Seguici su:

Giudiziaria

Condannato il Comune di Licata: legittimo l’affidamento del servizio rifiuti

Pubblicato

il

Licata – Nel 2017,  il Comune di Licata, gestito dal sindaco Cambiano, socio della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O n. 4 Agrigento (per brevità S.R.R.) aveva impugnato, innanzi al Tribunale di Palermo, la delibera del Consiglio di Amministrazione della società per l’ affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante esternalizzazione ad imprese.

Il Comune di Licata richiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità ed annullare la delibera assumendone l’illegittimità, adottata dal consiglio di amministrazione in assenza di motivazione e ritenendola non conforme al criterio di economicità nello svolgimento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti.

Nel giudizio si costituiva in giudizio la S.R.R. in persona del presidente pro – tempore dr. Enrico Vella, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, evidenziando la piena legittimità della delibera impugnata e rappresentando che l’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta avrebbe comportato gravi danni per la Società e per i Comuni consorziati.

L’avv. Rubino ha sottolineato l’inammissibilità e l’infondatezza dell’azione promossa dal Comune di Licata, nonché l’assenza di qualsiasi prova da cui potesse desumersi la ipotetica lesione di uno specifico diritto, patrimoniale o amministrativo, prova che avrebbe dovuto fornire proprio il Comune di Licata.

Il legale ha sostenenuto che il Comune di Licata aveva posto a fondamento della propria azione giudiziaria solamente una supposta violazione di legge senza però allegare che la dedotta violazione provocava allo stesso uno specifico pregiudizio alla propria sfera giuridico-economica.

Anche nel merito l’avv. Rubino evidenziava l’infondatezza dell’impugnazione proposta dal Comune di Licata, provando e documentando analiticamente che la delibera impugnata fosse pienamente legittima, in quanto motivata ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18.10.2012 conv. nella Legge 17/12/2012 n. 221. 

Il legale della S.R.R. ha prodotto in giudizio tutta la documentazione di gara predisposta dal RUP e dal gruppo di progettazione per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante esternalizzazione ad imprese terze ed in particolare la relazione prescritta dall’art. 34 del d.l. 179/2012 contenente la puntuale spiegazione dei motivi che avevano condotto alla scelta della esternalizzazione. Il Tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata in data 1 dicembre 2023, in accoglimento delle difese formulate dall’Avv. Rubino, ha rigettato le domande formulate dal Comune di Licata, confermando la legittimità della deliberazione impugnata, condannando il medesimo Comune al pagamento delle spese giudiziali liquidate nella misura di €.10.000,00 oltre accessori.

clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

Pubblicato

il

Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

Continua a leggere

Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

Pubblicato

il

Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Continua a leggere

Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

Pubblicato

il

Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

Continua a leggere

Più letti

Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852
Pubblicità