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“Vacanza rovinata”, compagnia aerea condannata a risarcire passeggera gelese

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Una compagnia di volo internazionale, è stata condannata dal Giudice di Pace di Gela al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e morali “da vacanza rovinata”. Il provvedimento scaturisce dalla presentazione del ricorso presentato dall’Avvocato Alessandro Famà.

Nella sua sentenza , il giudice ha rilevato che “ugualmente va rigettata l’eccezione di incompetenza del giudice adito e ciò perché sul punto è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con ordinanza n. 3561/20, depositata il 13 febbraio, dove la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice italiano tenendo conto del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio e del luogo “dove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto”, fornendo altresì un’interpretazione sulla nozione di luogo nel caso di acquisto on line di biglietti di trasporto internazionale. Nella pronuncia, la Corte di Cassazione non ha accolto la tesi del vettore aereo secondo la quale sarebbe competente il giudice del luogo in cui ha sede legale la compagnia aerea, perché, al momento dell’acquisto online, i passeggeri avevano accettato la giurisdizione del giudice indicato come competente attraverso il sistema “point and click”. In realtà, senza spuntare l’indicata casella non sarebbe stato possibile acquistare il biglietto. La Suprema Corte così ha ritenuto non applicabile il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, ma della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e, in particolare, l’articolo 33 in base al quale l’attore può scegliere “di convenire in giudizio il vettore aereo coinvolto, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione del volo in questione”. Malgrado il contratto concluso contenga una clausola di proroga della giurisdizione, per la Suprema Corte la giurisdizione deve essere radicata in Italia sia “in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo dove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto”. In caso di acquisti online, infatti, in forza della pronuncia della Cassazione n. 18257 del 2019, il luogo dello stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, proprio a causa del “disancoramento da qualsiasi riferimento spaziale”, coincide con il domicilio degli acquirenti perché nel domicilio i passeggeri hanno saputo dell’accettazione della proposta formulata con invio telematico e pagamento dell’importo dovuto per l’acquisto dei biglietti. L’eccezione di difetto di giurisdizione va così rigettata e di conseguenza anche quella di incompetenza territoriale poiché la Corte nella richiamata sentenza fa riferimento al domicilio degli acquirenti che è a Gela e dunque la competenza si radica a Gela presso l’Ufficio del Giudice di Pace dove il giudizio è stato correttamente instaurato. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. È stato provato in giudizio che la passeggera concludeva con la società convenuta un contratto di trasporto perfezionatosi con il pagamento del relativo biglietto aereo per il volo da Catania destinazione Milano Malpensa in partenza il 22 giugno 2022 e che il volo veniva cancellato prima della partenza. In particolare è stato provato che giunta in aeroporto, la donna si imbarcava solo alle ore 11,15 per Milano Malpensa, perdendo così la coincidenza con il volo delle ore 11,15 da Milano Malpensa a Lisbona, sede della vacanza programmata.

La passeggera, dopo avere regolarmente presentato reclamo, rimasto inevaso, chiedeva la corresponsione della compensazione pecuniaria, il risarcimento del danno patrimoniale legato alla perdita della coincidenza per Lisbona, alle spese sostenute per l’hotel a Lisbona e il danno da vacanza rovinata collegato allo stress per non avere potuto godere pienamente dei benefici della vacanza a causa dei disservizi subiti dal ritardo di oltre 4 ore del volo prenotato, richiamando sia la normativa interna dell’inadempimento contrattuale che l’art. 7 del regolamento europeo n. 261/2004 che stabilisce il diritto alla compensazione pecuniaria pari a 250 euro. La domanda di compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004 deve trovare accoglimento perché la compagnia convenuta non solo non ha fornito prova idonea a confutare le affermazioni della donna, ma ha preferito rimanere contumace nel presente giudizio, così come va accolta la domanda di risarcimento danni secondo l’art. 1218 codice civile che prevedendo una responsabilità contrattuale in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti, statuisce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale.

La passeggera ha provato sia il ritardo del volo che le altre voci di danno. La giurisprudenza in casi analoghi di ritardo del volo è concorde nel riconoscere sia la compensazione pecuniaria che il risarcimento dei danni patiti siano essi patrimoniali che morali”.

