Giudiziaria

Condannato il Comune di Licata: legittimo l’affidamento del servizio rifiuti

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Licata – Nel 2017,  il Comune di Licata, gestito dal sindaco Cambiano, socio della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O n. 4 Agrigento (per brevità S.R.R.) aveva impugnato, innanzi al Tribunale di Palermo, la delibera del Consiglio di Amministrazione della società per l’ affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante esternalizzazione ad imprese.

Il Comune di Licata richiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità ed annullare la delibera assumendone l’illegittimità, adottata dal consiglio di amministrazione in assenza di motivazione e ritenendola non conforme al criterio di economicità nello svolgimento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti.

Nel giudizio si costituiva in giudizio la S.R.R. in persona del presidente pro – tempore dr. Enrico Vella, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, evidenziando la piena legittimità della delibera impugnata e rappresentando che l’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta avrebbe comportato gravi danni per la Società e per i Comuni consorziati.

L’avv. Rubino ha sottolineato l’inammissibilità e l’infondatezza dell’azione promossa dal Comune di Licata, nonché l’assenza di qualsiasi prova da cui potesse desumersi la ipotetica lesione di uno specifico diritto, patrimoniale o amministrativo, prova che avrebbe dovuto fornire proprio il Comune di Licata.

Il legale ha sostenenuto che il Comune di Licata aveva posto a fondamento della propria azione giudiziaria solamente una supposta violazione di legge senza però allegare che la dedotta violazione provocava allo stesso uno specifico pregiudizio alla propria sfera giuridico-economica.

Anche nel merito l’avv. Rubino evidenziava l’infondatezza dell’impugnazione proposta dal Comune di Licata, provando e documentando analiticamente che la delibera impugnata fosse pienamente legittima, in quanto motivata ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18.10.2012 conv. nella Legge 17/12/2012 n. 221. 

Il legale della S.R.R. ha prodotto in giudizio tutta la documentazione di gara predisposta dal RUP e dal gruppo di progettazione per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante esternalizzazione ad imprese terze ed in particolare la relazione prescritta dall’art. 34 del d.l. 179/2012 contenente la puntuale spiegazione dei motivi che avevano condotto alla scelta della esternalizzazione. Il Tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata in data 1 dicembre 2023, in accoglimento delle difese formulate dall’Avv. Rubino, ha rigettato le domande formulate dal Comune di Licata, confermando la legittimità della deliberazione impugnata, condannando il medesimo Comune al pagamento delle spese giudiziali liquidate nella misura di €.10.000,00 oltre accessori.

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