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Giudiziaria

CGA: gli odontoiatri avranno lo stesso budget iniziale

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L’Assessorato Regionale alla Salute, tramite Decreto emesso nel giugno di quest’anno, ha previsto per il quadriennio 2020/2023 di “contrattualizzare tutte le strutture accreditate e non contrattualizzate … assegnando un budget di ingresso pari a euro 50.000”, tale decisione è stata presa allo scopo di porre fine ai numerosi contenziosi pendenti e anche per adeguarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale espresso in materia dal CGA.

L’associazione CROAT e i titolari di taluni ambulatori odontoiatrici già contrattualizzati hanno impugnato dinnanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, il suddetto Decreto, proponendo al contempo un’istanza cautelare volta alla sospensione degli effetti del medesimo.

Atteso il rischio di non vedersi assegnato il budget in questione, i titolari di numerose strutture odontoiatriche site nei comuni di Agrigento, Sciacca, Menfi, Calamonaci Favara, Santa Elisabetta, Aragona, Canicattì e Ravanusa, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino, si sono opposti al ricorso.

Con atto di intervento in giudizio, gli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno rilevato la legittimità delle determinazioni prese dall’Assessorato della Salute, difatti la decisione di contrattualizzare le strutture odontoiatriche già accreditate risulta coerente con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può ulteriormente protrarsi “una situazione di oligopolio in favore delle strutture a suo tempo contrattualizzate, destinate, quindi, a gestire l’intero fabbisogno all’infinito”.

Il T.A.R. Palermo, con ordinanza cautelare, ha ritenuto non fondata la richiesta dei ricorrenti volta alla sospensione cautelare del Decreto Assessoriale, affermando (tra l’altro) la legittimità della scelta dell’Assessorato della Salute di superare il criterio storico (che in passato agevolava le strutture contrattualizzate per prime). 

Atteso il rigetto dell’istanza cautelare, l’Associazione C.R.O.A.T. e i titolari degli studi odontoiatrici già contrattualizzati hanno deciso di appellare la succitata ordinanza.

Tramite ricorso in appello proposto innanzi al C.G.A., i succitati soggetti, hanno asserito che il giudice di Primo Grado abbia erroneamente ritenuto legittima la generalizzata assegnazione, disposta dall’Assessorato, di un budget pari a Euro 50.000 a tutte le strutture odontoiatriche non ancora contrattualizzate; ed inoltre, che in assenza di una decisione cautelare, la riduzione del budget per le strutture già accreditate (cioè le strutture degli appellanti) potrebbe comportare dei disservizi nell’assistenza sanitaria dai medesimi svolta.

Alla luce dell’ appello i titolari delle strutture odontoiatriche dell’agrigentino già intervenuti in primo grado, sempre difesi e rappresentati dagli Avv.ti Rubino ed Impiduglia, hanno deciso di costituirsi anche nel giudizio di appello.

Con un’articolata memoria difensiva, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, oltre a riaffermare la legittimità delle determinazioni assunte dall’Assessorato, hanno eccepito l’insussistenza del rischio di pregiudizio irreparabile sostenuto dalla controparte, in quanto la potenziale riduzione del budget (pari al massimo al 15%) per le strutture già contrattualizzate non è idonea ad incidere sulle prestazioni erogate dalle strutture già contrattualizzate.

Infine, con Ordinanza del 08.09.2022, il C.G.A. – Presidente Rosanna De Nictolis –, condividendo le tesi sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha respinto l’appello presentato dal C.R.O.A.T., ritendo infondate le tesi degli appellanti.

In conseguenza del rigetto il C.G.A. ha anche condannato gli appellanti al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Per effetto della citata pronuncia nessun ulteriore ostacolo sussiste per la contrattualizzazione delle suddette strutture odontoiatriche da parte dell’A.S.P. di Agrigento

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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