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Giudiziaria

Il Tar bacchetta la Regione dopo il concorsone flop

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La Regione Siciliana dopo numerosi anni ha bandito un importante concorso per il potenziamento dei centri per l’impiego dell’isola, prevedendo l’assunzione di ben 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato.

Il bando di concorso, in particolare, ha previsto una prima preselezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti, così come previsto dal legislatore nazionale all’art. 10 del D.L. n. 44/2021. ​ ​ ​ ​

In esito a tale preselezione, sono stati ammessi alla prova concorsuale un numero abbastanza esiguo di candidati. Successivamente, numerosi candidati ammessi alla prova scritta non l’hanno superata, ottenendo un punteggio inferiore al minimo previsto (pari a 21 punti).

Addirittura, sono rimasti non assegnati ben 267 posti.

La dott.ssa G. I., residente ad Agrigento e di 48 anni – esclusa a seguito dalla procedura preselettiva in ragione del punteggio conseguito per i titoli di studio – ha proposto, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia un ricorso innanzi al T.A.R. Palermo.

Il collegio difensivo ha sostenuto come la clausola del bando di concorso, che inibisce la valutazione di tutti i titoli legalmente riconosciuti dai candidati – quali abilitazioni professionali – si ponga in palese violazione con la disposizione prevista dal predetto art. 10, D.L. 44/2021, che proprio in un’ottica del favor partecipationis prevede per l’appunto la “valutazione dei titoli legalmente riconosciuti”, includendo così anche le abilitazioni professionali.

Gli avvocati Girolamo Rubino ed Giuseppe Impiduglia, pertanto, hanno censurato l’illegittimità della scheda di valutazione (e del conseguente provvedimento di esclusione) della loro assistita per non avere – l’amministrazione – valutato tutti i titoli presentati della candidata (e in particolare l’abilitazione professionale), che le avrebbero consentito di ottenere un punteggio utile per l’ammissione alla successiva fase concorsuale.

​ Il Presidente del T.A.R. Sicilia – Palermo sez. II, accogliendo la richiesta di sospensione presentata degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha ammesso con riserva la candidata a sostenere le prove scritte del concorso pubblico per il potenziamento dei centri per l’impiego.

La concorrente ha, pertanto, partecipato con riserva alla suddetta prova.

Il TAR Palermo, in sede collegiale ha condiviso il summenzionato Decreto Presidenziale e, con apposita ordinanza del 27.06.22, ha confermato l’ammissione della ricorrente alla prova scritta.

La candidata, peraltro, ha contestato, con appositi motivi aggiunti in corso di notifica, anche il punteggio assegnato alla prova scritta, rilevando come numerosi quesiti fossero ambigui o, comunque, non correttamente formulati.

Il TAR, pertanto, nei prossimi giorni, si pronuncerà sulle nuove richieste della ricorrente volte alla rideterminazione del punteggio ottenuto in esito alla prova scritta, cui (come detto) era stata ammessa con riserva.

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Giudiziaria

Il Tar annulla l’interdittiva della Prefettura all’Azienda Agricola di Cuffaro

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Palermo – L’ex Presidente della Regione Totò Cuffaro, oggi leader di Nuova democrazia cristiana – oltre che di politica – da alcuni anni si occupa di coltivazioni nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria, zona fertile e ricca del catanese.

La Prefettura di Catania aveva emesso nei confronti della società agricola dell’ex Presidente della Regione un’informativa interiettiva antimafia.

Per effetto dell’informativa, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA – ha adottato  un provvedimento di decadenza di tutti i contributi (connessi alle coltivazioni biologiche) erogati all’Azienda e intimato la restituzione delle somme già percepite.

Pertanto, l’Azienda Agricola – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri Giuseppe Impiduglia e Calogero Marino – ha proposto un ricorso innanzi al Tar Catania volto all’annullamento dei provvedimenti.

Con il ricorso è stato sostenuto che l’informativa interdittiva, a carico della ditta ricorrente, fosse illegittima in quanto fondata, sostanzialmente, solo sulla ben nota vicenda giudiziaria relativa a Totò Cuffaro e definita processualmente nel 2010 (per la quale è, peraltro, pendente un giudizio innanzi alla CEDU)

In esito all’udienza cautelare, il Tar Catania ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti con i quali era stata disposta la restituzione dei contributi erogatie onerando l’Amministrazione di riesaminare la vicenda.

A seguito dell’ordinanza, la Prefettura di Catania ha confermato l’informativa, sostenendo nuovamente che la sentenza di condanna emessa dalla Cassazione fosse idonea a giustificare l’adozione dell’informativa interdittiva.

Contro il nuovo provvedimento gli avv.ti Rubino, Alfieri, Impiduglia e Marino hanno proposto motivi aggiunti di ricorso, rilevando come la pena inflitta dalla Cassazione fosse già scontata a far data dal 2015 e per di più con una condotta esemplare da parte di Cuffaro, che durante il periodo di detenzione ha, anche, conseguito la laurea in giurisprudenza, scrivendo diversi libri e spendendosi in più occasioni in iniziative sociali.

Ed ancora, con i motivi aggiunti di ricorso è stato rilevato come l’ex presidente della Regione siciliana è attivista dell’Associazione “Nessuno tocchi caino” , nonché fondatore, promotore e Presidente dell’ Organizzazione Onlus “Aiutiamo il Burundi”, che raccoglie fondi per il funzionamento dell’Ospedale di Rusengo a Ruyigi.

