Gela deferito, un punto di penalizzazione

La vertenza di Manrico Messina: la vicenda risale alla stagione 2023/24, ma la società ritiene di aver ragione e ricorrerà in Appello

A cura di Redazione Redazione
27 dicembre 2025 17:29
Gela deferito, un punto di penalizzazione  -
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Il Tribunale Federale Territoriale, accolto il deferimento della Procura Federale Interregionale, ha disposto la penalizzazione di un punto in classifica a carico del Gela calcio, l’inibizione per mesi quattro a carico del presidente Giovanni Vittoria e l'ammenda di € 300. La vicenda risale alla stagione 2023/24 e alla vertenza nei confronti della società da parte del calciatore Manrico Messina. Una lunga vicenda, ripercorsa nel seguente comunicato. Il Gela ricorrerà in Appello.

“La Procura Federale Interregionale, con nota prot.  Prot. 14864/159 pfi 25-26/PM/ag del 4.12.2025, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia:

2) Il sig. VITTORIA Giovanni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Folgore Calcio C. Vetrano;

3) la società A.S.D. CITTA’ DI GELA;

per rispondere

- Il Sig. VITTORIA Giovanni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Gela:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto al calciatore sig. Manrico MESSINA, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. prot. n. 287-2024/25 del 6.6.2025, comunicato alla società A.S.D. Città di Gela a mezzo pec del 7.6.2025;

- la società A.S.D. Citta’ di Gela a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni VITTORIA, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

“Fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 23/12/2025, per i deferiti, il loro difensore faceva pervenire, in data 15.12.2025, procura difensiva e lista testi con relativi articolati di prova. Il 19.12.2025, il medesimo difensore, nell’interesse dell’ASD Città di Gela faceva pervenire memoria difensiva, nella quale riassuntivamente articola che:

- La ricostruzione dei fatti offerta dalla Procura, seppure formalmente corretta, risulta parziale e non tiene conto del contesto complessivo della vicenda.

- La vertenza innanzi al Collegio Arbitrale fu introdotta dal Messina in modo pretestuoso e speculativo, avendo egli asserito che il compenso pattuito fosse di €. 9.800,00 e non di €. 1.800,00 come in effetti convenuto contrattualmente. Circostanza che venne rimessa all’accertamento della Procura Federale, la quale accertò tale importo, sul quale il Collegio arbitrale si è basato, per determinare una condanna di un saldo di €. 500,00, anziché gli 8.500,00 richiesti dal Messina.

- Che il pagamento non è avvenuto nei termini, per la mancata collaborazione del difensore del creditore, la quale si sarebbe resa irreperibile verso la debitrice, che avrebbe avuto necessità di avere un iban aggiornato, non potendo essa riporre fiducia su un iban risalente e comunicato in epoca antecedente alla presentazione del ricorso arbitrale.

- La insussistenza della violazione di cui all’art. 4 CGS, avendo la società improntato i suoi comportamenti alla massima correttezza e buona fede.

- La non addebitabilità alla società del ritardo e la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito.

- In via subordinata, la sproporzionalità della sanzione e la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti.

“Ribadendo le richieste istruttorie di prova testimoniale, allegava documenti e concludeva per il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, per l’applicazione di una sanzione minima, con esclusione di qualsiasi penalizzazione di punti in classifica. Il rappresentante della Procura Federale, invece, ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- l'ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella S.S. 2025/2026 a carico della A.S.D. Città di Gela;

- la inibizione per mesi 4 a carico del Sig. Giovanni VITTORIA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via Preliminare il Tribunale dichiara la propria competenza a giudicare, sebbene attualmente la società deferita militi nel campionato nazionale di Serie D e ciò in virtù del principio generale sancito dall’art. 118 n. 4 CGS, in base al quale è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione (all’epoca campionato regionale di Eccellenza). Sempre preliminarmente va affrontata la questione delle istanze istruttorie, per le quali bisogna rammentare che, secondo costante giurisprudenza (ex multis CFA SS.UU n. 8/2024-2025) i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l'espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione. Il che, del resto si evince dall'espressione “necessità di provvedere” cui fa riferimento l'articolo 60 codice di giustizia sportiva, espressione che altrimenti costituirebbe un mero pleonasmo. In definitiva la prova testimoniale solo eccezionalmente si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo, che si svolge ordinariamente sulla base delle sole deduzioni difensive.

Posto ciò e rilevato che le prove testimoniali dedotte non sono necessarie per provvedere, se ne dichiara la inammissibilità. Riguardo alla corposa produzione documentale, poi, si osserva che gran parte di essa concerne il merito del procedimento svoltosi innanzi al Collegio Arbitrale, non oggetto dell’odierno giudizio. Si ritiene pertinente, invece, la corrispondenza pec di cui al punto 4 della produzione fatta con memoria difensiva del 19.12.2025.

“Nel merito Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che il Sig. Vittoria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Gela, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore sig. Manrico MESSINA, della somma di €.500,00, oltre spese e interessi, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. con lodo prot. n. prot. n. 287-24/25 del 6.6.2025, comunicato alla società con pec del 7.6.2025. I fatti, invero, emergono documentalmente e scaturiscono dal provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D., ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec, nonché dalle ricevute di invio da parte dell’Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione della pronuncia appena citata. Il calciatore, inoltre, con nota del suo procuratore, comunicava alla Procura Federale l’inadempimento da parte della società.

