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Giudiziaria

Bando Sport e Periferie il progetto presentato dal Circolo del Tennis ammesso a finanziamento di 600.000 euro a seguito del pronunciamento del TAR

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L’Associazione Circolo del Tennis di Agrigento ha presentato domanda per ottenere un finanziamento di 600.000 euro in relazione al Bando Sport e Periferie indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In esito alla pubblicazione della graduatoria della selezione, l’Associazione agrigentina è risultata ammessa ma con un punteggio tale che, per soli 2 punti,  non le ha consentito di risultare in posizione utile per ottenere il finanziamento richiesto.
Tuttavia, a seguito di richiesta di accesso agli atti, l’Associazione ha appreso che non le era stato attribuito il punteggio, di punti 15, previsto dal bando in relazione al livello progettuale “esecutivo” effettivamente presentato, poiché per mero errore nel modulo di domanda era stato  indicato che il livello progettuale fosse quello “definitivo”, per il quale il bando non prevede l’attribuzione di alcun punteggio.
A questo punto l’Associazione del Circolo del Tennis di Agrigento si è rivolta agli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Mario La Loggia per contestare l’erronea valutazione del proprio progetto.
Con ricorso presentato innanzi al TAR del Lazio, gli Avvocati Rubino, Airo’ e La Loggia hanno contestato l’illegittimità della graduatoria, poiché a fronte di un mero errore materiale nella compilazione del modulo di domanda informatico, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il progetto presentato dall’Associazione Circolo del Tennis di Agrigento come Esecutivo, con conseguente riconoscimento dei 15 punti previsti dal bando.
Il TAR del Lazio con ordinanza interlocutoria, sulla scorta  delle censure degli avv.ti Rubino, Airo’ e La Loggia, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di fornire chiarimenti con particolare  riferimento alle  modalità  della  valutazione  (e  attribuzione  del  punteggio)  del progetto  della   ricorrente ovvero se  tale  valutazione  fosse  stata  effettuata  soltanto avuto riguardo alla formale presentazione di un progetto “definitivo” oppure con riguardo alla  sostanza  del  progetto  stesso  che,  come  indicato  dalla  ricorrente,  era  provvisto di validazione (e, dunque, secondo la prospettazione della parte  ricorrente) riqualificabile quale progetto “esecutivo”.
Successivamente alla predetta pronuncia, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato ai difensori dell’Associazione agrigentina che, avendo appreso dell’errore di compilazione del modulo di domanda, aveva avviato il procedimento interno finalizzato al riesame nel merito del progetto presentato  da parte della Commissione giudicatrice.
Alla successiva udienza cautelare, il TAR del Lazio, in accoglimento della richiesta dei difensori della ricorrente, ha assegnato all’Amministrazione un termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento di riesame preannunciato in precedenza.
In esecuzione della pronuncia del TAR del Lazio, il progetto presentato dall’Associazione Circolo del Tennis è stato valutato nel merito, con favorevole rideterminazione del punteggio assegnato in graduatoria e la conseguente collocazione in posizione utile per ottenere il finanziamento richiesto.
Pertanto a seguito della pubblicazione della nuova graduatoria l’Associazione Circolo del Tennis di Agrigento risulta ammessa per un finanziamento pari a 600.000 euro

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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