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Guida ai referendum

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Domenica 12 giugno, insieme alle elezioni amministrative, si voterà sui temi di giustizia, promossi da Lega e Radicali e ammessi lo scorso 16 febbraio dalla Corte Costituzionale.  

GUIDA DELL’ELETTORE

 QUESITO 1 – RACCOLTA FIRME PER LA CANDIDATURA AL CSM: “Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “ unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’ art. 23, né possono candidarsi a loro volta?”

 MA COSA VUOL DIRE?

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) viene spesso accusato di essere diviso in correnti, in base all’ appartenenza politica, che andrebbero ad intaccare il processo decisionale nonché a creare una sorta di mini parlamento al suo interno.

SE VINCESSE IL SI.. Verrebbe cancellata la norma che stabilisce che un magistrato, per candidarsi al CSM debba presentare dalle 25 alle 50 firme a proprio sostegno. Lo scopo è quello di esaltare merito e competenze dei magistrati ed evitare scelte invece legate alla posizione politica e non eque.

QUESITO 2 – ESTENDERE AI RAPPRESENTANTI DI UNIVERSITÀ E AVVOCATURA LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMEREIL PROPRIO GIUDIZIO NELLAVALUTAZIONE DEI MAGISTRATI : Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’ articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “ esclusivamente ” e “ relative all’ esercizio delle competenze di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera a)” ; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “ esclusivamente ” e “ relative all’ esercizio delle competenze di cui all’ articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)?

 MA COSA VUOL DIRE?

Qui parliamo di Consigli Giudiziari, ovvero organi “ ausiliari” del CSM che hanno il compito di esprimere “ pareri motivati” in diversi ambiti e, tra questi, anche la valutazione dei magistrati. Appartengono a questi consigli sia i magistrati sia i membri cosiddetti “laici” , ovvero avvocati e professori universitari.

 SE VINCESSE IL SI.. Verrebbero inclusi nella valutazione dell’ operato dei magistrati anche avvocati e professori universitari, i cosiddetti membri “laici” , fin ’ ora esclusi.

QUESITO 3 – ABROGAZIONE DELLA FACOLTÀ DEL PUBBLICO MINISTERO DI RICHIEDERE MISURE CAUTELARI NEI CASI DI POSSIBILE REITERAZIONE DEL REATO: Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “ o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’ art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni? Dati alla mano, circa il 30% della popolazione carceraria non sta scontando una pena ma è detenuta in attesa di giudizio. Attualmente la “ custodia cautelare ” in carcere può essere disposta solo nel caso di “ gravi indizi di colpevolezza ” e può essere motivata da diversi pericoli. Vediamo quali

MA COSA VUOL DIRE? – che la persona indagata ripeta il reato di cui è accusato – che la persona indagata fugga – che vengano alterate le prove a carico della persona indagata

 SE VINCESSE IL SI.. Non sarà più valida la motivazione della possibile reiterazione del reato (che il reato venga ripetuto dalla persona indagata). L’ obiettivo è diminuire il rischio che vengano detenute persone che poi verranno giudicate innocenti. ATTENZIONE! Oltre alla detenzione, la più severa misura cautelare che limita la libertà personale, ne esistono anche altre come gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio, l’ obbligo o il divieto di dimora in un luogo, la sospensione della potestà genitoriale, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali, l’ obbligo di firma. Questo quesito referendario prevede che nessuna di misure cautelari (ce ne sono ancora altre) potrà essere motivata con il rischio di reiterazione del reato

QUESITO 4 – SEPARAZIONE DELLE CARRIERE GIUDICANTE E INQUIRENTE DEI MAGISTRATI Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della l. 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4 lett. b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Il Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.” ; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’ anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.” ; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’ articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.” ; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’ articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.?

 MA COSA VUOL DIRE? Attualmente durante la propria carriera, un magistrato, secondo determinati criteri e per un massimo di 4 volte, può passare dalla funzione requirente a quella giudicante, e viceversa. La prima funzione è quella propria dei pubblici ministeri, che si occupano di dirigere le attività investigative dal momento in cui ricevono una notizia di reato e sono quindi la pubblica accusa nei processi. La seconda è quella dei giudici che sono chiamati a decidere e “ giudicare ” dopo avere approfondito il caso e aver ascoltato entrambe le parti in causa. SE VINCESSE IL SI.. Il magistrato sarà chiamato a scegliere la sua funzione all’inizio della carriera e dunque se vuole essere pubblico ministero (funzione requirente) o giudice (funzione giudicante). QUESITO 5 – ABOLIZIONE DELLA LEGGE SEVERINO SULL’ INCANDIDABILITÀDEI POLITICI CONDANNATI Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’ art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)? Dal 2013 chi viene condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e, più in generale, per reati gravi, non può candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e italiano, non può partecipare nemmeno alle elezioni regionali e comunali e non può assumere cariche di governo. Ma non è finita qui!

