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Giudiziaria

Il Cefpas condannato a rimborsare le spese legali ad un revisore

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Caltanissetta – Il CEFPAS e’ stato condannato a rimborsare le spese legali ad un proprio revisore.

Il Dr. G.G., originario di Palermo, allora dipendente della Regione Siciliana, nel 2016 veniva nominato componente del Collegio dei Revisori del Centro per la Formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario.

Nel 2019 il Direttore del CEFPAS depositava presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta un esposto contro i componenti del Collegio dei Revisori, ivi compreso il Dr. G.G., assumendo l’illegittimità dei rimborsi spese richiesti dai Revisori del CEFPAS in ragione della funzione svolta.

A seguito dell’esposto, veniva dunque avviato un procedimento penale a carico dei componenti del Collegio dei Revisori del CEFPAS che veniva definito dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, il quale, rilevando l’infondatezza della notizia di reato, emetteva un’ordinanza di archiviazione.

A questo punto, il Dr. G.G., essendo stato assolto con formula assolutoria ed in ragione del fatto che il procedimento penale in questione era scaturito da fatti riconducibili alla funzione di Revisore del CEFPAS (Ente strumentale della Regione Siciliana) richiedeva allo stesso CEFPAS, in virtù della specifica normativa regionale, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell’ambito del detto procedimento penale.

La richiesta tuttavia veniva negata dal direttore del CEFPAS, il quale assumeva la non rimborsabilità delle spese sostenute dal revisore, ritenendo insussistenti i presupposti per il rimborso e contestando anche la quantificazione del rimborso richiesto.

Dopo avere esperito il tentativo di mediazione, anch’esso risultato infruttuoso stante il rifiuto di partecipare alla mediazione da parte del CEFPAS, il dr. G.G. con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, avviava innanzi al competente Tribunale di Caltanissetta un procedimento semplificato introdotto a seguito della riforma Cartabia, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito del suddetto procedimento penale, nonché la condanna del CEFPAS al pagamento delle predette spese.

A sostegno dell’azione promossa gli avv.ti Rubino e Piazza evidenziavano che, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 145/80 e dell’art.24 della L.R. 30/2000, a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, pertanto, la richiesta di rimborso formulata dal Dr. G.G. avrebbe dovuto ritenersi pienamente fondata.

Gli Avv.ti Rubino e Piazza deducevano in giudizio come, nel caso di specie, dovevano considerarsi sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per potere accordare al proprio assistito il richiesto beneficio, ovvero: 1) era stato ingiustamente convenuto in giudizio per fatti connessi alla funzione di componente del Collegio dei Revisori del CEFPAS; 2) era stato pienamente assolto dal procedimento penale in questione. 

Inoltre, i difensori, contrariamente a quanto sostenuto dal direttore del CEFPAS, rilevano altresì la quantificazione del rimborso delle spese processuali risultava conforme alle vigenti tariffe forensi.  

Con sentenza del 7 giugno 2024 il Tribunale civile di Caltanissetta, condividendo integralmente le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso, e per l’effetto, ha dichiarato il diritto del Dr. G.G al rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale. 

Per effetto della sentanza il CEFPAS è stato condannato al pagamento sia delle somme dovute a titolo di rimborso spese legali del suddetto procedimento penale, sia delle spese giudiziali del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale civile di Caltanissetta.

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Flash news

La Procura di Palermo chiede la condanna a sette anni per Rosario Crocetta

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Avrebbe favorito la compagnia Ustica lines con un bando ad hoc per il servizio di collegamento marittimo con le isole minori in cambio di tangenti: con questa accusa oggi la Procura di Palermo ha chiesto la condanna dell’ex presidente della Regione Rosario Crocetta a 7 anni di reclusione, a 6 anni e 6 mesi invece , per l’armatore Ettore Morace e per l’allora collaboratore di Crocetta Massimo Finocchiaro.

La Procura ha chiesto anche una multa di 400 mila euro per la compagnia marittima Liberty Lines. La tesi sostenuta dall’accusa è che l’allora presidente della Regione in cambio di tangenti avrebbe creato il bando a misura per la compagnia marittima di Morace in modo che potesse mantenere il monopolio dei traghetti per le isole minori.

Nelle more arrivò la proroga del servizio nel 2017, favore ricambiato da Morace con un contributo elettorale di 5 mila euro destinato a il movimento politico dell’ex presidente della Regione. Il processo riprende tra un mese.

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Giudiziaria

Resta in vigore il calendario venatorio stilato dalla Regione Siciliana per la stagione 2024/2025

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Palermo – Il Presidente del TAR-Palermo ha emesso un decreto con il quale ha rigettato la richiesta di misura cautelare proposta dal Legambiente Sicilia e da altre associazioni ambientaliste.  Rimarrà in vigore il calendario venatorio stilato dalla Regione Siciliana per la stagione 2024/2025.

