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Giudiziaria

La gravidanza non é un ostacolo per l’accesso al lavoro

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Caltanissetta – Quache mese fa l’Asp di Caltanissetta ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, con cui bandiva n. 192 posti di Dirigente Medico – varie discipline – da destinare alle strutture sanitarie e ospedaliere dell’Asp nissena, tra questi, sei posti venivano riservati alla posizione di Dirigente Medico di Oftalmologia.

La procedura prevedeva quale requisito di ammissione per la partecipazione al concorso “l’iscrizione a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione richiesta”.  

La Dott.ssa I.L., originaria di Canicattì, di 30 anni, specializzanda in Oftalmologia, decideva di inoltrare la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale riservata ai Dirigenti Medici di Oftalmologia, specificando nella propria istanza che la stessa, al momento di presentazione della domanda, non risultava iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione, a differenza di tutti i suoi pari di corso, poiché collocata in astensione obbligatoria per maternità dall’ottobre 2022 sino a marzo 2023.

Tuttavia, l’Asp di Caltanissetta deliberava ugualmente l’esclusione della Dott.ssa I.L. dalla procedura concorsuale, per mancanza del requisito di partecipazione, ossia l’iscrizione a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione, e non includeva la stessa tra i soggetti ammessi al concorso, le cui prove venivano fissate per il mese di maggio 2023.

Avverso la delibera, la Dott.ssa I.L., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, presentava ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per ottenerne, previa sospensione, l’annullamento.   

A mezzo del ricorso straordinario, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevavano l’illegittimità del provvedimento di esclusione della Dott.ssa I.L., in quanto l’Asp nissena non aveva tenuto conto che la mancata iscrizione al terzo anno della scuola di specializzazione di Oftalmologia non era imputabile alla ricorrente, ma discendeva dal fatto che la stessa aveva dovuto temporaneamente sospendere la frequenza dal corso perché in gravidanza.   

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia evidenziavano come il Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità disponesse il divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, ed inoltre, rilevavano come ai sensi dell’art. 15 della Direttiva comunitaria 2006/54 conclusosi il periodo di astensione obbligatoria, la donna non può subire alcun pregiudizio in ordine alla propria carriera lavorativa per effetto dell’astensione, così il provvedimento impugnato non poteva che considerarsi  palesemente illegittimo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a seguito del parere chiestogli dalla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale – in merito all’affare consultivo, ha ritenuto che nulla impedisce a tale Organo di definire immediatamente nel merito una questione, dove questa sia pervenuta alla sua conoscenza soltanto per l’espressione di un parere, qualora, sussistano tutti i presupposti per una definizione immediata della stessa.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, entrando nel merito della controversia ha richiamato diverse disposizioni, sovrannazionali e nazionali, volte ad affermare il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomo e donna in materia di occupazione e di impiego, ed ha chiarito che lo stato di gravidanza non può in nessun caso rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia e rilevando la palese illegittimità dell’atto impugnato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della delibera dell’Asp di Caltanissetta che aveva disposto l’illegittima esclusione della Dott.ssa I.L. dalla procedura concorsuale. Per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario, la Dott.ssa I.L.- che era già stata ammessa ad espletare con riserva le prove concorsuali della procedura – verrà definitivamente inserita nella graduatoria di merito.

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Giudiziaria

Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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Emessi 13 provvedimenti di misure di prevenzione

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Il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso tredici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.Sette provvedimenti riguardano l’ammonimento di soggetti che si sono resi autori di violenza domestica, minacce, percosse e lesioni personali nei confronti di conviventi ed ex compagne. Cinque provvedimenti di avviso orale sono stati emessi nei confronti di soggetti che, a vario titolo, si sono resi autori di reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 39enne di Niscemi, il quale in stato di ubriachezza si è reso autore di episodi di violenza all’interno di un bar. Allo stesso è stato vietato l’accesso e lo stazionamento ai pubblici esercizi del centro storico per un periodo di due anni. Inoltre, su proposta del Questore, è stata irrogata dall’Autorità giudiziaria anche una misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto resosi autore di reiterati maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi. Con i provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore i predetti sono stati tutti invitati a cambiare condotta.

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Esposto all’amianto: riconosciuti i benefici contributivi

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Catania – La Corte di Appello di Catania, ha condannato l’INPS a riconoscere la rivalutazione contributiva di Francesco Castorina, uno dei tanti lavoratori del Petrolchimico di Priolo-Augusta esposti alle fibre di amianto.

Castorina, originario di Catania e residente ad Augusta, dal 1984 ha lavorato per 35 anni come addetto alla manutenzione presso lo stabilimento del Polo Petrolchimico di Priolo-Augusta. In quel periodo l’amianto era un materiale comunemente utilizzato e veniva impiegato in varie parti degli impianti industriali. Di conseguenza, l’uomo aveva respirato le fibre killer aerodisperse nell’ambiente, senza essere tutelato adeguatamente. Quanto alle bonifiche, è emerso che vennero eseguite ben oltre l’entrata in vigore della Legge n. 257/1992 che prevedeva la tutela dei lavoratori esposti all’asbesto.

Ed è stata proprio la questione della durata dell’esposizione oltre il 1992, l’oggetto principale del braccio di ferro tra l’uomo e l’INPS perché l’operaio, dopo aver fatto richiesta del riconoscimento dei benefici pensionistici per l’esposizione all’amianto, negati dall’ente di previdenza, è andato poi in pensione con “Quota 100” percependo una rendita inferiore rispetto a quella a lui spettante. Nel 2020 la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa che ha riconosciuto il diritto di Castorina alla rivalutazione contributiva. Decisione contestata dall’INPS che ha portato la vicenda presso la Corte di Appello di Catania che ha condannato l’ente e confermato il diritto dell’operaio alla rivalutazione contributiva consentendogli di ottenere la compensazione economica che gli spettava per gli anni di lavoro a contatto con la “fibra killer”.

Questa vittoria è il risultato di anni di impegno e dedizione nel difendere i diritti dei lavoratori esposti sul posto di lavoro – dichiara Ezio Bonanni, legale dell’operaio e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto che sottolinea – “continueremo a lottare per garantire giustizia e equità per tutti i lavoratori che si trovano in situazioni simili. La nostra speranza è che questa sentenza possa servire da precedente importante per futuri casi simili, promuovendo una maggiore consapevolezza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Tutti i lavoratori che hanno prestato servizio presso il polo Petrolchimico dovrebbero vedere riconosciuti i benefici amianto, almeno quelli esposti fino al 2000. E’ assurdo dover ricorre alle vie legali, sottostare a lungaggini burocratiche, per ottenere giustizia” – aggiunge Castorina.

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