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Giudiziaria

Il matrimonio riparatore, la rissa di famiglia e la sentenza finale

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Un matrimonio riparatore celebrato in fretta e furia. Un rapporto nascente e non supportato da una conoscenza cementata nel tempo. Una gravidanza inaspettata. Le famiglie che cercano di mettere pace fra i due coniugi in rodaggio e che invece si accapigliano fra loro. Sono gli ingredienti di un lunga storia finita davanti ai giudici e che ha superato i tre gradi di giudizio e adesso è arrivata al capolinea.

Una storia che finisce dopo tanto tempo con la sentenza della suprema corte di Cassazione. Il procedimento nasce dal fallimento di un matrimonio durato un mese fra due giovani che erano convolati a nozze con un matrimonio riparatore in quanto c’era un figlio in arrivo.

Ma la convivenza non fu pacifica e i coniugi ebbero i primi dissapori subito dopo il viaggio di nozze. Lei tornò a vivere dai genitori e denunciò il marito con l’accusa di lesioni e vessazioni anche verbali. La famiglia del marito avrebbe voluto appianare la situazione e si recò nella casa della suocera ma anziché dipanare la matassa nasce una rissa fra i due nuclei familiari. Per questo  tutti i rissanti sono finiti a giudizio per rissa, il coniuge è stato accusato di lesioni. Il castello di accuse è caduto pian piano, nel tempo, e le posizioni di ogni componente delle famiglia si sono definite. In un primo momento  con l’assoluzione in primo grado dei partecipanti alla rissa collettiva  e alla fine restano imputati il marito e la sorella condannati in primo grado  a nove mesi di reclusione per le lesioni nell’ambito della rissa familiare e non per maltrattamenti ‘manente matrimonio’, per i quali il Pm aveva chiesto una condanna a tre anni. Le parti sono ricorse in appello ed in questa sede la sentenza è stata modificata facendo cadere  alcuni capi di accusa e riducendo per il marito e la sorella difese dall’avv. Salvo Macrì, la pena a 4 mesi per rissa. La Cassazione ha posto fine alla questione annullando senza rinvio la sentenza con motivazioni che devono essere depositate. In ogni caso il dispositivo della sentenza parla chiaro e le accuse sono cadute.

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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