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Giudiziaria

TAR: Illegittima la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di una cava fondata sull’informativa antimafia   

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Il sig. L.L. fin dal 1995 è titolare di un’attività di cava regolarmente autorizzata e sita nel Comune di Sciacca.
Il padre del titolare della cava, nel 1996 era stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Agrigento  per la durata di quattro anni dal 1996 al 2000, ma dopo tale precedente ha osservato una condotta specchiata e lontana da frequentazioni controindicate.
Nondimeno, la Prefettura di Agrigento, a seguito di una verifica disposta dal distretto minerario nei confronti dei soggetti proprietari di talune aree su cui sorge la cava del sig. L.L., ha adottato un provvedimento interdittivo nei confronti del padre, soggetto che, se pure comproprietario di uno dei terreni interessati dall’attività di cava, non esercita alcuna attività di impresa e non ha alcun ruolo nella gestione dell’impresa del figlio.
A seguito del provvedimento interdittivo adottato nei confronti del padre del ricorrente, il Distretto Minerario di Caltanissetta, competente territorialmente, senza  attivare il necessario contraddittorio procedimentale ed in assenza di un provvedimento interdittivo diretto nei confronti dell’impresa del figlio, ha disposto l’immediata decadenza dell’autorizzazione di cava .
A questo punto il sig. L.L. si è rivolto agli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Vincenzo Airo’, al fine di proporre ricorso innanzi al TAR Palermo.
In particolare, gli avv.ti Rubino, Alfieri ed Airo’ hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento di decadenza per l’assenza del preventivo contraddittorio e l’assenza dei presupposti in quanto secondo le previsioni del codice antimafia,
l’effetto interdittivo delle comunicazioni antimafia riguarda soltanto le imprese nei cui confronti sono rese, e non anche nei confronti di soggetti diversi che con esse hanno eventuali rapporti commerciali o parentali.
I legali del sig. L.L. hanno, altresì, contestato la fondatezza degli assunti posti a fondamento del provvedimento interdittivo adottato nei confronti del padre, il quale, proprio grazie alla propria buona condotta e la presa di distanza dagli ambienti criminali, nel frattempo ha ottenuto la piena riabilitazione dalla misura di prevenzione adottato oltre vent’anni addietro.
Il TAR Palermo, Sez.I, presieduto dal dott. Salvatore Veneziano e relatore la dott.ssa Maria Cappellano, ha accolto la domanda cautelare proposta e sospeso il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava.
Il particolare, il TAR Palermo ha ritenuto che le censure dedotte dagli avv.ti Rubino, Alfieri ed Airo’: “presentano profili di fumus boni iuris avuto riguardo, in particolare, al provvedimento di decadenza, in quanto tale provvedimento – il quale non pare costituire di per sé un atto vincolato rispetto alla comunicazione antimafia, avente come destinataria una ditta terza – è stato adottato a distanza di molti anni dal rilascio dell’autorizzazione senza garantire il previo contraddittorio con il privato, pur incidendo in maniera definitiva sull’esercizio dell’attività lavorativa”.
Per effetto della pronuncia cautelare, il sig. L.L. potrà continuare ad esercitare la propria attività lavorativa nelle more della definizione del merito del giudizio ove, peraltro, verrà approfondita anche la questione dell’estensibilità degli effetti delle comunicazioni/informazioni antimafia a soggetti diversi dai diretti destinatari.

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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