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Giudiziaria

Il Procuratore Viola confermato alla Procura di Milano

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Nel 2021 veniva pubblicato il bando per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Nella seduta del 6 aprile 2022, la V Commissione del CSM formulava tre distinte proposte di nomina: la proposta A, per la nomina del Dott. Marcello Viola (presentata con due voti in favore), la proposta B a vantaggio del Dott. Giuseppe Amato (presentata con un voto in favore) e la proposta C con la quale veniva individuato il nominativo del Dott. Maurizio Romanelli (presentata con un voto in favore).

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo apposita discussione, procedeva il successivo 7 aprile 2022 alla votazione delle proposte.

All’esito della votazione, veniva approvata la proposta favorevole al Dott. Viola con 13 voti, a fronte dei 6 voti della proposta relativa al dott. Romanelli e 3 voti della proposta relativa al dott. Amato.

Il Csm, dunque, deliberava la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a sua domanda, del dott. Marcello Viola.

La nomina del dott. Viola veniva  impugnata, innanzi il Tar Lazio -Roma, sia dal dott. Romanelli (Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano) e dal dott. Amato (Procuratore della Repubblica di Bologna).

Il dott. Marcello Viola (originario di Cammarata – AG), con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto la legittimità della delibera di nomina del dott. Viola e la palese infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti.

Il Tar Lazio – Roma, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Impiduglia ha rigettato i ricorsi proposti dai dottori Amato e Romanelli.

In particolare, con riferimento alla posizione del dott. Romanelli, è stato evidenziato come correttamente il Csm avesse riconosciuto la maggiore rilevanza delle funzioni Direttive svolte dal dott. Viola essendo queste “più ampie e complesse delle funzioni semidirettive ed essendo la figura del Procuratore aggiunto comunque sottoordinata a quella del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale”.

Inoltre, il Tar ha rilevato che l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la Procura di Milano, pur se svolto dal dott. Romanelli nell’ufficio messo a concorso, non fosse di per sé idoneo a superare le esperienze direttive vantate dal dott. Viola.

Con riferimento al ricorso proposto dal dott. Amato, invece, il Tar ha evidenziato che nessun valore decisivo potesse assumere la circostanza che quest’ultimo abbia svolto un pregresso”incarico direttivo presso una procura distrettuale” rilevando, ai fini della nomina, solo  “il concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali nel settore dei reati di criminalità organizzata”, che anche il dott. Viola può vantare.

Inoltre, il Tar ha evidenziato la particolare importanza degli incarichi ricoperti dal dottor Viola quale Procuratore della Repubblica di Trapani – ossia in un territorio “fortemente infiltrato dalla presenza di organizzazioni mafiose” – e quale Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, ossia  in una Procura Generale “di primaria importanza nel panorama nazionale”.

Ed ancora, il Tar ha evidenziato come nessuna rilevanza potesse assumere la circostanza circa “la maggiore durata delle funzioni direttive” svolte dal dott. Amato, potendo vantare anche il dott. Viola “un’esperienza direttiva ultradecennale”.

Per effetto della sentenza del Tar Lazio, il dott. Marcello Viola manterrà l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano mentre i dottori Amato e Romanelli dovranno, pagare le spese legali liquidate, a carico di ciascuno dei due, in 5.000 euro oltre accessori di legge.

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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