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Giudiziaria

TAR bacchetta l’Amministrazione demaniale di Agrigento: illegittimo arresto della sdemanializzazione dopo decenni

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 S.D.,  nel 1997 ha presentato la richiesta di sdemanializzazione di un’area demaniale marittima in località Marinella del Comune di Porto Empedocle, con concessione demaniale marittima.

La pratica di sdemanializzazione si è protratta per diversi anni, nel corso dei quali, S.D. ha evaso le richieste dall’Amministrazione demaniale compreso il pagamento del canone concessorio annuale.

Nel mese di aprile 2021, l’Amministrazione demaniale oggi denominata  Struttura Territoriale dell’Ambiente (S.T.A.) di Agrigento e Caltanissetta, al fine di completare il procedimento di sdemanializzazione, aveva chiesto alla richiedente il pagamento di una somma quale integrazione dei canoni dovuti per l’utilizzo dell’area demaniale in questione.

S.D. ha pagato quanto richiesto per il prosieguo della pratica di sdemanializzazione ed ha richiesto di concludere il procedimento con l’emissione del decreto di sdemanializzazione.

A distanza di oltre un anno dal sollecito della Ditta richiedente, con nota del giugno 2022, l’Amministrazione demaniale ha comunicato alla sig.ra S.D. che la pratica non poteva essere conclusa poiché dalla disamina del fascicolo sarebbe emersa l’assenza della “Conferma interesse”  sul Portale del Demanio marittimo della Regione Sicilia entro il 30 giugno 2021, così come previsto dall’art. 3, comma 2 della L.R. /20.

Secondo la nota dell’Amministrazione regionale, dunque, in mancanza di tale adempimento entro il termine previsto dalla legge regionale, avrebbe dovuto presentare sul citato Portale del Demanio marittimo istanza di rilascio di nuovo titolo concessorio e ricominciare da zero il procedimento amministrativo che si protraeva già da oltre venti anni.

La sig.ra S.D., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento della nota dell’Amministrazione che, di fatto, vanificava oltre venti anni di attività procedimentale per un’asserita irregolarità formale.

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Airo’, a sostegno delle proprie censure hanno dedotto, tra l’altro, che i termini previsti dal predetto art. 3 comma 3 della L.R. 32/2020 devono ritenersi  ordinatori e non perentori e non prevedono alcuna ipotesi di decadenza qualora sia palese la permanenza dell’interesse in capo alla Ditta istante.

Il TAR Palermo, in esito alla domanda cautelare, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino e Airo’, ha ritenuto che “il provvedimento … non sembra congruamente motivato con riguardo alla qualificazione di perentorietà del termine dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 32 del 2020 che non trova supporto nel dato normativo testuale (la norma de qua non commina alcuna decadenza di diritti o facoltà del privato; non è contenuta l’espressione “entro e non oltre”)” …

ritenuto, altresì, anche sotto il profilo della delibazione del periculum, che l’impugnato atto imprime all’iter volto alla sdemanializzazione un arresto procedimentale non positivo in ragione della paventata e gravosa necessità di un riavvio ab initio, nonostante la sua pendenza ultradecennale”.

Con la predetta pronuncia il TAR Palermo ha, dunque, imposto l’obbligo a carico della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento e Caltanissetta  di riesame dell’atto impugnato alla luce dei sopraindicati profili entro il termine di 90 giorni.

Per effetto dell’ordinanza del TAR Palermo il procedimento amministrativo di sdemanializzazione dovrà essere concluso dopo oltre venti anni di attesa.

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Giudiziaria

Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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Giudiziaria

Emessi 13 provvedimenti di misure di prevenzione

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Il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso tredici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.Sette provvedimenti riguardano l’ammonimento di soggetti che si sono resi autori di violenza domestica, minacce, percosse e lesioni personali nei confronti di conviventi ed ex compagne. Cinque provvedimenti di avviso orale sono stati emessi nei confronti di soggetti che, a vario titolo, si sono resi autori di reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 39enne di Niscemi, il quale in stato di ubriachezza si è reso autore di episodi di violenza all’interno di un bar. Allo stesso è stato vietato l’accesso e lo stazionamento ai pubblici esercizi del centro storico per un periodo di due anni. Inoltre, su proposta del Questore, è stata irrogata dall’Autorità giudiziaria anche una misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto resosi autore di reiterati maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi. Con i provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore i predetti sono stati tutti invitati a cambiare condotta.

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Esposto all’amianto: riconosciuti i benefici contributivi

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Catania – La Corte di Appello di Catania, ha condannato l’INPS a riconoscere la rivalutazione contributiva di Francesco Castorina, uno dei tanti lavoratori del Petrolchimico di Priolo-Augusta esposti alle fibre di amianto.

Castorina, originario di Catania e residente ad Augusta, dal 1984 ha lavorato per 35 anni come addetto alla manutenzione presso lo stabilimento del Polo Petrolchimico di Priolo-Augusta. In quel periodo l’amianto era un materiale comunemente utilizzato e veniva impiegato in varie parti degli impianti industriali. Di conseguenza, l’uomo aveva respirato le fibre killer aerodisperse nell’ambiente, senza essere tutelato adeguatamente. Quanto alle bonifiche, è emerso che vennero eseguite ben oltre l’entrata in vigore della Legge n. 257/1992 che prevedeva la tutela dei lavoratori esposti all’asbesto.

Ed è stata proprio la questione della durata dell’esposizione oltre il 1992, l’oggetto principale del braccio di ferro tra l’uomo e l’INPS perché l’operaio, dopo aver fatto richiesta del riconoscimento dei benefici pensionistici per l’esposizione all’amianto, negati dall’ente di previdenza, è andato poi in pensione con “Quota 100” percependo una rendita inferiore rispetto a quella a lui spettante. Nel 2020 la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa che ha riconosciuto il diritto di Castorina alla rivalutazione contributiva. Decisione contestata dall’INPS che ha portato la vicenda presso la Corte di Appello di Catania che ha condannato l’ente e confermato il diritto dell’operaio alla rivalutazione contributiva consentendogli di ottenere la compensazione economica che gli spettava per gli anni di lavoro a contatto con la “fibra killer”.

Questa vittoria è il risultato di anni di impegno e dedizione nel difendere i diritti dei lavoratori esposti sul posto di lavoro – dichiara Ezio Bonanni, legale dell’operaio e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto che sottolinea – “continueremo a lottare per garantire giustizia e equità per tutti i lavoratori che si trovano in situazioni simili. La nostra speranza è che questa sentenza possa servire da precedente importante per futuri casi simili, promuovendo una maggiore consapevolezza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Tutti i lavoratori che hanno prestato servizio presso il polo Petrolchimico dovrebbero vedere riconosciuti i benefici amianto, almeno quelli esposti fino al 2000. E’ assurdo dover ricorre alle vie legali, sottostare a lungaggini burocratiche, per ottenere giustizia” – aggiunge Castorina.

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