MA COSA VUOL DIRE? Se un deputato o un senatore del Parlamento italiano è condannato definitivamente per un reato grave dopo essere entrato in carica, la camera di appartenenza è chiamata a votare sulla sua decadenza dalla carica o meno. La decadenza, sempre a seguito di condanne definitive, è prevista anche per europarlamentari, membri di governo e amministratori locali. Per quanto concerne quest’ ultimo “ gruppo ” , in alcuni casi, la legge prevede anche la sospensione dell’incarico, dopo una condanna di primo grado, seppur non definitiva. SE VINCESSE IL SI.. Tutte le pratiche precedentemente citate decadrebbero e a decidere sul divieto di ricoprire o meno la carica in questione sarebbe solo il giudice, caso per caso.

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Riesi, Maria Tina Vitello presenta le sue opere nelle “Notti di BCsicilia 2024”

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Una serata dedicata alle opere della scrittrice riesina Maria Tina Vitello. Presso il giardino della Chiesa del Ss. Salvatore, a Riesi, si è svolta la presentazione dei libri “Poesie e racconti” e “Familiaritas”: l’autrice vive da tanti anni a Gela dove è docente di lettere all’istituto comprensivo “Quasimodo”.

Sono opere in cui emerge la profonda umanità e delicatezza delle parole della prof. Vitello, che mette in primo piano soprattutto le vicende che riguardano la storia della sua famiglia. Durante l’incontro, Maria Tina Vitello ha conversato con Maria Isabella Iacona, docente di lettere.

Ad introdurre l’incontro la presidente della sede di Riesi di BCsicilia M. Catena A. Sanfilippo: l’iniziativa rientra nel programma del circuito culturale “Notti di BCsicilia 2024”. 

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Confcommercio Ascom plaude alla proroga dell’uso dei dehors

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Confcommercio Ascom Gela accoglie con grande soddisfazione la decisione del governo di prorogare l’uso dei dehors fino al 31 dicembre 2025.
“Questo provvedimento offre un’importante opportunità per i nostri imprenditori, permettendo una maggiore fruizione degli spazi pubblici e contribuendo alla ripresa economica. Siamo impegnati a lavorare con le istituzioni locali per assicurare che questa iniziativa favorisca un contesto urbano esteticamente gradevole e sicuro per tutti” – dice il presidente Francesco Trainito.

Che aggiunge: ” i dehors rappresentano oggi uno straordinario valore per i nostri centri urbani in termini di decoro e legalità, in quanto veicolo di attrattività per le città e di contrasto all’abusivismo, nonché fondamentali presidi di sicurezza”

Il Consiglio dei Ministri svoltosi questa mattina ha varato il Disegno di Legge Concorrenza 2023 che sarà presentato alle Camere per l’approvazione in legge entro il prossimo dicembre, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il testo include la delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio, per l’installazione dei c.d. dehors (strutture amovibili funzionali all’attività esercitata), prorogando altresì l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni per l’utilizzazione del suolo pubblico ex art. 9-ter, commi 4 e 5 del Dlgs n. 176/2020 (regime di semplificazione Covid) fino al 31 dicembre 2025 e, comunque, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da approvare.

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L’assessore Franzone incontra il direttore regionale dell’Inps 

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Da sede territoriale ad Agenzia Complessa, con maggiori servizi ed unità operative. Missione palermitana per l’assessore Filippo Franzone, che questa mattina ha incontrato il Direttore Generale dell’Inps Sergio Saltalamacchia. Franzone ha chiesto il potenziamento della sede di via Palazzi, prevedendo maggiori servizi e riducendo i disagi di dover recarsi presso la sede principale di Caltanissetta.

L’Inps, nel suo piano di riordino siciliano, sta prevedendo delle Agenzie Complesse, che consentono l’erogazione di maggiori servizi alla cittadinanza. Il Direttore Generale si è mostrato disponibile ma ha chiesto garanzie per una sede adeguata ai molteplici servizi da erogare in un bacino di utenza che supera le 120mila unità.

“Per poter ambire a questo potenziamento ci impegneremo a trovare locali adeguati – ha detto Franzone – l’Agenzia Complessa dell’Inps porterà nuovi servizi alla città per aziende, operai e  agricoltori. Si eviterebbero molte delle attuali trasferte a Caltanissetta

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