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Giudiziaria

Il TAR condanna l’Assessorato Territorio e Ambiente: illegittima la decadenza della concessione demaniale dopo più di 9 anni di inerzia amministrativa.

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La sig.ra C. A.  da diversi anni è titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare sito nel Lungomare Nettuno del Comune di Porto Empedocle. Nel dicembre 2011, in vista della scadenza della propria concessione demaniale marittima la titolare ha presentato istanza per il rinnovo.
Il procedimento di rinnovo in questione, dopo un articolato e complesso iter amministrativo è rimasto pendente per diversi anni. Frattanto, durante tutto il complesso iter amministrativo per il rinnovo della predetta cdm, la concessione demaniale si è prorogata d’ufficio fino al 31.12.2020 mediante i provvedimenti del Legislatore  in sede di conversione in legge del D.L. 113/2016.
Inoltre, la titolare dello stabilimento in questione nel mese di agosto 2020, ha presentato ulteriore richiesta per l’estensione della validità della concessione demaniale marittima  fino al 31.12.2033  ai sensi della L.R. n. 24/2019.
Tuttavia, l’Amministrazione demaniale, nel settembre 2020, dopo più di nove anni di impasse, ha comunicato il rigetto della domanda di rinnovo della concessione demaniale richiesto nel lontano 2011, asserendo talune difformità rispetto al progetto approvato.
A questo punto la Ditta ha presentato ricorso gerarchico contestando le ragioni del diniego.
Successivamente, la stessa Amministrazione demaniale, senza nemmeno attendere la definizione del ricorso gerarchico, ha intimato la chiusura dello stabilimento balneare in questione e la riduzione in pristino dei luoghi.
Avverso l’ordine di sgombero ed il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, la titolare dello stabilimento balneare, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’, Lorena Tacci, ha promosso impugnativa innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento, previa la sospensiva.
In particolare gli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci, hanno dedotto l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione demaniale per non aver tenuto conto della formazione della proroga d’ufficio della concessione demaniale e della violazione del principio di proporzionalità.
Il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci, ha accolto la domanda cautelare ritenendo che: “a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione sia all’avvenuta proroga ex lege della concessione demaniale in capo alla ricorrente sia alla probabile violazione dei canoni di gradualità e proporzionalità nell’applicazione del provvedimento sanzionatorio tenuto conto anche del fatto che il provvedimento gravato è stato emesso senza un previo aggiornato sopralluogo in sito”.
Il sede di merito, il TAR Palermo, ritenendo fondate le censure proposte dagli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci ha   dichiarato   l’illegittimità   dei   provvedimenti   impugnati   e condanno l’Amministrazione demaniale al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare il TAR Palermo, ha stigmatizzato la condotta dell’Amministrazione regionale che è rimasta sostanzialmente interne per oltre 9 anni rispetto alla richiesta di rinnovo della concessione demaniale,  incassando nel frattempo i canoni annuali.
Inoltre il Giudice Amministrativo, chiamato a vagliare anche la legittimità del meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali fino al 2033,  alla luce delle recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha  chiarito che “a seguito dei provvedimenti, normativi e amministrativi, regionali e statali, l’originaria concessione demaniale di cui era titolare la Sig.ra C. … sia comunque prorogata ex lege fino, quantomeno, al 31 dicembre 2023, in attesa delle relative gare per la successiva assegnazione”.
Per effetto del pronunciamento del TAR Palermo la sig. C.A. potrà, dunque, continuare a mantenere il proprio stabilimento balneare fino al 31 dicembre 2023 ovvero fino all’espletamento delle procedure di assegnazione delle assegnazioni delle concessioni demaniali scadute, mentre l’Amministrazione regionale dovrà pagare le spese processuali liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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