Nessun avvicendamento degli erogatori del servizio di assistenza domiciliare integrata relativo a circa 5.000 utenti. Il Presidente del TAR Palermo, sez. III, sospende la delibera dell’ASP di Palermo.
L’Asp di Palermo eroga, da anni, il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (c.d. ADI) nei confronti di circa 5.000 utenti.
Tale servizio – dal 2013 – è erogato dalla ATI Osa/Sisifo che,attualmente, eroga il servizio per effetto di numerose proroghe.
Nell’ottobre 2020, l’Assessorato Regionale della Salute, con apposito Decreto, ha avviato “il percorso finalizzato all’accreditamento degli erogatori per l’assistenza domiciliare ex art. 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017”, prevedendo che“fino alla contrattualizzazione” dei soggetti accreditati il servizio venga garantito dagli attuali erogatori.
L’ASP di Palermo, invece, con delibera del 14.10.21, ha disposto l’avvicendamento dell’attuale erogatore (ATI OSA – Sisifo) con altro soggetto (RTI OSA – Medicasa) risultato vincitore di una precedente procedura selettiva risalente ad anni prima.
Avverso tale Delibera, hanno proposto ricorso, innanzi al TAR Sicilia Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Griolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, talune associazioni di tutela dei diritti dei disabili ed i genitori di minori disabili gravi che, attualmente, usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare integrata.
In particolare, con il ricorso, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno rilevato come l’avvicendamento dei soggetti erogatori, già a partire dal primo novembre 2021, fosse illegittimo giacché adottato: – senza tenere in alcun modo conto del suddetto Decreto Assessoriale relativo all’accreditamento (nelle more del quale era stato inizialmente differito il suddetto avvicendamento); – senza accertare il superamento di talune problematiche già esistenti e rilevate dalla stessa Asp, relative al passaggio di consegne; – nonostante il procedimento di accreditamento dei soggetti erogatori fosse già stato avviato.
Con il ricorso è stato, altresì, evidenziato come tale avvicendamento fosse idoneo ad arrecare un gravissimo pregiudizio per i disabili in termini di continuità dell’intervento assistenziale, di continuità organizzativa, di trattamento e sicurezza dei propri dati sensibili.
I disabili, infatti, da un momento all’altro si sarebbero trovati a dovere cambiare soggetto erogatore nelle more dello svolgimento del proprio Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), senza poter attendere neanche il completamento dello stesso.
Il Presidente della sezione III del TAR Sicilia Palermo – dottoressa Maria Cristina Quiligotti – condividendo gli assunti degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia in ordine alla gravità del danno derivante dai provvedimenti impugnati, ha sospeso il provvedimento dell’ASP di Palermo (relativo al contestato avvicendamento) e fissato l’udienza camerale per il 23.11.21.
Nelle more della suddetta udienza,pertanto, nessun avvicendamento potrà avvenire e l’attuale erogatore (ATI OSA – Sisifo)continuerà ad erogare il servizio di assistenza domiciliare integrata