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Giudiziaria

Maltrattò il figlio di 4 anni, condannata anche in Appello

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La Corte d’appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Gela, nei confronti di una donna di origine bergamasca, accusata di avere maltrattato il figlio (all’epoca dei fatti di soli 4 anni). L’imputata, sposata con un gelese (che si è costituito parte civile, difeso dall’avvocato Maria Elena Ventura) dovrà scontare due anni di reclusione oltre al risarcimento delle spese processuali.

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Giudiziaria

Assolto dall’accusa di danno erariale per 3 mln

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Il Dott. L.N. è un dirigente di terza fascia della Regione Siciliana che, a partire dal 2018 sino alla cessazione dell’incarico, ha svolto le funzioni di responsabile dell’unità operativa “Potenziamento delle attività produttive” dell’IPA di Palermo.

Nell’ambito dell’incarico, il Dott. L.N. si è occupato di finanziamenti comunitari in favore delle imprese siciliane  (c.d. misura 121). Con atto di citazione, la Procura Regionale della Corte dei Conti gli ha contestato in solido con altri funzionari e dirigenti della Regione Siciliana, un danno di oltre 3 milioni di euro.

E’ stato contestato al dott. N. di aver consentito, pur in presenza di gravi irregolarità progettuali, alla società dei fratelli D.L. di conseguire un contributo pubblico pari ad euro 3.133.015,98  che era stato stanziato ai fini dell’ammodernamento tecnologico di un mattatoio esistente per bovini, ovini e suini, ubicato in Monreale (PA).

La Procura Regionale ha contestato al Dott. N. di aver ritardato i controlli volti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere di ammodernamento del mattatoio consentendo, per questa via, ai titolari dell’impresa di installare – prima delle verifiche previste – taluni macchinari che avrebbero costituito dei “meri simulacri”, ovvero riproduzioni non funzionanti di alcune attrezzature oggetto del finanziamento.

Il Dott. L.N., pur consapevole delle irregolarità in questione, avrebbe attestato, secondo la Procura Regionale, la regolare attuazione dell’iniziativa progettuale una volta effettuato personalmente i controlli sopra citati.Il Dott. L.N. ha dunque conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.I legali del Dott. N. hanno evidenziato come il lieve ritardo nella effettuazione delle verifiche previste era stato determinato dall’enorme carico di lavoro che gravava sull’Unità Operativa che seguiva, a quel tempo, ben 30 progetti riconducibili alla misura 121 (cui corrispondevano ben 30 verifiche in loco) e che risultava, altresì, impegnata in relazione alla attuazione di altri finanziamenti comunitari.

Non vi era, quindi, alcuna volontà di favorire indebitamente la Società che aveva fatto richiesta di sovvenzioni. I legali del dott. N. hanno sottolineato come non potessero ravvisarsi profili di dolo o di grave colpevolezza dalle risultanze del controllo effettuato presso il mattatoio.

I controlli, infatti,  sono stati concentrati sull’impianto di macellazione che costituiva l’elemento centrale del progetto sottoposto a finanziamento; impianto perfettamente funzionante.

I difensori hanno evidenziato come le attrezzature indicate dalla Procura come non  funzionanti costituissero dei macchinari secondari, che nulla avevano a che vedere con le linee di macellazione e, dunque, con le opere principali del progetto ammesso a finanziamento.I medesimi legali hanno, inoltre, evidenziato che non era possibile pretendere che i verificatori regionali accertassero il funzionamento di ogni singolo macchinario, data la considerevole estensione dell’iniziativa progettuale.In ogni caso, hanno osservato gli stessi difensori,  il dott. N. e gli altri funzionari si sarebbero trovati in “una situazione di errore scusabile”, in ragione dei sofisticati artifici e raggiri che sarebbero stati perpetrati dai titolari dell’impresa destinataria del finanziamento pubblico.In totale adesione ai rilievi difensivi degli Avv.ti Rubino e De Marco Capizzi, la Corte dei Conti ha pronunciato sentenza di assoluzione nei riguardi nel Sig. L.N., non ravvisando alcuna condotta colpevole.

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Giudiziaria

Il CGA annulla sanzione pecuniaria irrogata dal Comune di Licata sull’ ordine di demolizione di opere abusive.

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Palermo- Il CGA ha annullato sanzione pecuniaria irrogata dal Comune di Licata per l’inottemperanza all’ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive.

Tutto è cominciato nel1982 la Sig.ra G.M.R. C., originaria di Campobello di Licata, insieme ad altre persone ha acquistato in comunione, per la quota di 1/5, un fondo indiviso ubicato nel Comune di Licata in cui venivano realizzati vari fabbricati abusivi.Nel 1986 per ciascuno di tali fabbricati i proprietari presentavano autonome istanze di condono, che tuttavia nel 2018 venivano respinte dal Comune di Licata, che al contempo ingiungeva la demolizione delle opere realizzate abusivamente.

A seguito dell’ordine di demolizione emanato dal Comune di Licata la sig.ra G.M.R.C. provvedeva alla demolizione del proprio fabbricato, mentre i restanti proprietari non vi davano esecuzione e, pertanto, il Comune contestava a tutti i comproprietari, compresa la sig.ra G.M.R.C., la mancata demolizione delle opere abusive ancora in essere.

G.M.R.C., ha chiesto al Comune di Licata l’annullamento in autotutela dell’accertamento di inottemperanza, nella parte a lei riferito, in quanto la stessa, come detto, aveva dato esecuzione all’ordinanza di demolizione, ma tuttavia, il Comune di Licata irrogava anche a G.M. R.C. le sanzioni pecuniarie.

A questo punto G.M.R.C., con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, portava avanti un contenzioso volto all’annullamento dell’ingente sanzione irrogata dal Comune di Licata. L’Avv. Rubino censurava l’illegittimità della sanzione in quanto il Comune di Licata non aveva tenuto conto dell’apporto partecipativo della propria assistita nella motivazione del provvedimento finale, bensì si era limitato ad utilizzare formule di mero stile che non consentivano all’interessata di ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Amministrazione. 

Con sentenza del 27.05.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino, il CGARS ha accolto l’appello proposto dalla Sig.ra G.M.R.C. per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Il CGARS ha affermato che deve essere sempre garantita all’interessato la piena ed effettiva partecipazione procedimentale mediante la produzione di memorie o osservazioni e l’Amministrazione ha l’obbligo di valutarle, dandone espressa, puntuale e adeguata ragione nella motivazione del provvedimento finale.  

Per effetto della sentenza è stata annullata la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune di Licata alla ricorrente, che non dovrà corrispondere.

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Giudiziaria

Alunna molestata, Procura chiede processo per bidello

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La Procura di Gela, diretta da Salvatore Vella, ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di S.C. 67 anni, collaboratore scolastico di una scuola media di Gela. L’uomo è accusato di aver palpeggiato e baciato il seno di una giovanissima alunna, durante l’orario scolastico lo scorso marzo.

Il bidello è sottoposto alla misura cautelare personale della “sospensione dai pubblici uffici”, emessa dal Gip di Gela su richiesta del Pm Fabrizio Furnari, che gli impedisce di continuare a lavorare a scuola.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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