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La “Prima Domenica del Mese al Museo”sarà speciale anche a Donnafugata!

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La “Prima Domenica del Mese al Museo”sarà speciale anche a Donnafugata!

Dal 4 maggio 2025 i visitatori potranno usufruire di ingresso a tariffa ridotta ogni prima domenica del mese: 4 € per visitare l’intero complesso, il Castello, il parco e il museo del Costume – Mu.de.co.

L’iniziativa è finalizzata a favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e monumentale e ad ampliare la platea dei visitatori, allineandosi con una strategia culturale che, a livello nazionale, sta riscuotendo notevole apprezzamento.Durante l’intera giornata saranno pertanto sospese le altre tipologie di biglietto e le altre riduzioni.

Le prenotazioni/transazioni effettuate prima di questa data resteranno immutate alle condizioni previste al momento della conferma della prenotazione stessa.Il Castello di Donnafugata è aperto tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle 9 alle 19:00, permanenza all’interno consentita fino alle 19:45.

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Antoci: “Tre morti a Monreale sono l’ultimo segnale di un’escalation che l’Europa non può ignorare”

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Bruxelles – L’assurda sparatoria di Monreale, in Sicilia, nella quale sono rimasti uccisi tre giovani, tra cui una ragazza di 17 anni, per mano di un diciannovenne che ha aperto il fuoco, si inserisce in una catena crescente di episodi di violenza armata nelle città europee.

Da Palermo a Bruxelles, il filo conduttore è la disponibilità crescente di armi da fuoco illegali nelle mani di giovani e gruppi criminali.

L’europarlamentare Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea chiedendo dati aggiornati sulla circolazione di armi illegali in Europa e nuove risorse per rafforzare le azioni di prevenzione e disarmo civile, con un focus sulle aree urbane più esposte.

“La sparatoria di Monreale è un fatto gravissimo. Ma non è un caso isolato – dichiara Antoci – L’accesso facile alle armi e l’assenza di presidi culturali e sociali sta generando una deriva pericolosa, soprattutto tra i più giovani.”

“Ho chiesto alla Commissione – continua Antoci – se intende sostenere in modo concreto enti locali, scuole e forze dell’ordine con strumenti e risorse dedicati a campagne di disarmo e a programmi di educazione non violenta.”

“Serve rafforzare la cooperazione e lanciare una vera politica culturale per contrastare la subcultura della violenza armata. Non possiamo accettare – conclude Antoci – che le nostre città diventino zone franche dove le pistole parlano al posto del dialogo“.

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“Futurismo, psiche, infinito”: l’arte giovane celebra i 150 anni della biblioteca comunale

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Con la mostra d’arte “Futurismo, psiche, infinito” si è concluso il ciclo di eventi organizzati per celebrare il 150° anniversario della biblioteca comunale. L’iniziativa, promossa dall’Interact Club in collaborazione con la Consulta Provinciale Studentesca e patrocinata dall’amministrazione comunale, ha trasformato gli spazi della biblioteca in un vivace laboratorio creativo aperto ai giovani artisti. 

Protagonisti dell’esposizione sono stati gli studenti del liceo Vittorini e di giovani artisti locali, che hanno anche curato un’estemporanea d’arte durante l’evento. Particolarmente apprezzata l’opera di Sara Chiarelli, che ha saputo interpretare con grande sensibilità il tema del futurismo.

Ogni partecipante ha offerto una personale lettura dei tre concetti chiave del titolo – futurismo, psiche, infinito – con lavori maturi e originali. Anche i soci dell’Interact Club hanno contribuito attivamente, esponendo due quadri per ciascun tema, scelti per il loro valore simbolico e la forza evocativa.

La mostra si è conclusa con un momento di confronto culturale, in cui i soci dell’Interact club hanno dialogato con il pubblico, approfondendo il significato delle opere presentate. Un appuntamento che ha unito arte, gioventù e memoria, lasciando un segno importante nel percorso di celebrazione della biblioteca e nella vita culturale della città.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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