Il Tar Catania, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino, Alfieri, Impiduglia e Marino ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati. In particolare, con la sentenza, il Tar Catania ha rilevato l’assenza di qualsivoglia attuale e concreto elemento pregiudizievole a carico di Totò Cuffaro.

Per effetto dellae sentenza, vengono meno le limitazioni connesse all’ informativa interdittiva e all’azienda agricola dell’ex Presidente della Regione Cuffaro dovranno essere erogati tutti i contributi e le sovvenzioni spettanti.

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Giudiziaria

Assolti i vertici dell’Arnas per lo spostamento della Gamma camera della Medicina Nucleare

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PALERMO- Nel 2015 l’Arnas Civico di Palermo, allora guidata dal Direttore Generale Giovanni Migliore, nell’ambito dei lavori di completamento dell’edificio noto come Nuovo Oncologico (padiglione destinato ad ospitare in un unico stabile svariati reparti destinati alla cura dei tumori), ha disposto lo spostamento del reparto di medicina nucleare all’interno del seminterrato del nuovo edificio.

La Gamma Camera è uno strumento indispensabile per l’attività diagnosi dei tumori nel campo della medicina nucleare,del valore di 352.000.00 euro.

A seguito del trasferimento della macchina, l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori falliva, con la conseguenza che i lavori non erano più ultimati.

La Procura presso la Corte dei conti invitava a dedurre il dott. Migliore, allora direttore Generale, unitamente al direttore sanitario (dott.ssa Rosalia Muré), il direttore amministrativo (dott. Vincenzo Barone), nonché il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico.

Il dott. Migliore, difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, rappresentava che il fallimento dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori costituiva un evento imprevisto ed imprevedibile, con conseguente insussistenza di qualsiasi responsabilità a suo carico per l’evento occorso.

Anche gli altri invitati a dedurre rappresentavano le proprie considerazioni.

La Procura non ha preso in considerazione tali difese ed ha notificato un atto di citazione convenendo comunque in giudizio tutti i vertici dell’Azienda.

Si costituiva in giudizio il dott. Migliore, rappresentato dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, rappresentando che l’azione erariale era prescritta, e che non poteva essere imputato ai dirigenti un evento imprevedibile come il fallimento della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.

Inoltre, gli avv.ti Rubino e Valenza rappresentavano che nel momento in cui si dispose lo spostamento delle attrezzature non vi era alcun elemento dal quale si potesse prevedere il successivo fallimento dell’impresa esecutrice dei lavori, e che se tale spostamento non fosse stato disposto vi sarebbero state comunque delle contestazioni a carico della Dirigenza, che pertanto aveva operato correttamente ed in assenza di alternative.

Si costituivano in giudizio anche i dott.ri Barone e Bono.

In data 19 ottobre 2021 è stata depositata la sentenza di primo grado con cui la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha assolto i dirigenti da ogni addebito, confermando che la mancata esecuzione dei lavori non è imputabile ai convenuti in quanto è dovuta al fallimento dell’impresa appaltatrice, che costituiva un evento imprevisto ed imprevedibile.

Inoltre, il Giudice contabile ha chiarito che nel momento in cui fu adottata la decisione di disporre il trasferimento delle attrezzature i dirigenti non avevano alcuna alternativa, in quanto si trattava di un atto dovuto ai fini del sollecito completamento dei lavori.

Avverso la sentenza appena ricordata la Procura Regionale interponeva appello.

Ancora una volta il dott. Giovanni Migliore si costituiva in giudizio, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto generico, e ribadendo che lo spostamento della gamma camera era stato disposto in maniera del tutto regolare.

Con sentenza depositata oggi, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, ha respinto l’appello proposto dalla Procura, confermando in pieno la statuizione di primo grado.

In particolare, il Giudice d’appello ha confermato che lo spostamento della gamma camera doveva avvenire poco prima della ultimazione dei lavori, e non a lavori ultimati, e che il fallimento della ditta esecutrice dei lavori costituisce un evento imprevisto ed imprevedibile che esonera il dott. Migliore da qualsiasi responsabilità.

Per l’effetto il Giudice d’appello ha confermato l’assoluzione dell’ex Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del dirigente tecnico. Pertanto, l’azione è stata dichiarata infondata e l’Arnas Civico è stata condannata a rifondere ai convenuti le spese legali relative al giudizio.

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Giudiziaria

Sequestro beni di Renzo Caponetti: Cassazione rigetta il ricorso della Procura di Gela

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Con sentenza del 17 febbraio scorso, la seconda sezione penale della suprema Corte di Cassazione, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Rosario Pennisi e Mario Ceraolo, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura di Gela avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta che il 6 ottobre 2022 aveva annullato, per insussistenza dei reati contestati, il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Gela, su richiesta di quella Procura, nei confronti di Renzo Caponetti, all’epoca Presidente dell’Associazione antiracket Gaetano Giordano di Gela.

“La sentenza- si legge in una nota- conferma l’assoluta insussistenza dell’ipotesi accusatoria basata sulla presunta indebita percezione e impiego dei benefici concessi nel 2019 dal Fondo di solidarietà di cui alla legge 44/99 su parere conforme della Prefettura di Caltanissetta, a Renzo Caponetti quale appartenente ad associazione antiracket vittima di intimidazioni ambientali, per le quali, peraltro, erano stati disposti da anni servizi di tutela e scorta”

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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