L’articolo 31, comma 6, CGS prevede che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”.

A tal fine è irrilevante che l’obbligazione, pur tardivamente, sia stata adempiuta, sia perché la fattispecie incriminatrice è interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (profilo soggettivo).

Il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui si tratta non rientra nemmeno nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g), (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”). (Cfr. decisione n. 49/CFA/2021-2022/B). Ciò in quanto la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 31 c. 6 e 7, in relazione all’art. 94 ter delle Noif, tipizza il ritardo nella esecuzione del pagamento come oggetto materiale dell’illecito, prevedendo già ab origine una sanzione meno grave rispetto alla condotta del mancato pagamento, che avrebbe comportato sanzioni e conseguenze ben più gravi, come la impossibilità di iscriversi al prossimo campionato.

Poste queste nozioni di ordine generale, accertato il mancato pagamento entro il termine prescritto, dunque, la Procura Federale deferiva la Società al Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni di cui in rubrica.

La Società, come detto, ha dedotto, a propria difesa, di non essere stata posta nelle condizioni di adempiere, assumendo che l’avvocato del creditore non avrebbe risposto a più tentativi di contatto telefonico, finalizzati all’ottenimento dell’IBAN necessario per effettuare il bonifico.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Secondo il costante orientamento del Tribunale Federale Nazionale e della Corte Federale d’Appello, l’art. 31 n. 6 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC configura un obbligo di immediata e puntuale esecuzione delle decisioni definitive di condanna al pagamento di somme di denaro, la cui violazione integra un illecito disciplinare a prescindere dalle ragioni soggettive dell’inadempimento, salvo che ricorrano circostanze di oggettiva e assoluta impossibilità non imputabili alla società.

È pacifico nella giurisprudenza federale che:

- l’obbligazione derivante da lodo arbitrale sia certa, liquida ed esigibile;

- il termine previsto per l’adempimento abbia natura perentoria;

- la responsabilità della società sia di tipo oggettivo, in quanto funzionale alla tutela dell’effettività delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

Nel caso trattato, l’inadempimento dei deferiti entro il termine è pacifico e documentalmente provato.

In tale prospettiva, le giustificazioni fondate su difficoltà operative e/o sulla presunta mancata collaborazione del creditore sono state ripetutamente ritenute irrilevanti dagli organi di giustizia federale, non potendo incidere su un obbligo che grava interamente sull’affiliato.

Nel caso di specie, la difesa della Società si basa sull’asserita impossibilità di effettuare il pagamento per la mancata comunicazione dell’IBAN da parte del legale del calciatore. Tale deduzione non è condivisibile.

La giurisprudenza sportiva, che il tribunale condivide, ha più volte affermato che:

- non incombe sul creditore alcun obbligo di sollecitare il pagamento o di agevolarne l’esecuzione;

- spetta invece alla società debitrice adottare ogni iniziativa utile e diligente per adempiere nei termini, anche mediante strumenti alternativi.

In tale contesto assume rilievo, quale criterio di valutazione della condotta diligente del debitore, il principio civilistico dell’offerta reale e del deposito di cui agli artt. 1208 e ss. c.c., richiamato in più occasioni dalla giurisprudenza federale quale parametro per escludere l’inadempimento colpevole.

Secondo tale principio, in presenza di asserite difficoltà imputabili al creditore, il debitore che intenda sottrarsi alle conseguenze dell’inadempimento deve procedere a una formale offerta della prestazione e, in caso di mancata accettazione, al deposito della somma dovuta presso un soggetto idoneo.

Nel caso in esame la Società:

- non ha posto in essere alcuna offerta reale di pagamento;

- non ha effettuato alcun deposito della somma dovuta, neppure presso organismi federali;

- era già in possesso delle coordinate bancarie del calciatore, comunicate in sede contrattuale ed utilizzate per i precedenti pagamenti, circostanza che rende del tutto inverosimile l’impossibilità dedotta. Sarebbe bastato effettuare il bonifico sull’iban già comunicato ed adoperato in precedenza, per traslare sul debitore ogni conseguenza negativa di un eventuale mancato perfezionamento del pagamento.

La condotta omissiva della Società evidenzia, pertanto, la carenza di iniziative formali idonee ad adempiere e si pone in diretto contrasto con i principi di lealtà, correttezza e affidabilità cui sono tenuti gli affiliati FIGC.

Ne consegue che l’inadempimento deve ritenersi imputabile alla Società ed al Presidente che per essa ha agito, trattandosi di mera difficoltà soggettiva che non integra una causa di esclusione della responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 31 CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, ricorrendo giusti motivi, si ritengono applicabili i minimi edittali.

Ritenuta pertanto provata la sussistenza dell’illecito disciplinare, valutata la corretta qualificazione giuridica fatta dalla Procura Federale e la conseguente attribuzione di responsabilità diretta a carico del Sig. Giovanni VITTORIA e della ASD Città di Gela. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: l'ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella S.S. 2025/2026 a carico della A.S.D. Città di Gela; la inibizione per mesi quattro a carico del Presidente Sig. Giovanni VITTORIA.

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