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Giudiziaria

La gravidanza non é un ostacolo per l’accesso al lavoro

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Caltanissetta – Quache mese fa l’Asp di Caltanissetta ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, con cui bandiva n. 192 posti di Dirigente Medico – varie discipline – da destinare alle strutture sanitarie e ospedaliere dell’Asp nissena, tra questi, sei posti venivano riservati alla posizione di Dirigente Medico di Oftalmologia.

La procedura prevedeva quale requisito di ammissione per la partecipazione al concorso “l’iscrizione a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione richiesta”.  

La Dott.ssa I.L., originaria di Canicattì, di 30 anni, specializzanda in Oftalmologia, decideva di inoltrare la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale riservata ai Dirigenti Medici di Oftalmologia, specificando nella propria istanza che la stessa, al momento di presentazione della domanda, non risultava iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione, a differenza di tutti i suoi pari di corso, poiché collocata in astensione obbligatoria per maternità dall’ottobre 2022 sino a marzo 2023.

Tuttavia, l’Asp di Caltanissetta deliberava ugualmente l’esclusione della Dott.ssa I.L. dalla procedura concorsuale, per mancanza del requisito di partecipazione, ossia l’iscrizione a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione, e non includeva la stessa tra i soggetti ammessi al concorso, le cui prove venivano fissate per il mese di maggio 2023.

Avverso la delibera, la Dott.ssa I.L., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, presentava ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per ottenerne, previa sospensione, l’annullamento.   

A mezzo del ricorso straordinario, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevavano l’illegittimità del provvedimento di esclusione della Dott.ssa I.L., in quanto l’Asp nissena non aveva tenuto conto che la mancata iscrizione al terzo anno della scuola di specializzazione di Oftalmologia non era imputabile alla ricorrente, ma discendeva dal fatto che la stessa aveva dovuto temporaneamente sospendere la frequenza dal corso perché in gravidanza.   

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia evidenziavano come il Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità disponesse il divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, ed inoltre, rilevavano come ai sensi dell’art. 15 della Direttiva comunitaria 2006/54 conclusosi il periodo di astensione obbligatoria, la donna non può subire alcun pregiudizio in ordine alla propria carriera lavorativa per effetto dell’astensione, così il provvedimento impugnato non poteva che considerarsi  palesemente illegittimo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a seguito del parere chiestogli dalla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale – in merito all’affare consultivo, ha ritenuto che nulla impedisce a tale Organo di definire immediatamente nel merito una questione, dove questa sia pervenuta alla sua conoscenza soltanto per l’espressione di un parere, qualora, sussistano tutti i presupposti per una definizione immediata della stessa.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, entrando nel merito della controversia ha richiamato diverse disposizioni, sovrannazionali e nazionali, volte ad affermare il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomo e donna in materia di occupazione e di impiego, ed ha chiarito che lo stato di gravidanza non può in nessun caso rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia e rilevando la palese illegittimità dell’atto impugnato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della delibera dell’Asp di Caltanissetta che aveva disposto l’illegittima esclusione della Dott.ssa I.L. dalla procedura concorsuale. Per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario, la Dott.ssa I.L.- che era già stata ammessa ad espletare con riserva le prove concorsuali della procedura – verrà definitivamente inserita nella graduatoria di merito.

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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