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Giudiziaria

Escluso dall’Arma perché obeso: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso

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Il giovane A.G. ventenne di Palermo, nel novembre del 2019 è stato escluso dall’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri in quanto ritenuto affetto da “obesità”.

Non condividendo il giudizio di inidoneità, l’aspirante carabiniere ha conferito incarico agli avv. Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso il provvedimento dell’8 novembre 2019 con cui il giovane siciliano era stato escluso dal concorso per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri in ragione della presunta obesità.

I legali incaricati, insieme al ricorso proposto, hanno prodotto certificazioni sanitarie che attestavano la sussistenza dei requisiti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri e, pertanto, il T.A.R. del Lazio, alla luce dei principi di prova presentati dagli avv.ti Rubino e Piazza, disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando di ciò la Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno.

A seguito degli accertamenti sanitari effettuati ed in particolare del test bio – impedenziometrico, la Commissione sanitaria preposta, condividendo le censure mosse dal ricorrente, riteneva insussistenti i presupposti sui cui si era fondato il provvedimento adottato dall’Arma dei Carabinieri ed attribuiva al giovane candidato un profilo sanitario perfettamente compatibile con l’iter concorsuale.

A questo punto, in ragione dell’esito positivo della verificazione effettuata dalla Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno il T.A.R. del Lazio: dapprima accoglieva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e, successivamente, ritenendo fondate le censure evidenziate dagli avv.ti Rubino e Piazza afferenti il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità” accoglieva il ricorso proposto, annullando sia il giudizio di inidoneità che la graduatoria di merito del concorso e condannava altresì il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali.

Avverso la detta sentenza proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendone la riforma previa sospensione.

Anche nel giudizio di appello il giovane aspirante carabiniere si costituiva sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali deducevano l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello proposto dall’Arma, chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado. Infine, con sentenza del 11 ottobre 2022, il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive dei legali Rubino e Piazza e ritenendo, di contro, infondate le doglianze dell’Arma dei Carabinieri circa l’infungibilità temporale degli accertamenti fisici effettuati in sede concorsuale,  con conseguente insussistenza della lamentata violazione della par condicio competitorum, ha respinto il ricorso proposto dal Comando Generale dei Carabinieri e conseguentemente, il giovane siciliano dovrà essere arruolato nell’Arma dei Carabinieri

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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