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Guida ai referendum
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redazioneDomenica 12 giugno, insieme alle elezioni amministrative, si voterà sui temi di giustizia, promossi da Lega e Radicali e ammessi lo scorso 16 febbraio dalla Corte Costituzionale.
GUIDA DELL’ELETTORE
QUESITO 1 – RACCOLTA FIRME PER LA CANDIDATURA AL CSM: “Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “ unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’ art. 23, né possono candidarsi a loro volta?”
MA COSA VUOL DIRE?
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) viene spesso accusato di essere diviso in correnti, in base all’ appartenenza politica, che andrebbero ad intaccare il processo decisionale nonché a creare una sorta di mini parlamento al suo interno.
SE VINCESSE IL SI.. Verrebbe cancellata la norma che stabilisce che un magistrato, per candidarsi al CSM debba presentare dalle 25 alle 50 firme a proprio sostegno. Lo scopo è quello di esaltare merito e competenze dei magistrati ed evitare scelte invece legate alla posizione politica e non eque.
QUESITO 2 – ESTENDERE AI RAPPRESENTANTI DI UNIVERSITÀ E AVVOCATURA LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMEREIL PROPRIO GIUDIZIO NELLAVALUTAZIONE DEI MAGISTRATI : Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’ articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “ esclusivamente ” e “ relative all’ esercizio delle competenze di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera a)” ; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “ esclusivamente ” e “ relative all’ esercizio delle competenze di cui all’ articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)?
MA COSA VUOL DIRE?
Qui parliamo di Consigli Giudiziari, ovvero organi “ ausiliari” del CSM che hanno il compito di esprimere “ pareri motivati” in diversi ambiti e, tra questi, anche la valutazione dei magistrati. Appartengono a questi consigli sia i magistrati sia i membri cosiddetti “laici” , ovvero avvocati e professori universitari.
SE VINCESSE IL SI.. Verrebbero inclusi nella valutazione dell’ operato dei magistrati anche avvocati e professori universitari, i cosiddetti membri “laici” , fin ’ ora esclusi.
QUESITO 3 – ABROGAZIONE DELLA FACOLTÀ DEL PUBBLICO MINISTERO DI RICHIEDERE MISURE CAUTELARI NEI CASI DI POSSIBILE REITERAZIONE DEL REATO: Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “ o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’ art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni? Dati alla mano, circa il 30% della popolazione carceraria non sta scontando una pena ma è detenuta in attesa di giudizio. Attualmente la “ custodia cautelare ” in carcere può essere disposta solo nel caso di “ gravi indizi di colpevolezza ” e può essere motivata da diversi pericoli. Vediamo quali
MA COSA VUOL DIRE? – che la persona indagata ripeta il reato di cui è accusato – che la persona indagata fugga – che vengano alterate le prove a carico della persona indagata
SE VINCESSE IL SI.. Non sarà più valida la motivazione della possibile reiterazione del reato (che il reato venga ripetuto dalla persona indagata). L’ obiettivo è diminuire il rischio che vengano detenute persone che poi verranno giudicate innocenti. ATTENZIONE! Oltre alla detenzione, la più severa misura cautelare che limita la libertà personale, ne esistono anche altre come gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio, l’ obbligo o il divieto di dimora in un luogo, la sospensione della potestà genitoriale, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali, l’ obbligo di firma. Questo quesito referendario prevede che nessuna di misure cautelari (ce ne sono ancora altre) potrà essere motivata con il rischio di reiterazione del reato
QUESITO 4 – SEPARAZIONE DELLE CARRIERE GIUDICANTE E INQUIRENTE DEI MAGISTRATI Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della l. 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4 lett. b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Il Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.” ; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’ anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.” ; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’ articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.” ; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’ articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.?
MA COSA VUOL DIRE? Attualmente durante la propria carriera, un magistrato, secondo determinati criteri e per un massimo di 4 volte, può passare dalla funzione requirente a quella giudicante, e viceversa. La prima funzione è quella propria dei pubblici ministeri, che si occupano di dirigere le attività investigative dal momento in cui ricevono una notizia di reato e sono quindi la pubblica accusa nei processi. La seconda è quella dei giudici che sono chiamati a decidere e “ giudicare ” dopo avere approfondito il caso e aver ascoltato entrambe le parti in causa. SE VINCESSE IL SI.. Il magistrato sarà chiamato a scegliere la sua funzione all’inizio della carriera e dunque se vuole essere pubblico ministero (funzione requirente) o giudice (funzione giudicante). QUESITO 5 – ABOLIZIONE DELLA LEGGE SEVERINO SULL’ INCANDIDABILITÀDEI POLITICI CONDANNATI Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’ art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)? Dal 2013 chi viene condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e, più in generale, per reati gravi, non può candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e italiano, non può partecipare nemmeno alle elezioni regionali e comunali e non può assumere cariche di governo. Ma non è finita qui!
MA COSA VUOL DIRE? Se un deputato o un senatore del Parlamento italiano è condannato definitivamente per un reato grave dopo essere entrato in carica, la camera di appartenenza è chiamata a votare sulla sua decadenza dalla carica o meno. La decadenza, sempre a seguito di condanne definitive, è prevista anche per europarlamentari, membri di governo e amministratori locali. Per quanto concerne quest’ ultimo “ gruppo ” , in alcuni casi, la legge prevede anche la sospensione dell’incarico, dopo una condanna di primo grado, seppur non definitiva. SE VINCESSE IL SI.. Tutte le pratiche precedentemente citate decadrebbero e a decidere sul divieto di ricoprire o meno la carica in questione sarebbe solo il giudice, caso per caso.
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Un breve bilancio a fine rassegna, quello tracciato da Marco Brugaletta e Isabella Candeloro di Delicatessen in drogheria. “Non un arrivederci e non un addio. Un progetto, quello di investire nell’offerta culturale alla città, che ha potuto contare sulla partnership di molti sponsor privati che hanno affiancato e sono diventati parte integrante del festival, in dialogo non sempre semplice e non sempre fruttuoso con le istituzioni.
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