze di cui l’amministrazione dovrà tenere conto; il Tar ha peraltro condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese giudiziali.

Per l’effetto della sentenza del Tar Palermo, A.A. potrà riottenere il permesso di porto d’armi e ricominciare a coltivare la passione per la caccia.

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