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Giudiziaria

Il Tar sospende il concorso dell’Asp di Agrigento

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Palermo – Nel 2022 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha bandito un concorso pubblico volto alla copertura – a tempo indeterminato – di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui n. 7 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cat. D.

Dopo la prima prova scritta l’ASP di Agrigento rendeva pubblico l’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova pratica. 

Alcuni dei candidati risultati non idonei alla prova scritta, lamentando  la sussistenza di alcuni vizi afferenti la regolare composizione della Commissione esaminatrice e comportanti la possibile caducazione dell’intera procedura concorsuale, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, hanno proposto un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione d’esame. 

Con Decreto del Presidente della Regione, in conformità al parere vincolante del 20.05.2023 reso dal CGARS, veniva accolta la misura cautelare richiesta dai ricorrenti, disponendo la sospensione di tutti atti impugnati. 

L’ ASP di Agrigento, con successiva delibera, ha proceduto anche all’approvazione della graduatoria finale del concorso e, pertanto, avverso tale provvedimento i ricorrenti, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia hanno proposto motivi aggiunti al ricorso straordinario. 

A questo punto, l’ASP di Agrigento ed alcuni controinteressati (candidati vincitori) difesi dagli avv. Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino hanno chiesto la trasposizione del predetto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo e, conseguentemente, il giudizio veniva incardinato innanzi al TAR-Palermo. 

Nell’ambito di tale giudizio gli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto hanno censurato l’illegittimità degli atti adottati dalla Commissione d’esame in ragione di alcuni elementi incidenti proprio sull’imparzialità della detta Commissione d’esame. 

Segnatamente, veniva rappresentato in giudizio che un Commissario – il dr. Antonio Nobile -, prima di essere nominato quale componente della Commissione esaminatrice, aveva preso parte alle consultazioni celebratesi per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Ravanusa, risultando altresì eletto quale Consigliere Comunale; ed ancora, che il Presidente della Commissione – il dr. Angelo Trigona – successivamente a tale nomina, era stato nominato Assessore nel Comune di Licata.   

In ragione di quanto sopra, gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto hanno dunque rilevato che i suddetti componenti della commissione esaminatrice non avrebbero potuto svolgere, contemporaneamente entrambe le predette funzioni, ovvero quella di commissari d’esame e di politici, con conseguente illegittimità sia della composizione della Commissione esaminatrice che degli atti da quest’ultima adottati.

Con ordinanza  del 6 settembre 2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto, il TAR ha osservato che in ragione degli incarichi politici ricoperti in due comuni dell’Agrigentino dai due componenti della Commissione giudicatrice debba considerarsi sussistente una stretta connessione territoriale tra l’area di attività dell’Ente che ha indetto il concorso (ASP di Agrigento) e l’ambito in cui i suddetti Commissari esercitano l’attività politica, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a  garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti.  

Pertanto, il TAR – Palermo, con la predetta ordinanza ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati afferenti il concorso, fissando l’udienza di trattazione del merito del ricorso all’udienza del 5 dicembre 2024.

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Giudiziaria

Non c’è stalking: il Tar sospende ammonimento

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Con decreto del 3 aprile 2024 il Questore di Agrigento ha ammonito R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato alla competente A.G..

L’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri redatta in occasione di un loro intervento e su alcune certificazioni mediche prodotte dalla presunta vittima, dalle quali sarebbe emersa un’aggressione nei suoi confronti.Non condividendo il detto ammonimento, R.M. conferiva mandato agli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza al fine di proporre ricorso innanzi al competente T.A.R.

I legali hanno censurato il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, sia sotto il profilo della mancata audizione del destinatario dell’ammomimento, adempimento espressamente previsto dalla specifica norma di riferimento, sia in ragione dell’insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare l’adozione del provvedimento; al contempo i legali, in ragione del grave pregiudizio che il provvedimento arrecava al proprio assistito, ne chiedevano la sospensione degli effetti.

Con ordinanza istruttoria del 6 settembre 2024 il T.A.R. Palermo, al fine di decidere l’istanza cautelare proposta dagli avv.ti Rubino e Piazza, disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara.

A seguito dell’udienza camerale del 26 settembre 2024, il T.A.R. Palermo, condividendo le argomentazione degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto sussistente la fondatezza del ricorso proposto, anche in ragione di quanto emerso a seguito dell’adempimento dell’ordine istruttorio, affermando che la condotta del ricorrente non possa essere sic et simpliciter sussunta nell’ambito dello Stalking, ed ha ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio per il ricorrente, in ragione della idoneità del provvedimento impugnato di incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.

