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Giudiziaria

Tar riconosce agli studi radiologici e laboratori il diritto a ricevere le prestazioni erogate

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Il 2020 è stato caratterizzato (ad eccezione delle prestazioni rese dai laboratori di analisi e radiologi)  da una riduzione del numero di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate, conseguente alla diminuzione della domanda da parte dei pazienti che, per timore del contagio hanno gradualmente limitato la frequentazione delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, con il conseguente incremento delle liste di attesa e della domanda di prestazioni per l’anno 2021 .

Nel 2021, al fine di sopperire alle carenze nell’erogazione delle prestazioni delle strutture pubbliche, impegnate prioritariamente al contrasto all’ emergenza Covid-19, le strutture specialistiche ambulatoriali private hanno contribuito – erogando numeroso prestazioni ambulatoriali – a ridurre le liste d’attesa e a fronteggiare richieste di cure dei pazienti No-Covid-19.
Alla luce di queste circostanze, l’Assessorato della Salute con Decreti Assessoriali ha, tra l’altro, previsto di assegnare agli studi radiologici e ai laboratori di analisi  –  per gli anni 2020 e 2021 – un budget pari alle prestazioni erogate, anche ove nettamente superiori al cosiddetto budget storico (ossia al budget assegnato negli anni precedenti).
Il Sindacato Branche a Visita  – con ricorso proposto innanzi al TAR Palermo – ha contestato i provvedimenti di determinazione degli aggregati di spesa e di individuazione dei criteri per l’assegnazione dei budget.
Tali provvedimenti sono stati impugnati anche laddove – con riferimento agli anni 2020-2021 – non prevedono l’erogazione della cosiddetta indennità di funzione (ossia una misura volta al ristoro delle strutture ambulatoriali  e pari al budget 2019).
Con il  ricorso, il Sindacato Branche a Visita ha in particolare sostenuto che, nel determinare l’aggregato di spesa, l’Assessorato avrebbe dovuto prevedere esclusivamente le risorse  necessarie a pagare (a tutte le strutture) la suddetta indennità di funzione e non le maggiori prestazioni erogate.
I titolari di numerosi laboratori di analisi e studi radiologici delle provincie di Palermo, Agrigento, Messina, Caltanissetta e Trapani si sono opposti a tale ricorso con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino.
Con apposito atto di intervento in giudizio, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per un vizio di notifica e per il difetto di legittimazione di SBV.
Inoltre, con l’atto di intervento, è stato rilevato come l’accoglimento del ricorso proposto da SBV (nella parte relativi ai budget 2020 e 2021)  finirebbe, da un lato,  per penalizzare irragionevolmente le strutture che, con il loro impegno, hanno consentito la riduzione delle liste d’attesa e hanno fatto fronte al minor numero di prestazione erogate dal settore pubblico; dall’altro lato finirebbe per favorire le strutture che  – per ragiono non direttamente connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 – hanno prestato un numero esiguo di prestazioni.
Il T.A.R. Palermo, Prima Sezione – Presidente dott. Salvatore Veneziano, Relatore dott.ssa Anna Pignataro – “in disparte le preliminari questioni in rito”-  ha ritenuto non fondata la richiesta dei ricorrenti volta alla sospensione cautelare del Decreto Assessoriale
Il TAR Palermo ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali.
Per effetto della suddetta pronuncia nessun ulteriore ostacolo sussiste per l’assegnazione (da parte delle ASP) ai laboratori di analisi e agli studi radiologici del budget spettante per il  2020 e il 2021

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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