Nel 2024, le Associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, l’Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, la LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia lamentando l’asserito stato di emergenza e di crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della Regione Siciliana hanno proposto un ricorso avanti al TAR-Palermo, onde ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del D.A. n. 52.

Con il D.A. del 17 luglio 2024, l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio per la corrente stagione 2024-2025, prevedendo un calendario con cui ha autorizzato: l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 alle specie Colombaccio e Tortora selvatica ; l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre anziché dal 1° ottobre 2024; il prelievo per le specie Quaglia, Beccaccia e Cinghiale.

Avverso questa azione e al fine di intervenire in giudizio, si sono costituite le Associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, con il patrocinio dell’Avv. to Alfio Barbagallo,  la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia e la Regione Sicilia- Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, difesa dall’Avvocatura dello Stato, che hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti, nonché la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare ex art. 56 cpa.

Gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno eccepito come, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico.

Inoltre, i difensori hanno rilevato l’infondatezza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto essendosi già quasi pienamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravita e urgenza richiesti per la concessione della misura cautelare. 

Infine, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno rilevato come le censure sollevate dalle associazioni ricorrenti in merito al calendario venatorio 2024-2025, riproponevano le medesime doglianze con cui è stato impugnato il Calendario venatorio della scorsa stagione 2023-2024, il quale è stato definito con la sentenza del TAR- Palermo n. 388/2024  che ha ritenuto infondate dette censure. 

Con decreto del 10.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, Barbagallo e dall’Avvocatura dello Stato, il Presidente TAR-Palermo, Sez. III, ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto residuerebbe solamente la giornata dell’11 settembre 2024 non possono considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di una misura cautelare di cui all’art. 56 cpa, potendosi invece ormai attendere la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio fissata per la data del 25 settembre 2024. 

Con il decreto il Presidente del TAR-Palermo ha rigettato l’istanza cautelare formulata dalla associazioni ambientaliste ricorrenti  e rimarrà in vigore il calendario venatorio stilato dalla Regione Siciliana per la stagione 2024/2025

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Giudiziaria

Il Tar sospende il concorso dell’Asp di Agrigento

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Palermo – Nel 2022 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha bandito un concorso pubblico volto alla copertura – a tempo indeterminato – di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui n. 7 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cat. D.

Dopo la prima prova scritta l’ASP di Agrigento rendeva pubblico l’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova pratica. 

Alcuni dei candidati risultati non idonei alla prova scritta, lamentando  la sussistenza di alcuni vizi afferenti la regolare composizione della Commissione esaminatrice e comportanti la possibile caducazione dell’intera procedura concorsuale, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, hanno proposto un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione d’esame. 

Con Decreto del Presidente della Regione, in conformità al parere vincolante del 20.05.2023 reso dal CGARS, veniva accolta la misura cautelare richiesta dai ricorrenti, disponendo la sospensione di tutti atti impugnati. 

L’ ASP di Agrigento, con successiva delibera, ha proceduto anche all’approvazione della graduatoria finale del concorso e, pertanto, avverso tale provvedimento i ricorrenti, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia hanno proposto motivi aggiunti al ricorso straordinario. 

A questo punto, l’ASP di Agrigento ed alcuni controinteressati (candidati vincitori) difesi dagli avv. Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino hanno chiesto la trasposizione del predetto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo e, conseguentemente, il giudizio veniva incardinato innanzi al TAR-Palermo. 

Nell’ambito di tale giudizio gli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto hanno censurato l’illegittimità degli atti adottati dalla Commissione d’esame in ragione di alcuni elementi incidenti proprio sull’imparzialità della detta Commissione d’esame. 

Segnatamente, veniva rappresentato in giudizio che un Commissario – il dr. Antonio Nobile -, prima di essere nominato quale componente della Commissione esaminatrice, aveva preso parte alle consultazioni celebratesi per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Ravanusa, risultando altresì eletto quale Consigliere Comunale; ed ancora, che il Presidente della Commissione – il dr. Angelo Trigona – successivamente a tale nomina, era stato nominato Assessore nel Comune di Licata.   

In ragione di quanto sopra, gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto hanno dunque rilevato che i suddetti componenti della commissione esaminatrice non avrebbero potuto svolgere, contemporaneamente entrambe le predette funzioni, ovvero quella di commissari d’esame e di politici, con conseguente illegittimità sia della composizione della Commissione esaminatrice che degli atti da quest’ultima adottati.

Con ordinanza  del 6 settembre 2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto, il TAR ha osservato che in ragione degli incarichi politici ricoperti in due comuni dell’Agrigentino dai due componenti della Commissione giudicatrice debba considerarsi sussistente una stretta connessione territoriale tra l’area di attività dell’Ente che ha indetto il concorso (ASP di Agrigento) e l’ambito in cui i suddetti Commissari esercitano l’attività politica, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a  garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti.  

Pertanto, il TAR – Palermo, con la predetta ordinanza ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati afferenti il concorso, fissando l’udienza di trattazione del merito del ricorso all’udienza del 5 dicembre 2024.

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