Per effetto dell’ordinanza è stata sospesa l’efficacia dell’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento

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Giudiziaria

Il Tribunale di Messina condanna l’Inail al riconoscimento della malattia professionale

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Roma – Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha condannato l’INAIL a riconoscere la malattia professionale da esposizione all’amianto di Giovanni Giannetto, 66 anni, originario di Nizza di Sicilia (Me), affetto da una broncopatia cronica, microplacche del diaframma e fibrosi polmonare.

Il lavoratore è stato impiegato per 30 anni in attività di manutenzione, sia come artigiano che come dipendente, di ditte appaltatrici nelle centrali Enel, tra le quali quelle di San Filippo del Mela, Termini Imerese, Augusta, Priolo, Portoempedocle. La centrale ubicata nella Valle del Mela, come quello di Milazzo, è Sito di Interesse Nazionale (SIN) proprio per l’alto inquinamento, e l’uomo è stato esposto in modo diretto, perchè aveva in dotazione guanti anticalore in amianto, ed in modo indiretto per la contaminazione ambientale dovuta all’enorme utilizzo della fibra killer nelle coibentazioni e nel rivestimento degli impianti.

Nel 2018 aveva presentato domanda all’INAIL per il riconoscimento della malattia professionale che gli viene negata costringendolo ad adire le vie giudiziarie assistito dall’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Il Tribunale, a seguito dell’accertamento medico legale che ha confermato il nesso causale della malattia con l’esposizione alla fibra killer durante l’attività lavorativa, ha condannato l’ente anche ad indennizzare l’uomo con 10mila euro per il danno biologico.

“Dopo questa condanna adesso agiremo per il risarcimento del danno e nei confronti di INPS per ottenere la maggiorazione della pensione” – annuncia Bonanni, che ricorda che “l’ONA in Sicilia, solo di mesoteliomi, e cioè la patologia sentinella, ha censito circa 1.850 casi dal 1998 a oggi e che l’indice di mortalità di questa neoplasia è pari al 93% nei primi cinque anni con circa 1.720 decessi, a cui vanno aggiunti 3.500 per tumore del polmone e ulteriori 1000 per le altre malattie asbesto correlate, per un totale di oltre 6.200 morti.

Numeri drammatici, che si ripetono ogni anno, senza che si riesca a far fronte al problema”.Tra i territori siciliani più esposti al fenomeno, c’è sicuramente Biancavilla, in provincia di Catania, legato alla una miniera in cui è presente la fluoro-edenite, tra i minerali di amianto che, essendo stata recentemente classificata a livello geologico, non è ancora stata annoverata nelle liste Inail e non è stata inserita nella definizione che la legge italiana dà ai minerali di amianto. L’esposizione dannosa a questo minerale della popolazione locale ha causato mesoteliomi, asbestosi e altre malattie. Tra le altre zone ad alto rischio ambientale in Sicilia ci sono quelle di Augusta-Priolo, nella provincia di Siracusa, Gela nella provincia di Caltanissetta, e Milazzo nella provincia di Messina, dove sono presenti importanti poli industriali operanti principalmente nel settore petrolchimico.

In particolare a Gela si sono verificati casi di tumore del sangue al colon, asbestosi da amianto e malformazioni alla nascita per cui negli ultimi anni sono stati avviati diversi programmi di monitoraggio dello stato di salute e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica.

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Giudiziaria

Disabile grave riottiene il diritto all’indennità

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Ragusa – Invalido al cento per cento e con grave disabilità aveva subìto anche il sopruso di vedere sfumare l’indennità sancita dalla Legge 104. Accade spesso da quando le maglie si sono strette sui casi di disabilità, ma quella del minore è palese, eppure era stata messa in stand by. Adesso l’ha riottenuta.

A.M.e’ stato riconosciuto invalido civile dalla commissione medica di Ragusa nel 2016.

Con verbale della commissione medica di Ragusa dell’8 giugno 2022, è stata riconosciuta la disabilità grave ex art 3 comma 3 legge 104/92 e nel mese di ottobre è stato richiesto il riconoscimento del relativo beneficio economico, ma la commissione medica , a seguito di visita del 17/ 06/23 ha dichiarato A.M. non invalido ed ha richiesto la restituzione delle somme versate pari ad E.2.551,20.

I genitori del minore A.M. si sono rivolti al legale gelese Antonino Santagati che ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, che , a seguito di consulenza medica ha riconosceva A.M. invalido civile con grave disabilità ex art 3 comma 3 L.104/92 con diritto di ricevere l’indennità di frequenza che gli era stata revocata.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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