Seguici su:

Giudiziaria

Il TAR condanna l’Assessorato Territorio e Ambiente: illegittima la decadenza della concessione demaniale dopo più di 9 anni di inerzia amministrativa.

Pubblicato

il

La sig.ra C. A.  da diversi anni è titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare sito nel Lungomare Nettuno del Comune di Porto Empedocle. Nel dicembre 2011, in vista della scadenza della propria concessione demaniale marittima la titolare ha presentato istanza per il rinnovo.
Il procedimento di rinnovo in questione, dopo un articolato e complesso iter amministrativo è rimasto pendente per diversi anni. Frattanto, durante tutto il complesso iter amministrativo per il rinnovo della predetta cdm, la concessione demaniale si è prorogata d’ufficio fino al 31.12.2020 mediante i provvedimenti del Legislatore  in sede di conversione in legge del D.L. 113/2016.
Inoltre, la titolare dello stabilimento in questione nel mese di agosto 2020, ha presentato ulteriore richiesta per l’estensione della validità della concessione demaniale marittima  fino al 31.12.2033  ai sensi della L.R. n. 24/2019.
Tuttavia, l’Amministrazione demaniale, nel settembre 2020, dopo più di nove anni di impasse, ha comunicato il rigetto della domanda di rinnovo della concessione demaniale richiesto nel lontano 2011, asserendo talune difformità rispetto al progetto approvato.
A questo punto la Ditta ha presentato ricorso gerarchico contestando le ragioni del diniego.
Successivamente, la stessa Amministrazione demaniale, senza nemmeno attendere la definizione del ricorso gerarchico, ha intimato la chiusura dello stabilimento balneare in questione e la riduzione in pristino dei luoghi.
Avverso l’ordine di sgombero ed il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, la titolare dello stabilimento balneare, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’, Lorena Tacci, ha promosso impugnativa innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento, previa la sospensiva.
In particolare gli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci, hanno dedotto l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione demaniale per non aver tenuto conto della formazione della proroga d’ufficio della concessione demaniale e della violazione del principio di proporzionalità.
Il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci, ha accolto la domanda cautelare ritenendo che: “a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione sia all’avvenuta proroga ex lege della concessione demaniale in capo alla ricorrente sia alla probabile violazione dei canoni di gradualità e proporzionalità nell’applicazione del provvedimento sanzionatorio tenuto conto anche del fatto che il provvedimento gravato è stato emesso senza un previo aggiornato sopralluogo in sito”.
Il sede di merito, il TAR Palermo, ritenendo fondate le censure proposte dagli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci ha   dichiarato   l’illegittimità   dei   provvedimenti   impugnati   e condanno l’Amministrazione demaniale al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare il TAR Palermo, ha stigmatizzato la condotta dell’Amministrazione regionale che è rimasta sostanzialmente interne per oltre 9 anni rispetto alla richiesta di rinnovo della concessione demaniale,  incassando nel frattempo i canoni annuali.
Inoltre il Giudice Amministrativo, chiamato a vagliare anche la legittimità del meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali fino al 2033,  alla luce delle recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha  chiarito che “a seguito dei provvedimenti, normativi e amministrativi, regionali e statali, l’originaria concessione demaniale di cui era titolare la Sig.ra C. … sia comunque prorogata ex lege fino, quantomeno, al 31 dicembre 2023, in attesa delle relative gare per la successiva assegnazione”.
Per effetto del pronunciamento del TAR Palermo la sig. C.A. potrà, dunque, continuare a mantenere il proprio stabilimento balneare fino al 31 dicembre 2023 ovvero fino all’espletamento delle procedure di assegnazione delle assegnazioni delle concessioni demaniali scadute, mentre l’Amministrazione regionale dovrà pagare le spese processuali liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.

clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Flash news

Morte Vittoria Caruso:Pm cambia ipotesi reato in omicidio stradale

Pubblicato

il

Una sostanziale modifica al capo d’imputazione. Questa mattina, al Tribunale di Gela, il procuratore capo Lucia Musti (subentrata alla titolare del fascicolo, la dottoressa Scuderi) ha cambiato l’ipotesi di reato da omicidio volontario a omicidio stradale nel processo a Gaetano Vizzini, il 23enne di Catania che il 17 marzo 2019 effettuò un testa coda a 120 chilometri orari, provocando la morte dell’amica 15enne Vittoria Maria Caruso, seduta sui sedili posteriori dell’auto.

La famiglia della ragazza è assistita da Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime stradali, e sta seguendo il procedimento penale con il legale fiduciario di Giesse Rita Parla.

“Quella del pubblico ministero è stata una scelta importante – spiega Diego Ferraro, responsabile Giesse ad Agrigento – Soprattutto perché ha chiarito che per questo tipo di condotta serve una pena sì seria ma all’interno di un corretto inquadramento giuridico. Il rischio, infatti, è quello di arrivare in Cassazione e vedersi annullare la probabile sentenza di condanna per un’ipotesi di reato sbagliata. Dopo aver modificato il capo d’imputazione, il giudice ha quindi rinviato all’udienza del 17 aprile in cui l’imputato potrà decidere se andare a giudizio o scegliere un rito alternativo”.

