Le basole abbandonate…
Ieri la denuncia della Capitaneria di Porto su un'area adibita a discarica, oggi la segnalazione la facciamo noi, grazie ai nostri affezionati letteri che ci hanno fornito le foto che vedete. Siamo ne...


Ieri la denuncia della Capitaneria di Porto su un'area adibita a discarica, oggi la segnalazione la facciamo noi, grazie ai nostri affezionati letteri che ci hanno fornito le foto che vedete. Siamo nella zona sottostante la bretella Borsellino: qui sono state abbandonate le basole nere utili al lastricato dei centri storici. Non sappiamo la provenienza dei materiali di risulta, di fatto sappiamo che dopo i lavori spesso la pavimentazione resta rattoppata. E i resti invece vengono abbandonati in ogni dove.


Vediamo cosa dice la legge:
Il decreto legge 116/2020 ha modificato molto la quarta parte del decreto 115/ 2006 – il cosiddetto Codice ambientale.
In particolare, all’art. 183 viene inserita la definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” ovvero di “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione“.
In questa nuova categoria sono inclusi anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te. Può ritirare il materiale di risulta
Solo chi è iscritto all' Albo nazionale gestori ambientali può occuparsi del trasporto di rifiuti edili. Bisogna poi distinguere tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, come per esempio l’amianto.
Lo smaltimento può avvenire solo dopo che il rifiuto – in questo caso il materiale di risulta – viene identificato, separato e classificato in modo da capire se sia possibile il recupero, ovvero il riciclo e il riuso.
Dunque bisogna inizialmente trasportare il rifiuto in apposite aree per il deposito. Secondo l’art. 185 del Dl 116/2020 i rifiuti da costruzione e demolizione possono essere depositati preliminarmente nelle aree di pertinenza dei punti di vendita dei prodotti.
Per il trasporto dei rifiuti di enti o imprese presso un impianto di recupero/smaltimento è necessario che ci sia il FIR – formulario di trasporto. Il FIR deve contenere: dati del produttore del rifiuto, del trasportatore e del destinatario); dati del rifiuto (codice CER, quantità, caratteristiche di pericolo, ecc.); data e percorso del trasporto.