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Giudiziaria

Istituto bancario nega ad un’impresa cinematogrofica un finanziamento: il Tar sospende il diniego

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Palermo – La Società K. Srl opera da 25 anni nel settore cinematografico occupandosi dell’acquisto, della distribuzione e del noleggio di film italiani e stranieri.

Più nel dettaglio, la società K. gestisce nel comune di Palermo due rinomati cinema multisala.

La società in questione ha chiesto all’Amministrazione regionale l’accesso al fondo “Emergenza Imprese Sicilia” (Fondo E/O “FEIS”), costituito per l’attivazione di misure urgenti a sostegno del sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid – 19.

In particolar modo, le risorse del fondo in parola sono volte a garantire la ripresa economica dell’Imprese siciliane, che hanno subito una drastica riduzione del proprio fatturato in ragione della crisi pandemica.

Una banca S.P.A. è stata individuata dalla Regione Sicilia quale intermediario finanziario incaricato e, dunque, quale istituto di credito chiamato a valutare la sostenibilità del finanziamento richiesto dalle imprese.

Nello specifico, la Soc. K. s.r.l. ha richiesto un finanziamento a tasso 0, con preammortamento di  24 mesi, da destinarsi, per l’importo di euro 2.003,882,31, alla ristrutturazione e/o rottamazione dei rapporti di finanziamento in essere con due istituti di credito e, per la restante parte (euro 200.000,000), all’acquisto di un bene immobile da concedere in locazione a terzi.

Tuttavia, Banca ICCREA ha rigettato la richiesta di finanziamento asserendo la rischiosità dell’operazione finanziaria che avrebbe comportato un considerevole aumento del livello indebitamento dell’impresa portandola a fallimento.

La Soc. K. ha dunque conferito mandato agli Avv.ti Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Lucia Alfieri.

I predetti difensori hanno quindi impugnato innanzi al T.A.R. Palermo il provvedimento di rigetto dell’Istituto bancario, chiedendone l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia -.

In particolar modo, i difensori della Società K. hanno evidenziato come il provvedimento di rigetto risultasse affetto da macroscopici errori fattuali e di natura contabile tali da inficiare la valutazione complessiva fatta dall’istituto di credito.

Più nel dettaglio, i legali della K. S.r.l. hanno avuto cura di evidenziare che il valore del patrimonio immobiliare della società, pari a circa 4 milioni di euro, andava ben oltre l’importo del finanziamento richiesto, garantendo la solvibilità dell’impresa.

Gli stessi difensori hanno evidenziato, in sede di ricorso, come la totale assenza del rischio di default si ricavasse da ulteriori dati contabili quali l’aumento considerevole del fatturato della Soc. nel corso degli ultimi due anni.

Il T.A.R. Palermo, in adesione ai rilievi difensivi degli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri, Rosario De Marco Capizzi, ha accolto l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente tenuto conto del cospicuo patrimonio immobiliare della società e dei considerevoli ricavi conseguiti nell’ultimo biennio.

Il Giudice Amministrativo, inoltre, ha disposto una C.T.U. al fine di verificare “il livello di rischio del finanziamento oggetto di lite” sulla base dei dati contabili messi in luce dalla Soc. K. in sede di giudizio.

Visto il provvedimento cautelare, la Soc. K. ha concrete possibilità di conseguire il finanziamento richiesto, pari a circa 2.200.000,00 euro

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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