L’incidente avvenne poco dopo le 22 sulla strada statale 117 Contrada Farello a Gela. Vizzini, alla guida della Fiat Panda della madre, imboccò una strada chiusa al traffico in direzione del cimitero di Farello. In auto, insieme a lui, altri tre ragazzi tra cui appunto Vittoria. Dopo aver raggiunto i 120 chilometri orari, Vizzini tirò il freno a mano, sterzando a sinistra ed effettuando un testa coda.

“Giunto a circa 30 metri da uno spartitraffico centrale effettuava un’improvvisa e, quasi certamente, volontaria sterzata verso sinistra in moto libero – si legge nella perizia dell’ingegner Mauro Trombetta, consulente tecnico della Procura – Tale manovra innescava un moto di imbardata, favorito anche dall’avanzatissimo stato di usura dei suoi pneumatici ed il successivo e repentino ribaltamento a destra dopo aver percorso oltre 13 metri in scarrocciamento”.

A posteriori, quando i ragazzi vennero trasportati in ospedale, si scoprì che Vizzini era sotto l’effetto di alcol (0,46 grammi per litro) e sostanze stupefacenti (cannabis). Rimasero tutti illesi a parte Vittoria che, purtroppo, riportò ferite che si dimostrarono fatali.

Continua a leggere

Giudiziaria

“Mi manda la Stidda”: in Lombardia condannati due gelesi per tentata estorsione e incendio doloso

Pubblicato

il

Due muratori gelesi di 42 e 55 anni (residenti a Busto Arsizio e a San Donato Milanese), sono stati condannati, in primo grado, dal Tribunale di Lodi rispettivamente a due anni e mezzo per tentata estorsione e a cinque anni per incendio doloso. Cinque anni di reclusione anche per un 51enne di Melegnano, anche lui muratore. Il processo ha fatto luce sui due incendi del 27 maggio e del 4 giugno 2019 nei cantieri di via Trieste e di via Gogol ai danni di un’impresa edile di San Giuliano Milanese e per un tentativo di estorsione da 150mila euro nei confronti del suo titolare. In quelle occasioni, un autocarro era stato distrutto dal fuoco, un altro aveva subito ingenti danni ed era andato in fiamme anche un container adibito a ufficio e contenente attrezzature e documentazione. Furono i carabinieri del Ris a trovare Dna e impronte di due degli indiziati tra i reperti sequestrati dopo gli incendi. La richiesta estorsiva, avvenuta presso la sede legale della società di costruzioni, aveva preceduto di alcune settimane gli incendi nei cantieri ed era seguita a un incendio degli stessi uffici di cui non sono stati invece individuati gli eventuali responsabili, e sarebbe stata accompagnata dalla frase “mi manna a Stidda”. Le indagini della Procura di Lodi hanno, però, escluso la matrice mafiosa degli episodi e anche rapporti tra il costruttore e la criminalità organizzata. Il movente ritenuto più probabile dalla pubblica accusa sarebbe invece una richiesta di aiuto finanziario da parte di un altro imprenditore edile, che era rimasta inascoltata. Ma, per carenza di indizi sufficienti, non sono stati perseguiti né quell’imprenditore né i soggetti che, stando a ipotesi investigative, potrebbero aver fatto da tramite tra di lui e i presunti autori dei reati commessi.

Continua a leggere

Giudiziaria

Ipab Aldisio:secondo rinvio dell’udienza preliminare

Pubblicato

il

Secondo rinvio per l’udienza preliminare sulla gestione dell’Ipab Aldisio. La prima volta, l’anno scorso, ci fu un difetto di notifica.Stamattina, il gup Francesca Pulvirenti ha accolto l’istanza di rinvio di uno dei difensori degli imputati per un’ udienza concomitante in Assiste in assise.

L’indagine come è noto ha riguardato i rapporti tra l’ex presidente del cda della struttura, don Giovanni Tandurella, e i vertici de “La Fenice” che con contratto gestirono la casa di riposo per anziani per in certo periodo. Per i pm della procura, ci sarebbero state irregolarità nel subentro dei privati e si ipotizza anche la corruzione. L’udienza preliminare ora rinviata a giugno riguarda oltre il sacerdote anche l”ing. Renato Mauro l’ex consigliere comunale eSandra Bennici, il consigliere  Salvatore Scerra.Ed ancora Matteo Vella, Francesca Mendola, Rosario Moscato, Andrea Bartoli, Maria Palumbo, Giovanni Tirrito, Anna Rita Tandurella, Benedetto Decaro, Giovanni Decaro, Denny Decaro e la stessa società “La Fenice”.

Continua a leggere

Più letti

Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852