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Giudiziaria

Il Tar condanna il Comune per il mancato ricovero di un disabile

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Agrigento – Un disabile agrigentino, richiedeva, tramite il proprio amministratore di sostegno, di essere ricoverato presso un’apposita comunità alloggio, con retta a carico del Comune di Agrigento.
Il Centro di Salute Mentale di Agrigento, tenuto conto della grave patologia da cui il disabile è affetto e dei relativi problemi assistenziali, esprimeva il parere favorevole all’inserimento del medesimo all’interno di una comunità alloggio.
Anche il servizio sociale di Agrigento assentiva alla richiesta del disabile, rilasciando un ulteriore parere positivo al ricovero presso una comunità alloggio del territorio agrigentino. Con la medesima nota veniva peraltro chiarito che, nel caso in oggetto, l’inserimento del disabile in una comunità alloggio appariva necessaria “al fine di garantire per lui un ambiente favorevole che risponde ai sui bisogni primari e attraverso cui promuovere lo sviluppo psico-sociale”.
Alla luce dei superiori pareri, tramite Determinazione, veniva autorizzato il ricovero del disabile presso la cooperativa sociale “Humanitas et Salus”. Tuttavia, il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Agrigento, che doveva apporre sulla succitata Determinazione il necessario visto di regolarità contabile, con una nota, esprimeva un parere non favorevole, sostenendo che il comune non avesse la disponibilità finanziaria per l’impegno di spesa derivante dal ricovero del disabile.
A questo punto, vedendosi denegato il diritto all’assistenza sanitaria, il disabile, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, impugnava innanzi al T.A.R. di Palermo, la nota con la quale, il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Agrigento, aveva espresso il parere non favorevole di regolarità contabile. In particolare, gli Avvocati Rubino e Impiduglia, sostenevano in giudizio che l’inserimento dei disabili psichici presso le Comunità alloggio, si colloca all’interno dei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e pertanto, le ragioni di natura economico finanziaria, per quanto rilevanti nel nostro ordinamento, non potrebbero in alcun modo giustificare una così grave lesione del diritto alla salute.

Dunque, secondo quanto sostenuto dai succitati legali, il Comune di Agrigento non poteva rigettare la Determinazione che disponeva il ricovero del disabile, soltanto sulla scorta di motivi prettamente economici, dal momento che, sebbene i diritti sociali a prestazione siano finanziariamente condizionati, tale condizionamento non può incidere sul nucleo indefettibile del diritto alla salute fino a renderlo puramente nominale. Aderendo alle tesi sostenute dagli Avvocati Rubino ed Impiduglia, il T.A.R. di Palermo, ha accolto il ricorso di cui trattasi, ritenendo che “quando l’ente locale, accerta la sussistenza di esigenze terapeutiche indifferibili […] che rendono necessaria l’ammissione al servizio residenziale, non può opporre difficolta finanziarie alla richiesta d’inserimento”, e conseguentemente, per l’effetto dell’accoglimento, ha annullato il parere non favorevole emesso dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Agrigento, condannando, peraltro, il medesimo Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in 2.000 Euro, oltre accesso

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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