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Giudiziaria

Frode fiscale con ramificazioni all’estero: sentenza con condanne e arresti

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Caltanissetta – Si è concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta per tutti gli imputati il processo, celebrato d’innanzi al Tribunale di Caltanissetta in composizione
collegiale, per frode fiscale realizzata – nel contesto del mercato della
compravendita e della distribuzione di pneumatici – dall’associazione a delinquere, con ramificazioni sul territorio nazionale ed estero (Repubblica Ceca), costituita dagli imputati per favorire fiscalmente la società “Olpneus S.r.l.” di San Cataldo (CL).


L’attività di indagine, conclusasi nel 2022, coordinata dalla Procura di Repubblica di
Caltanissetta e svolta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta e dal N.O.R.M.
dei Carabinieri Caltanissetta, ha permesso di disvelare come l’organizzazione criminale,
stabilmente costituita tra gli imputati, avesse ramificazioni anche sul territorio della
Repubblica Ceca, ove venivano creati fittizi soggetti giuridici, necessari per la realizzazione delle frodi perpetrate dagli indagati.


Lo schema fraudolento utilizzato ha assunto le caratteristiche tipiche della c.d. “frode
carosello”, nella quale, con ruoli e posizioni diverse, i vari operatori commerciali coinvolti
ottengono, a vario titolo, un indebito risparmio di imposta. Segnatamente, il sodalizio simulava una serie consecutiva di vendite di prodotti, in realtà mai usciti dai magazzini della prima società venditrice, che coinvolgevano le società ceche e società italiane “interposte”, poi rivelatesi delle mere “cartiere”. Così facendo, sfruttando il regime “di sospensione di imposta”, la prima società venditrice otteneva detrazioni di imposta, sia IVA che IRES, non spettanti.

Il credito IVA, infatti, nasce da una serie di operazioni inesistenti, certificate
da fatture false, consistenti in compravendita di prodotti, di fatto, mai movimentati i cui volumi di affari venivano quantificati in circa 8 milioni di euro, con relative imposte evase pari a 2,5 milioni di euro, già oggetto – in sede cautelare – di specifico sequestro preventivo, anche per equivalente.


I reati, a vario titolo contestati agli imputati ed oggetto della sentenza di applicazione pena
su richiesta delle parti, sono quelli di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In relazione ai menzionati reati, venivano applicate a Lirio Orlando , rappresentante legale della “Olpneus S.r.l.”, e Oto Santuori la pena di 1 anno, 10 mesi e 10
giorni di reclusione, a Luigi Ragazzo la pena di 1 anno, 9 mesi e 16 giorni di reclusione, ad Alessandro Rasola la pena di 8 mesi di reclusione, a Emanuele Santuori , Maria Pia Raccioppi, Vincenzo Menafro, Roberto Menafro e Carlo Ballarino la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione.


Anche alla società “Olpneus S.r.l.” venivano applicate le sanzioni – di 40.000 euro e del
divieto temporaneo di pubblicizzare beni o servizi per 4 mesi e 10 giorni – previste, in
relazione alla fattispecie di cui agli artt. 5, 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n.
231/2001, per la responsabilità amministrativa degli enti.
Uno degli imputati (KANYA Andriy) era già stato condannato con sentenza del G.i.p. di
Caltanissetta in sede di giudizio abbreviato.

Al rappresentante legale della “Olpneus S.r.l.”, Lirio Orlando , e al principale consulente
fiscale della medesima società, Marcella Di Maggio, nell’ambito di un parallelo
procedimento – nato dalla medesima indagine – erano già state applicate, rispettivamente,
una pena di 8 mesi e 10 giorni di reclusione, nei confronti del primo uomo, e una di 7 mesi
di reclusione, in relazione al reato di “false comunicazioni sociali”.
Parallelamente agli esiti processuali, sotto il profilo amministrativo-fiscale, la società
responsabile, aderendo alle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza in sede di
constatazione e, successivamente, dall’Agenzia delle Entrate nella fase di accertamento,
ha provveduto a versare in favore dell’Erario l’intera somma evasa quantificata,
comprensiva degli interessi e delle sanzioni, in circa 2,5 milioni di euro.

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Giudiziaria

Il Tar rigetta il ricorso dell’ex sindaco sfiduciato: via libera alle amministrative

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Realmonte- Il Consiglio Comunale di Realmonte, nella seduta del 14 marzo 2025, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca.A seguito dell’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio quale Commissario Straordinario del Comune di Realmonte.

Successivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso, chiedendo anche l’annullamento dell’atto di indizione dei comizi elettorali Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonché i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica, Salvatore Putrone, Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che hanno dedotto – con apposita memoria – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Il TAR Palermo, con sentenza del 15 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto dall’Avv. Lattuca, ritenendo di “prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti attesa la palese infondatezza nel merito” delle censure mosse dall’ex Sindaco.In particolare, il TAR Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia ha ritenuto insussistenti i vizi procedimentali  dedotti dalla ricorrente e relativi “alla condotta del Presidente del Consiglio Comunale e inerenti alla calendarizzazione delle varie proposte”, rilevando che “la decisione del Presidente del Consiglio di non trattare con urgenza la questione relativa alle dichiarazioni del vicesindaco risulta legittima giacché giustificata dalla mancata rappresentazione dei motivi d’urgenza, rilevanti e indilazionabili, tali da rendere necessaria la riunione”.

Inoltre, con la sentenza, il TAR Palermo ha ritenuto legittima la sfiducia adottata nei confronti dell’Avv. Lattuca, essendo la stessa fondata “su motivazioni riferite alla conflittualità rispecchiata dalle sempre più frequenti divergenze di orientamento politico fra il Sindaco e la maggioranza dei Consiglieri Comunali e alla “mancanza di una chiara direzione politica e amministrativa e il venir meno in molte occasioni della partecipazione democratica nelle scelte di interesse collettivo”, con evidenziato “blocco delle attività amministrative e conseguente stato di paralisi”. A tali motivazioni si aggiunge anche quella costituita dallo stato di “disavanzo di bilancio che evidenza una mancanza di pianificazione e controllo adeguato delle risorse finanziarie”. 

Per effetto della sentenza del TAR Palermo i prossimi 25 e 26 maggio 2025 si terranno regolarmente le consultazioni per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di Realmonte.

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Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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