Giudiziaria

Investitori Alitalia riceveranno somme per l’acquisto delle azioni. Lo ha deciso il Tribunale di Gela

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Il Tribunale di Gela, in accoglimento delle richieste degli investitori, patrocinati dallo studio legale Maganuco e dall’avv. Giuseppe d’aleo, dopo accertamento della nullità dell’operazione di acquisto di 60.000 azioni Alitalia , ha condannato l’istituto bancario convenuto alla restituzione della somma investita nel lontano 2006, oltre agli interessi legali dallo stesso anno ed alle spese legali, condannando, in accoglimento della riconvenzionale della banca, parte attrice alla restituzione dei titoli all’istituto bancario.

Il Giudice ha sentenziato che “in tema di intermediazione finanziaria, il Decreto Legislativo n. 58 del 1998, art. 23, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento-con l’eccezione, ricorrente nella specie – dell’esonero dell’osservanza di tale forma, prevista dai Regolamenti Consob, in considerazione della natura professionale dei contraenti si riferisce al contratto quadro, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali. Tuttavia, tale principio non trova applicazione quando sia lo stesso contratto quadro, o un’apposita pattuizione stipulata dalle parti, prevede anche per gli ordini di investimento la forma scritta. In tal caso, infatti, il principio di cui all’art. 1352 del codice civile , secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presuma pattuita “ai fini della sostanza”, è estensibile anche agli ordini di investimento, atteso che si tratta di atti aventi natura negoziale e distinti ed autonomi dal contratto quadro. L’onere di forma assume – a vantaggio di entrambe le parti- la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell’investitore, di garantire all’operatore la serietà di quell’ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, cosicché l’intermediario può legittimamente rifiutare l’esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso e per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti”.

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