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Giudiziaria

Puo’ avere armi anche se ha parenti pregiudicati

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Il CGARS ha annullato il divieto di detenzione di armi adottato dalla Prefettura di Palermo in ragione di parentele con soggetti gravati da pregiudizi penali per fatti di mafia.

Sin dal 1983 i G.B., di Belmonte Mezzagno (PA), di 60 anni, è stato titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia e quindi legittimato a detenere armi e munizioni. Nel 2016, a seguito della proposta formulata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, la Prefettura di Palermo decretava nei confronti di G.B. il divieto di detenere armi, munizioni .

Il divieto e’ stato adottato per un vincolo di parentela con soggetti pregiudicati per fatti di mafia.

Contro questo provvedimento G.B., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha avviato un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.

Gli Avv.ti Rubino e Piazza hanno rilevato in giudizio l’illegittimità del divieto disposto dalla Prefettura di Palermo adottato esclusivamente in ragione del mero vincolo di parentela con persone pregiudicate per mafia.In particolare, a sostegno della illegittimità del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, i legali evidenziavano l’insussistenza di alcuna convivenza o diretta frequentazione tra il proprio assistito ed i soggetti pregiudicati indicati dall’Autorità di Polizia, quindi il divieto avrebbe dovuto ritenersi contrario alle norme del T.U.L.P.S., nonché adottato in difetto di una compiuta attività istruttoria ed in presenza di una carente motivazioneEd ancora, gli avv.ti Rubino e Piazza, dimostravano in giudizio che il proprio assistito non risultava convivente con i soggetti pregiudicati in questione e che con gli stessi non sussisteva alcuna frequentazione, sicché il mero rapporto di parentela non avrebbe potuto rappresentare un indice di una capacità di abuso delle armi.

Con sentenza del 15 ottobre 2024, condividendo le argomentazioni difensive sviluppate dagli Avv.ti Rubino e Piazza, il CGARS ha osservato che: “la sussistenza di un mero rapporto di parentela o d’affinità con un soggetto pregiudicato, ma non convivente, non è, di per sé e in assenza di ulteriori elementi, indice di una capacità di abuso delle armi, dovendo l’amministrazione valutare e rapportare l’incidenza di tali circostanze sul giudizio di affidabilità in relazione alla detenzione delle armi” e che, nel caso di specie, peraltro, non è stata rilevata alcuna frequentazione diretta con i soggetti ritenuti pregiudicati. Pertanto, con la predetta sentenza il CGARS ha accolto il ricorso proposto da G.B. annullando il provvedimento prefettizio e, conseguentemente, G.B. potrà continuare a detenere le armi, le munizioni e gli esplodenti.

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Giudiziaria

Ars, l’On.Giuffrida torna in carica. Sospesa l’ordinanza della Corte d’Appello favorevole a Primavera

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Palermo – Continua il rimpallo di deputati fra ricorsi e sentenza. L’On.le Giuffrida ripenderà il seggio all’ARS, nelle more della pronuncia della Corte di Cassazione.

La controversia inizia quando l’avv. Santo Orazio Primavera, candidato non eletto nella lista “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord”, aveva chiesto, con ricorso al Tribunale di Palermo, di accertare l’ineleggibilità dell’On.le Salvatore Giuffrida e di dichiararlo decaduto dalla carica di Deputato Regionale.

Il Tribunale di Palermo aveva rigettato il ricorso proposto dal Primavera, rilevando come la legge regionale siciliana prevede, in ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, che tutte “le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione” non operano ove il candidato si collochi in aspettativa nel rispetto del termine di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali del 10/8/2022. 

Santo Orazio Primavera aveva proposto appello avverso la pronuncia e la Corte d’Appello aveva dichiarato l’On.le Giuffrida “ineleggibile alla carica di deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana in relazione alle elezioni svoltesi il 25.9.2022”, dichiarandolo decaduto. A seguito di tale sentenza, l’ARS – nella seduta del 28 gennaio 2025 – ha dichiarato il Primavera “immesso” – a seguito del suo giuramento – “nelle funzioni di deputato all’Assemblea regionale siciliana” Con ricorso in Cassazione, l’On.le Giuffrida difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ha impugnato tale sentenzaInoltre, con autonoma istanza presentata presso la Corte d’Appello di Palermo, l’On.le Giuffrida –sempre difeso dagli avv.ti Impiduglia e Rubino –  ha chiesto la sospensione di tale sentenza, nelle more del giudizio in Cassazione.

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo ha espresso parere favorevole all’accoglimento di tale domanda di sospensione La Corte d’Appello, con ordinanza del 19 maggio 2025 – aderendo alle tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha accolto la richiesta di sospensione della pronuncia che aveva dichiarato ineleggibile l’On.le Giuffrida. Per effetto della pronuncia, l’On.le Giuffrida ripenderà il proprio seggio all’ARS, nelle more della pronuncia della Corte di Cassazione.

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Giudiziaria

Il Tar rigetta il ricorso dell’ex sindaco sfiduciato: via libera alle amministrative

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Realmonte- Il Consiglio Comunale di Realmonte, nella seduta del 14 marzo 2025, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca.A seguito dell’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio quale Commissario Straordinario del Comune di Realmonte.

Successivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso, chiedendo anche l’annullamento dell’atto di indizione dei comizi elettorali Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonché i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica, Salvatore Putrone, Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che hanno dedotto – con apposita memoria – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Il TAR Palermo, con sentenza del 15 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto dall’Avv. Lattuca, ritenendo di “prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti attesa la palese infondatezza nel merito” delle censure mosse dall’ex Sindaco.In particolare, il TAR Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia ha ritenuto insussistenti i vizi procedimentali  dedotti dalla ricorrente e relativi “alla condotta del Presidente del Consiglio Comunale e inerenti alla calendarizzazione delle varie proposte”, rilevando che “la decisione del Presidente del Consiglio di non trattare con urgenza la questione relativa alle dichiarazioni del vicesindaco risulta legittima giacché giustificata dalla mancata rappresentazione dei motivi d’urgenza, rilevanti e indilazionabili, tali da rendere necessaria la riunione”.

Inoltre, con la sentenza, il TAR Palermo ha ritenuto legittima la sfiducia adottata nei confronti dell’Avv. Lattuca, essendo la stessa fondata “su motivazioni riferite alla conflittualità rispecchiata dalle sempre più frequenti divergenze di orientamento politico fra il Sindaco e la maggioranza dei Consiglieri Comunali e alla “mancanza di una chiara direzione politica e amministrativa e il venir meno in molte occasioni della partecipazione democratica nelle scelte di interesse collettivo”, con evidenziato “blocco delle attività amministrative e conseguente stato di paralisi”. A tali motivazioni si aggiunge anche quella costituita dallo stato di “disavanzo di bilancio che evidenza una mancanza di pianificazione e controllo adeguato delle risorse finanziarie”. 

Per effetto della sentenza del TAR Palermo i prossimi 25 e 26 maggio 2025 si terranno regolarmente le consultazioni per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di Realmonte.

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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