Attualità

Cosa accade in caso di dissesto: la parola all’esperto on. Giuseppe Catania

Pubblicato

il

Tasse alle stelle, incandidabilità per gli amministratori e spese ridotte al minimo. Sono solo alcune delle conseguenze a cui va incontro un ente locale in caso di dichiarazione di dissesto finanziario. L’informazione è utile viste le condizioni cui è esposto adesso il Comune di Gela. Ne abbiamo parlato con il deputato all’Ars di Fratelli d’Italia, on. Giuseppe Catania, per le sue competenze professionali, laurea in Scienze Economiche e Gestione aziendale Consulente aziendale titolare di uno studio specializzato e dal 23 novembre scorso componente della Commissione bilancio della Regione Sicilia.

https://www.ilgazzettinodigela.it/wp-content/uploads/2023/01/VID-20230128-WA0020-1.mp4

Il dissesto finanziario di un comune è una procedura che coinvolge la politica e l’apparato economico-finanziario.

Il dissesto è diverso dal fallimento di un’impresa privata in quanto non si può determinare l’estinzione del Comune proprio perché gli enti locali non possono cessare di esistere come una semplice impresa privata, ma bisogna garantire la continuità amministrativa.

Procedura che crea di fatto una frattura tra la precedente amministrazione e l’amministrazione controllata, permettendo al comune in dissesto di ripartire libero dai debiti, ma libero anche dai crediti e dal suo patrimonio, che verranno ceduti per consentire la liquidazione.

Tutto ciò che concerne il “pregresso” viene estrapolato dal bilancio comunale e trasferito alla gestione straordinaria che si occupa della liquidazione e che ha competenza su tutti i debiti correlati alla gestione entro il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se venissero accertati successivamente.

L’art. 244 del Testo Unico sull’ordinamento locale stabilisce che si ha dissesto finanziario quando un ente non è più in grado di assolvere alle “ordinarie” funzioni ed ai servizi definiti indispensabili, quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del riequilibrio di bilancio né con lo strumento straordinario del debito fuori bilancio.

La mancata definizione di un piano di rientro espone dunque un’amministrazione ai tanto temuti interessi passivi sul debito: giorno dopo giorno infatti, anche se non si contraggono nuovi debiti, l’esposizione debitoria aumenta, proprio per effetto degli interessi. I mutui vengono rinegoziati allungando i tempi di pagamento ma aumentando le rate, le finanziarie erogano prestiti ad interessi del 14%; insomma, più o meno ciò che succede a qualsiasi famiglia che abbia bisogno di liquidità.

Nel momento in cui viene dichiarato il dissesto del comune, sindaco, giunta e consiglio resterebbero in carica ma verrebbero coadiuvati da una commissione espressamente designata dal Ministero degli Interni.

La commissione si occuperebbe del disavanzo pregresso, mentre l’amministrazione gestirebbe il bilancio “risanato” come è successo per l’Alitalia.

La sola ipotesi di commissariamento del Comune si verificherebbe nel caso in cui l’amministrazione non dovesse approvare il bilancio di previsione (la cui scadenza è alla fine del mese di maggio).

L’eventuale dichiarazione del dissesto di fatto congelerebbe invece la scadenza del bilancio stesso, mettendo in moto una procedura diversa per la definizione e l’approvazione del bilancio; le conseguenze maggiori del dissesto finanziario si hanno sotto il profilo contabile.

Viene chiesto all’Ente locale di “contribuire” al risanamento attraverso l’adozione di provvedimenti eccezionali.

L’Ente dissestato è tenuto ad approvare un nuovo bilancio, basato principalmente sull’elevazione delle proprie entrate al livello massimo consentito dalla legge, vale a dire che tutte le tasse comunali (IMU, addizionale comunale, TARSU) saranno aumentate il più possibile fino ad arrivare al tetto massimo consentito dalla legge, basato, inoltre, sul contrasto all’evasione e sul contenimento di tutte le spese.

Spese comunali significa innanzitutto personale, la legge prevede che gli impiegati comunali devono essere nella misura di 1 su 93, pertanto da questa procedura scaturiranno esuberi di personale che verrà posto in mobilità.

Il comune è tenuto a contribuire all’onere della liquidazione in particolare con l’alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all’esercizio delle funzioni istituzionali, la destinazione degli avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto e delle entrate straordinarie, la contrazione di un mutuo a carico del proprio bilancio.

La dichiarazione di dissesto, in breve tempo, è parsa ai politici locali una negatività da evitare al fine di non essere costretti ad emanare provvedimenti così impopolari.

I provvedimenti da adottare in materia di personale e di tributi locali sono ritenuti così pesanti che gli enti arrivano il più delle volte alla dichiarazione di dissesto solo quando, a seguito delle azioni esecutive dei creditori che pignorano le somme della cassa comunale, non è più possibile pagare neppure gli stipendi al personale dipendente.

La dichiarazione di dissesto produce tre ordini di effetti che riguardano: i creditori, la gestione ordinaria dell’ente locale e gli amministratori dello stesso ente.

Le conseguenze sui creditori operano fin dall’inizio; quelle sugli amministratori sono soltanto eventuali; quelle sulla gestione ordinaria (così come l’inizio dell’attività dell’organo straordinario di liquidazione) sono rinviate all’esercizio successivo nel caso in cui l’ente abbia già deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio nel corso del quale è adottata la dichiarazione di dissesto.

A) Le conseguenze sugli amministratori sono limitate a quelli che la Corte dei conti ha individuato come i responsabili del dissesto imputando loro i danni per dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario.

Gli amministratori così riconosciuti responsabili non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali o di rappresentante di tali enti presso istituzioni, organismi ed enti pubblici o privati, quando, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, si accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile.

L’interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere considerata una sanzione accessoria ed automatica a quella principale della condanna patrimoniale.

B) Le conseguenze sui creditori riguardano i rapporti obbligatori rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione e consistono nella cristallizzazione dei debiti, che non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria, nonché nell’estinzione delle procedure esecutive in corso, con conseguente inefficacia dei pignoramenti eventualmente eseguiti, e nell’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente.

clicca per commentare

Più letti

Exit mobile version