Seguici su:

Giudiziaria

Riottene la patente dopo 23 anni e sarà indennizzato

Pubblicato

il

Agrigento – Un esempio della lentezza della macchina che muove la giustizia italiana

Nel lontano 1996, la Prefettura di Agrigento disponeva la revoca della patente di guida a G.C., originario di Caltabellotta, in atto residente a Santa Margherita Belice (AG), per asserita mancanza dei requisiti morali in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.  

G.C., dopo aver espiato la misura di prevenzione, ha richiesto il rilascio della patente di guida, ma la Prefettura di Agrigento respingeva la richiesta.

Ritenendo illegittimo il provvedimento della Prefettura di Agrigento, a G.C., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Catania, che veniva accolto in fase cautelare e, conseguentemente, veniva rilasciato un titolo provvisorio di abilitazione alla guida.

A distanza di diversi anni dall’istaurazione del giudizio, il TAR- Catania, declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario competente per territorio, sicché la causa veniva celermente riassunta da G.C. avanti il Tribunale Civile di Palermo. 

Nell’ambito del giudizio di riassunzione proposto innanzi al Tribunale di Palermo, G.C., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Piazza, deducevano in giudizio l’illegittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Agrigento aveva negato la restituzione della patente al proprio assistito, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 120 del C.d.S., evidenziando che, nel caso di specie, non vi fossero più elementi ostativi, concreti ed attuali, volti a legittimare la revoca della patente disposta nei confronti del ricorrente.

Con sentenza dello scorso 3.11.2023, il Tribunale Civile di Palermo, dopo ben 23 anni dall’inizio del contenzioso, in accoglimento delle tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza accertava la sussistenza del diritto di G.C. alla restituzione della patente di guida, illegittimamente negatagli dalla Prefettura di Agrigento, che veniva anche condannata al pagamento delle spese di lite.

A questo punto, G.C., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Daniele Piazza e Gaia Fiorentino, ha proposto innanzi alla Corte di Appello di Catania un ricorso ex art. 2 e ss. L. n. 89/01 (Legge Pinto) contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l’equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio durato complessivamente ben 23 anni.  

Con decreto del 11.06.2024, la Corte di Appello di Catania, ritenendo sussistenti, nel caso di specie, tutti i requisiti previsti dalla Legge Pinto per il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo ha accolto il ricorso proposto dal Sig. G.C. e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della  somma di 8 mila euro in favore del ricorrente, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale sofferto, oltre al pagamento delle spese di lite. 

clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

Pubblicato

il

Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

Continua a leggere

Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

Pubblicato

il

Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Continua a leggere

Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

Pubblicato

il

Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

Continua a leggere

Più letti

Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852
Pubblicità