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Guida ai referendum

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Domenica 12 giugno, insieme alle elezioni amministrative, si voterà sui temi di giustizia, promossi da Lega e Radicali e ammessi lo scorso 16 febbraio dalla Corte Costituzionale.  

GUIDA DELL’ELETTORE

 QUESITO 1 – RACCOLTA FIRME PER LA CANDIDATURA AL CSM: “Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “ unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’ art. 23, né possono candidarsi a loro volta?”

 MA COSA VUOL DIRE?

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) viene spesso accusato di essere diviso in correnti, in base all’ appartenenza politica, che andrebbero ad intaccare il processo decisionale nonché a creare una sorta di mini parlamento al suo interno.

SE VINCESSE IL SI.. Verrebbe cancellata la norma che stabilisce che un magistrato, per candidarsi al CSM debba presentare dalle 25 alle 50 firme a proprio sostegno. Lo scopo è quello di esaltare merito e competenze dei magistrati ed evitare scelte invece legate alla posizione politica e non eque.

QUESITO 2 – ESTENDERE AI RAPPRESENTANTI DI UNIVERSITÀ E AVVOCATURA LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMEREIL PROPRIO GIUDIZIO NELLAVALUTAZIONE DEI MAGISTRATI : Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’ articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “ esclusivamente ” e “ relative all’ esercizio delle competenze di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera a)” ; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “ esclusivamente ” e “ relative all’ esercizio delle competenze di cui all’ articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)?

 MA COSA VUOL DIRE?

Qui parliamo di Consigli Giudiziari, ovvero organi “ ausiliari” del CSM che hanno il compito di esprimere “ pareri motivati” in diversi ambiti e, tra questi, anche la valutazione dei magistrati. Appartengono a questi consigli sia i magistrati sia i membri cosiddetti “laici” , ovvero avvocati e professori universitari.

 SE VINCESSE IL SI.. Verrebbero inclusi nella valutazione dell’ operato dei magistrati anche avvocati e professori universitari, i cosiddetti membri “laici” , fin ’ ora esclusi.

QUESITO 3 – ABROGAZIONE DELLA FACOLTÀ DEL PUBBLICO MINISTERO DI RICHIEDERE MISURE CAUTELARI NEI CASI DI POSSIBILE REITERAZIONE DEL REATO: Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “ o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’ art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni? Dati alla mano, circa il 30% della popolazione carceraria non sta scontando una pena ma è detenuta in attesa di giudizio. Attualmente la “ custodia cautelare ” in carcere può essere disposta solo nel caso di “ gravi indizi di colpevolezza ” e può essere motivata da diversi pericoli. Vediamo quali

MA COSA VUOL DIRE? – che la persona indagata ripeta il reato di cui è accusato – che la persona indagata fugga – che vengano alterate le prove a carico della persona indagata

 SE VINCESSE IL SI.. Non sarà più valida la motivazione della possibile reiterazione del reato (che il reato venga ripetuto dalla persona indagata). L’ obiettivo è diminuire il rischio che vengano detenute persone che poi verranno giudicate innocenti. ATTENZIONE! Oltre alla detenzione, la più severa misura cautelare che limita la libertà personale, ne esistono anche altre come gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio, l’ obbligo o il divieto di dimora in un luogo, la sospensione della potestà genitoriale, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali, l’ obbligo di firma. Questo quesito referendario prevede che nessuna di misure cautelari (ce ne sono ancora altre) potrà essere motivata con il rischio di reiterazione del reato

QUESITO 4 – SEPARAZIONE DELLE CARRIERE GIUDICANTE E INQUIRENTE DEI MAGISTRATI Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della l. 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4 lett. b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Il Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.” ; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’ anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.” ; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’ articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.” ; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’ articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.?

 MA COSA VUOL DIRE? Attualmente durante la propria carriera, un magistrato, secondo determinati criteri e per un massimo di 4 volte, può passare dalla funzione requirente a quella giudicante, e viceversa. La prima funzione è quella propria dei pubblici ministeri, che si occupano di dirigere le attività investigative dal momento in cui ricevono una notizia di reato e sono quindi la pubblica accusa nei processi. La seconda è quella dei giudici che sono chiamati a decidere e “ giudicare ” dopo avere approfondito il caso e aver ascoltato entrambe le parti in causa. SE VINCESSE IL SI.. Il magistrato sarà chiamato a scegliere la sua funzione all’inizio della carriera e dunque se vuole essere pubblico ministero (funzione requirente) o giudice (funzione giudicante). QUESITO 5 – ABOLIZIONE DELLA LEGGE SEVERINO SULL’ INCANDIDABILITÀDEI POLITICI CONDANNATI Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’ art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)? Dal 2013 chi viene condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e, più in generale, per reati gravi, non può candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e italiano, non può partecipare nemmeno alle elezioni regionali e comunali e non può assumere cariche di governo. Ma non è finita qui!

