Distributore carburanti Licata,Cga sospende atti del Comune
Accolta l’istanza cautelare della società Giap Srl. Per i giudici amministrativi necessario approfondire motivazione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a Sezioni riunite, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla GIAP Gestione Impianti Autonomi Petroli S.r.l., disponendo la sospensione del provvedimento con cui il Comune di Licata aveva dichiarato la decadenza dei titoli autorizzativi relativi a un impianto di distribuzione carburanti sito in Corso Umberto.
La società è assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza.
La vicenda trae origine dalla determinazione dirigenziale n. 79 del 16 gennaio 2026, con cui il Comune di Licata aveva disposto la decadenza dei titoli autorizzativi n. 204 del 26 settembre 2007 e n. 304 del 30 luglio 2018 relativi all’impianto. Quest’ultimo provvedimento del 2018 aveva ampliato l’originaria autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, ricomprendendo anche la porzione di strada destinata alla sosta dei clienti in attesa del rifornimento, consentendo così l’iscrizione della società all’Anagrafe Impianti Distribuzione di Carburanti.
Nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la società ha contestato il provvedimento di decadenza, chiedendone anche la sospensione cautelare.
Il CGA, all’esito dell’esame sommario proprio della fase cautelare, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Valenza, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha ritenuto che non possa essere esclusa la fondatezza delle censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, secondo il CGA, il provvedimento comunale non avrebbe tenuto conto delle molteplici argomentazioni contenute nella memoria presentata dalla ricorrente nel corso del procedimento, limitandosi a rilevare l’incompatibilità dell’impianto ai sensi dell’art. 1, comma 112, della legge n. 124/2017, senza procedere a una concreta valutazione dell’adeguatezza dell’impianto rispetto al contesto in cui è collocato e senza considerare adeguatamente il precedente provvedimento del 2018 con cui era stata ampliata l’originaria autorizzazione.
Il CGA ha rilevato che anche il presupposto del danno grave e irreparabile appare sussistente, considerato che il provvedimento impugnato non si limita a disporre la cessazione dell’attività dell’impianto, ma prevede anche il ripristino dello stato dei luoghi.
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a Sezioni riunite, ha quindi espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento comunale in attesa della decisione di merito.
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