Stop all'esclusione del candidato senza esami approfonditi

Lo ha deciso il Tar per un concorso dei Forestali

A cura di Redazione Redazione
27 giugno 2026 09:11
Stop all'esclusione del candidato senza esami approfonditi  -
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Una condizione fisica imperfetta, ma del tutto priva di sintomi e limitazioni, non può costare l’esclusione da un concorso pubblico. Lo ha stabilito il TAR per la Sicilia con una recente ordinanza cautelare che fissa un principio chiave in materia di selezioni pubbliche: la pubblica amministrazione non può limitarsi a una fredda diagnosi visiva, ma deve dimostrare l’effettiva e concreta incompatibilità del candidato con le mansioni che andrà a svolgere.

La vicenda ruota attorno al concorso per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Un candidato, dopo aver superato la prova scritta e aver conquistato un posto utile in graduatoria, si è visto sbarrare la strada dalla Commissione medica. I medici lo hanno dichiarato non idoneo per via di una patologia ritenuta riconducibile alle cause di esclusione previste dal decreto ministeriale di riferimento. Il concorrente ha però deciso di non arrendersi e, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale amministrativo, presentando certificazioni specialistiche capaci di attestare come la condizione riscontrata fosse asintomatica, non dolente e priva di qualsiasi limitazione funzionale. I giudici amministrativi hanno accolto la domanda cautelare, sospendendo il giudizio di non idoneità e condividendo pienamente le tesi dei legali Rubino e Piazza.

Secondo il TAR, la Commissione medica si è limitata a un semplice esame obiettivo, omettendo accertamenti diagnostici strumentali e senza motivare per quali ragioni lo stato fisico rilevato fosse incompatibile con le funzioni di Agente Forestale. Il Tribunale ha così richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S., secondo cui la normativa di settore mira a escludere le sole infermità concretamente ostative all’espletamento delle mansioni, e non qualsiasi imperfezione fisica. Per effetto di questa decisione, il TAR ha ordinato all’Amministrazione regionale di sottoporre il ricorrente a una nuova visita medica entro sessanta giorni, utilizzando strumenti diagnostici adeguati. Nei successivi sessanta giorni, l’ente dovrà adottare un nuovo pronunciamento sull’idoneità, previa rinnovazione dell’istruttoria e con una motivazione puntuale sull’effettiva incidenza della condizione accertata. Nel frattempo, i giudici hanno fissato la trattazione del merito del ricorso per il mese di giugno 2027, garantendo al candidato il diritto a una valutazione equa e approfondita.

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