MA COSA VUOL DIRE? Se un deputato o un senatore del Parlamento italiano è condannato definitivamente per un reato grave dopo essere entrato in carica, la camera di appartenenza è chiamata a votare sulla sua decadenza dalla carica o meno. La decadenza, sempre a seguito di condanne definitive, è prevista anche per europarlamentari, membri di governo e amministratori locali. Per quanto concerne quest’ ultimo “ gruppo ” , in alcuni casi, la legge prevede anche la sospensione dell’incarico, dopo una condanna di primo grado, seppur non definitiva. SE VINCESSE IL SI.. Tutte le pratiche precedentemente citate decadrebbero e a decidere sul divieto di ricoprire o meno la carica in questione sarebbe solo il giudice, caso per caso.

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Sanità:no all’ennesima umiliazione per Gela.Di Stefano e Franzone insorgono

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Il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Filippo Franzone esprimono assoluta contrarietà verso la nuova proposta di rimodulazione della rete ospedaliera nella provincia di Caltanissetta redatta dall’assessorato regionale alla Salute.

Ancora una volta, la città di Gela viene pesantemente penalizzata – evidenziano- con un taglio di 18 posti letto presso l’Ospedale “Vittorio Emanuele”. Mentre altri presidi della provincia registrano modifiche minime, Gela paga – come sempre – il prezzo più alto. È una scelta inaccettabile, offensiva e discriminatoria, frutto di una logica che continua a mortificare il nostro territorio e i suoi cittadini”.

Di Stefano e Franzone aggiungono: “Ricordiamo a tutti – a partire da chi oggi prende decisioni dietro le scrivanie – che Gela è una città di oltre 75.000 abitanti e tra le più grandi della Sicilia.Un territorio che ospita importanti realtà produttive, agricole e industriali, tra cui una bioraffineria di rilievo nazionale e numerose imprese che ogni giorno generano lavoro e ricchezza per l’intera Regione. È inconcepibile che un’area così strategica venga privata, ancora una volta, di servizi essenziali per la salute pubblica”

“Avevamo ricevuto rassicurazioni da parte della Direzione Strategica che la dotazione dell’ospedale di Gela non sarebbe stata toccata. Oggi ci ritroviamo davanti all’ennesima beffa: una manovra che sa di accanimento, non di riorganizzazione.E come se non bastasse, si torna a parlare di una nuova UTIN (Unità di Terapia Intensiva Neonatale) da istituire a Caltanissetta, quando a Gela esiste già da decenni un reparto UTIN mai attivato.Una struttura completa, moderna, pronta, ma inspiegabilmente ignorata.Di fronte a tutto questo, la nostra risposta è netta, chiara e definitiva: NO.Come Sindaco di Gela, insieme all’Assessore alla Sanità Filippo Franzone, rigettiamo con forza questo piano scellerato e dichiariamo lo stato di mobilitazione della città.
Non permetteremo a nessuno di continuare a smantellare pezzo dopo pezzo la sanità pubblica gelese.Siamo pronti ad ogni azione istituzionale e popolare per difendere il nostro ospedale, i nostri cittadini, i nostri malati. Gela non può e non deve più essere considerata un territorio di serie B.Gela chiede rispetto. Gela chiede equità. Gela dice basta.

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Guasti alla rete idrica:Tesauro chiede alla Regione tavolo tecnico urgente con Siciliacque

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A fronte dei continui e ripetuti guasti alla rete idrica gestita da Siciliacque, che stanno causando gravi disagi alla popolazione per la prolungata interruzione dell’erogazione dell’acqua – bene essenziale e di primaria necessità – il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio Comunale, avvocato Walter Tesauro, ha indirizzato una nota all’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, chiedendo la convocazione urgente di un tavolo tecnico con i vertici di Siciliacque.

«È necessario – si legge nella missiva – avviare un confronto immediato per individuare soluzioni efficaci e definitive che mettano fine a disservizi non più tollerabili per la cittadinanza».

