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Giudiziaria

La gravidanza non é un ostacolo per l’accesso al lavoro

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Caltanissetta – Quache mese fa l’Asp di Caltanissetta ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, con cui bandiva n. 192 posti di Dirigente Medico – varie discipline – da destinare alle strutture sanitarie e ospedaliere dell’Asp nissena, tra questi, sei posti venivano riservati alla posizione di Dirigente Medico di Oftalmologia.

La procedura prevedeva quale requisito di ammissione per la partecipazione al concorso “l’iscrizione a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione richiesta”.  

La Dott.ssa I.L., originaria di Canicattì, di 30 anni, specializzanda in Oftalmologia, decideva di inoltrare la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale riservata ai Dirigenti Medici di Oftalmologia, specificando nella propria istanza che la stessa, al momento di presentazione della domanda, non risultava iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione, a differenza di tutti i suoi pari di corso, poiché collocata in astensione obbligatoria per maternità dall’ottobre 2022 sino a marzo 2023.

Tuttavia, l’Asp di Caltanissetta deliberava ugualmente l’esclusione della Dott.ssa I.L. dalla procedura concorsuale, per mancanza del requisito di partecipazione, ossia l’iscrizione a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione, e non includeva la stessa tra i soggetti ammessi al concorso, le cui prove venivano fissate per il mese di maggio 2023.

Avverso la delibera, la Dott.ssa I.L., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, presentava ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per ottenerne, previa sospensione, l’annullamento.   

A mezzo del ricorso straordinario, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevavano l’illegittimità del provvedimento di esclusione della Dott.ssa I.L., in quanto l’Asp nissena non aveva tenuto conto che la mancata iscrizione al terzo anno della scuola di specializzazione di Oftalmologia non era imputabile alla ricorrente, ma discendeva dal fatto che la stessa aveva dovuto temporaneamente sospendere la frequenza dal corso perché in gravidanza.   

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia evidenziavano come il Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità disponesse il divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, ed inoltre, rilevavano come ai sensi dell’art. 15 della Direttiva comunitaria 2006/54 conclusosi il periodo di astensione obbligatoria, la donna non può subire alcun pregiudizio in ordine alla propria carriera lavorativa per effetto dell’astensione, così il provvedimento impugnato non poteva che considerarsi  palesemente illegittimo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a seguito del parere chiestogli dalla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale – in merito all’affare consultivo, ha ritenuto che nulla impedisce a tale Organo di definire immediatamente nel merito una questione, dove questa sia pervenuta alla sua conoscenza soltanto per l’espressione di un parere, qualora, sussistano tutti i presupposti per una definizione immediata della stessa.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, entrando nel merito della controversia ha richiamato diverse disposizioni, sovrannazionali e nazionali, volte ad affermare il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomo e donna in materia di occupazione e di impiego, ed ha chiarito che lo stato di gravidanza non può in nessun caso rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia e rilevando la palese illegittimità dell’atto impugnato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della delibera dell’Asp di Caltanissetta che aveva disposto l’illegittima esclusione della Dott.ssa I.L. dalla procedura concorsuale. Per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario, la Dott.ssa I.L.- che era già stata ammessa ad espletare con riserva le prove concorsuali della procedura – verrà definitivamente inserita nella graduatoria di merito.

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Giudiziaria

Don Rugolo condannato anche in Appello

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Tre anni di reclusione: è la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta che ha condannato don Giuseppe Rugolo, il sacerdote ennese accusato di violenza sessuale su minorenni. I giudici hanno applicato l’attenuante della tenuità del fatto per due delle vittime individuate, rideterminando la sentenza di primo grado che era stata di quattro anni e sei mesi.

L’impianto dell’accusa ha retto anche in appello, come la credibilità del giovane archeologo Antonio Messina, sulla cui denuncia è stato incardinato il processo. La Corte d’appello ha estromesso la diocesi di Piazza Armerina dalla responsabilità civile

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Sentenza amianto killer: difesa condannata

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Roma – Amianto killer nelle navi della Marina: la Difesa condannata in via definitiva a risarcire 400mila euro la famiglia di Michele Cannavò morto di mesotelioma.

La vittima è stata esposta senza protezione per 34 anni nei cantieri e sulle navi .

Una nuova, pesante condanna, appena passata in giudicato, quindi definitiva, per il Ministero della Difesa: il Tribunale Civile di Roma ha stabilito un risarcimento di circa 400mila euro in favore dei familiari di Michele Cannavò, motorista navale della Marina Militare, deceduto a causa di un mesotelioma pleurico provocato dall’esposizione prolungata all’amianto.

Cannavò, originario della provincia di Catania, e residente a Siracusa, ha servito per 34 anni lo Stato tra il servizio militare e civile, operando in ambienti contaminati e privi di adeguate protezioni. Imbarcato su diverse unità navali – tra cui la Nave Albatros e il MOC 1201 – e impiegato nell’Arsenale Militare di Augusta, è stato quotidianamente a contatto con fibre di amianto: nei motori, nei corridoi, nei rivestimenti delle condotte, fino agli stessi ambienti di vita delle navi.

Un’esposizione continua, intensa e silenziosa, che gli è costata la vita. La diagnosi è arrivata nel 2019. La morte, appena due mesi dopo.L’INAIL ha riconosciuto il nesso causale tra l’infermità e le mansioni svolte in Marina, nel periodo del servizio civile. Una conferma ulteriore della gravità della negligenza istituzionale.

“Finalmente giustizia per la famiglia Cannavò” – commenta Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale dei familiari – “Questo risarcimento non potrà restituire Michele ai suoi cari, ma rappresenta un passo in avanti verso la tutela delle vittime e la bonifica definitiva dell’amianto da navi e arsenali militari.”

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Inchiesta Camaleonte: assolti gli imprenditori Luca e il dirigente di polizia Giudice

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Cade in primo grado l’impianto dell’inchiesta Camaleonte che ha coinvolto gli imprenditori Luca accusati di rapporti con clan mafiosi.

Il presidente del collegio penale Miriam D’Amore ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Sono stati assolti il fondatore del gruppo Salvatore Luca, il figlio Rocco, il fratello Francesco, il genero Francesco Gallo, la moglie Concetta Lo Nigro, la figlia Maria Assunta Luca e la cognata Emanuela Lo Nigro. Tutti gli imputati hanno  respinto sempre l’accusa di legami con la mafia. I Luca si sono dichiarati, invece, vittime e hanno sostenuto che il loro patrimonio era frutto del lavoro. Lacrime,commozione e abbracci tra i componenti della famiglia Luca alla lettura del dispositivo di sentenza.

E’ stato assolto anche il dirigente di polizia Giovanni Giudice, che ha rinunciato alla prescrizione maturata. Era accusato di aver favorito i Luca, tesi sempre respinta.

La prescrizione, con esclusione dell’unica aggravante, è stata decisa per l’ altro poliziotto coinvolto Giovanni Arrogante. 

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