Le basole abbandonate…

Ieri la denuncia della Capitaneria di Porto su un'area adibita a discarica, oggi la segnalazione la facciamo noi, grazie ai nostri affezionati letteri che ci hanno fornito le foto che vedete. Siamo ne...

A cura di Redazione Redazione
23 febbraio 2023 17:07
Le basole abbandonate… -
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Ieri la denuncia della Capitaneria di Porto su un'area adibita a discarica, oggi la segnalazione la facciamo noi, grazie ai nostri affezionati letteri che ci hanno fornito le foto che vedete. Siamo nella zona sottostante la bretella Borsellino: qui sono state abbandonate le basole nere utili al lastricato dei centri storici. Non sappiamo la provenienza dei materiali di risulta, di fatto sappiamo che dopo i lavori spesso la pavimentazione resta rattoppata. E i resti invece vengono abbandonati in ogni dove.

Vediamo cosa dice la legge:

Il decreto legge 116/2020 ha modificato molto la quarta parte del decreto 115/ 2006  – il cosiddetto Codice ambientale.

In particolare, all’art. 183 viene inserita la definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” ovvero di “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione“. 

In questa nuova categoria sono inclusi anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te. Può ritirare il materiale di risulta

Solo chi è iscritto all' Albo nazionale gestori ambientali può occuparsi del trasporto di rifiuti edili. Bisogna poi distinguere tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, come per esempio l’amianto.

Lo smaltimento può avvenire solo dopo che il rifiuto – in questo caso il materiale di risulta – viene identificatoseparato e classificato in modo da capire se sia possibile il recupero, ovvero il riciclo e il riuso.

Dunque bisogna inizialmente trasportare il rifiuto in apposite aree per il deposito. Secondo l’art. 185 del Dl 116/2020 i rifiuti da costruzione e demolizione possono essere depositati preliminarmente nelle aree di pertinenza dei punti di vendita dei prodotti.

Per il trasporto dei rifiuti di enti o imprese presso un impianto di recupero/smaltimento è necessario che ci sia il FIR – formulario di trasporto. Il FIR deve contenere: dati del produttore del rifiuto, del trasportatore e del destinatario); dati del rifiuto (codice CER, quantità, caratteristiche di pericolo, ecc.); data e percorso del trasporto.

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