Nel ribadire la centralità del diritto all’acqua e la necessità di garantire un servizio stabile e continuo, il sindaco Tesauro ha sottolineato come la richiesta non riguardi solo la città di Caltanissetta, ma coinvolga l’intero territorio provinciale. Per tale ragione, l’appello è stato formulato anche in qualità di presidente del Libero Consorzio, evidenziando l’urgenza di una risposta istituzionale che tenga conto delle esigenze di tutti i Comuni interessati.

«Confidiamo – conclude Tesauro – in un sollecito riscontro da parte dell’Assessorato regionale, nell’interesse della collettività e della tutela di un bene primario come l’acqua».

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Space economy:ci sono 1,6 miliardi per costruire una filiera di imprese in Sicilia

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Una “industria dell’aerospazio” in Sicilia è
possibile anche senza bisogno di costruire aerei, satelliti o razzi.
Infatti, le imprese siciliane hanno tutte le potenzialità e capacità per competere alla pari e conquistare una consistente fetta dei 983 milioni non ancora spesi del “Pnrr” destinati alla costruzione di filiere
specializzate nelle tecnologie satellitari e nei servizi a terra della space economy, cui si aggiungeranno una parte dei 615 milioni stanziati dalla Regione per le tecnologie e filiere Step e delle risorse che
saranno liberate entro l’anno dalla revisione di medio termine dei Fondi europei di Coesione.
Il “come farlo” sarà spiegato mercoledì prossimo, 9 luglio, dalle ore 10
alle ore 12, alle imprese dell’Isola nel webinar “Space economy: le opportunità per l’industria nazionale” organizzato da Unioncamere Sicilia e Uniontrasporti nell’ambito del programma “Infrastrutture”
finanziato dal fondo di perequazione 2023-2024 di Unioncamere nazionale.
Interverranno Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia;
Laura Summa, project manager di Uniontrasporti; e Silvia Ciccarelli,
responsabile settore Internazionalizzazione industriale e missioni Sistema Paese dell’Agenzia spaziale italiana. Sono previste
testimonianze delle imprese. Il link per registrarsi e partecipare è disponibile su www. .unioncameresicilia.it
La Sicilia è destinataria in totale di 11 miliardi del “Pnrr” per realizzare 20.416 progetti in sei missioni; di questi, 10,2 miliardi sono risorse di competenza esclusiva regionale per 20.164 iniziative e
759 milioni sono, invece, riservati a 252 progetti transregionali. All’interno della dotazione siciliana sono previsti  2,6 miliardi per finanziare 1.339 investimenti da parte di società per azioni e 449 milioni destinati a 67 azioni di srl.
Nel “Pnrr” nazionale, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, ha in budget 40,7 miliardi, di cui 1,5 miliardi
sono per la Sicilia.
All’interno di questa missione, l’obiettivo C2 – Tecnologie satellitari ed economie spaziali, stanzia 1,4 miliardi ripartiti su quattro sub-obiettivi: 797 milioni per l’Osservatorio della terra (fra cui un incubatore al Sud di applicazioni e servizi di osservazione, e il progetto “CyberItaly” di replica digitale del Paese); 300 milioni per la “In-Orbit economy”  (fra cui sensori a terra per il tracciamento di detriti spaziali e servizi dati a supporto del traffico aereo); 210 milioni per la “SatCom” (fra cui l’Internet of things tramite reti di piccoli satelliti e, a valle, un hub per servizi satcom); e 180 milioni per la “Space factory” (fra cui tecnologie verdi per la futuragenerazione di propulsori e lanciatori). A fine 2024 risultavano spesi
34,6 milioni per 4 progetti della “In-Orbit economy”, 60 milioni per unprogetto della “SatCom”, 340 milioni per un progetto dell’“Osservatoriodella terra” e 69 milioni per tre progetti della “Space factory”.
Il  “Pnrr” offre sia incentivi diretti a progetti delle imprese, sia fondi alle P.a. per pagare fornitori che sviluppano specifici
interventi.


“Lanciamo questa iniziativa – spiega Giuseppe Pace, presidente di
Unioncamere Sicilia – per stimolare le imprese siciliane a coglierequesta importante opportunità. La Campania ha saputo diventare un hub tecnologico per l’industria dell’aerospazio. Riteniamo che anche in Sicilia, regione che ospita importanti infrastrutture satellitari e di
osservazione dello spazio a servizio dell’area mediterranea e del mondo
intero, possa nascere una dinamica filiera di imprese con il supporto delle istituzioni nazionali come l’Asi e le università, e favorire sinergie con realtà internazionali”.

(nella foto Giuseppe Pace)

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852
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