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Cronaca

La lunga battaglia giudiziaria di un cittadino contro una tomba abusiva al cimitero di Villalba

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Tomba abusiva nel cimitero del Comune di Villalba: il Tar di Palermo accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento emesso dal Comune.  

La storia è questa: il Sig. S.L., originario di Villalba, a seguito della morte del padre ha ereditato la tomba di famiglia all’interno della vecchia zona del cimitero comunale di Villalba.

Tuttavia, molti anni addietro, in prossimità del sepolcro di famiglia del Sig. S.L., la Sig.ra L. M. N. aveva realizzato in maniera abusiva un manufatto che pregiudicava il diritto di accesso al feretro (tumulazione e/o estumulazione) ai familiari del Sig. S.L., in quanto la tomba era stata costruita in violazione della normativa di settore pervista dall’art. 76 del D.P.R. 285/90 e della concessione edilizia rilasciata in precedenza.  

Pertanto, il Comune di Villalba annullava in autotutela la concessione edilizia rilasciata alla Signora L.M.N. ed ordinava alla stessa la demolizione del manufatto abusivo. Successivamente, accertata l’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione disposta nei confronti della Sig. L.M.N., il Comune dichiarava l’acquisizione al patrimonio dell’Ente comunale dell’opera abusiva in questione.

Frattanto tra le due parri scaturiva un lungo contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo, senonché, nelle more del processo, il Comune di Villalba, con deliberazione della Giunta Comunale, accettava la proposta transattiva formulata dalla Sig.ra L. M. N., al fine di concludere il contenzioso in questione.

Il Sig. S.L., con atto di invito, chiedeva al Comune di Villalba di provvedere comunque alla demolizione del manufatto abusivo ma questa istanza rimaneva priva di riscontro.

Pertanto, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il Sig. S.L. proponeva ricorso innanzi al Tar, al fine di ottenere una pronuncia volta alla rimozione dell’inerzia serbata dal Comune di Villalba sulla propria istanza, essendo stato estromesso dalla proposta transattiva e lamentando l’impossibilità di poter accedere alla propria tomba di famiglia a causa del manufatto abusivo.

Il ricorso veniva in un primo momento rigettato dal Tar e poi successivamente accolto in grado di appello dal C.G.A., che in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso avverso il silenzio e condannava il Comune di Villalba a pronunciarsi in merito all’istanza proposta dal Sig. S.L.Di conseguenza, il Comune di Villalba provvedeva a riscontrare l’istanza presentata dal Sig. S.L., la quale veniva tuttavia rigettata dall’Ente comunale sulla base della presunta impossibilità di poter procedere alla demolizione del manufatto abusivo, stante la deliberazione della G.C., con cui era stata accettata la proposta transattiva tra il Comune e la Sig.ra L.M.N..  

Contro questo provvedimento, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino, il Sig. S.L. proponeva ricorso innanzi al Tar- Palermo, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto vari profili.

In particolare, l’Avv. Rubino rilevava in giudizio, come il provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo, in quanto adottato dall’Amministrazione in violazione dell’attivazione del necessario contraddittorio procedimentale.

Inoltre, sempre l’Avv. Rubino, deduceva in giudizio come la deliberazione della giunta comunale con la quale era stata adottata la transazione, non fosse opponibile al Sig. S.L., ed inoltre non poteva ritenersi un atto idoneo a concludere l’iter sanzionatorio previsto dall’art. 31 D.P.R. del 380/2001, poiché solo il Consiglio Comunale, quale organo competente in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, può deliberare, solo in via eccezionale, il mantenimento dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale, a fronte di prevalenti e concreti interessi pubblici all’utilizzazione dell’opera abusiva. Invece, il Comune di Villalba, in maniera illegittima, una volta acquisita l’edicola funeraria al patrimonio comunale non aveva correttamente proceduto alla demolizione del manufatto abusivo, nonostante l’assenza di un espresso deliberato del Consiglio Comunale e la mancanza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione.

Con sentenza dell’otto agosto scorso, il Tar-Palermo, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Rubino, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. S.L. ed ha annullato il provvedimento impugnato, oltre a condannare l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese processuali in favore del Sig. S.L.

Pertanto, per l’effetto della pronuncia, il Comune di Villalba dovrà procedere alla riedizione del proprio potere in ordine all’istanza presentata dal ricorrente per non incorrere in ulteriori illegittimità.

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Cronaca

Nella commissione c’erano politici: il Tar annulla il concorso dell’Asp di Agrigento

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Nel 2022 l’Asp di Agrigento ha bandito un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui n. 7 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cat. D.

All’esito della prima prova scritta relativa al suddetto concorso, l’ASP di Agrigento rendeva pubblico l’elenco dei candidati non ammessi alle successive prove.

A fronte di ciò, alcuni dei candidati risultati non idonei alla prova scritta, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, hanno proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione di concorso. Con il ricorso, gli avv.ti Rubino Impiduglia e Gatto hanno rilevato come, nel caso di specie, un Commissario – il dott. Nobile –  prima di essere nominato quale componente della Commissione esaminatrice, era stato eletto Consigliere Comunale di Ravanusa; ed ancora hanno dedotto che il Presidente della Commissione  – Dott. Trigona – successivamente a tale nomina era stato nominato Assessore nel Comune di Licata.   

Gli avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto hanno rilevato come, nel caso di specie, tali soggetti non avrebbero potuto svolgere, contemporaneamente, entrambe le predette funzioni, ovvero quella di commissari d’esame e di politici, sicchè, avrebbe dovuto considerarsi palese l’illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, si sarebbero dovuti ritenere manifestatamente illegittimi tutti gli atti posti in essere dalla stessa. 

Con ordinanza del 06.09.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto, il TAR ha sospeso gli atti della proceduraCon successiva sentenza del 1° luglio 2025, il TAR ha annullato gli atti del sopra citato concorso, rilevando che i ruoli “politici ricoperti da due dei tre commissari della procedura selettiva di cui si discute non consentono di escludere che la titolarità della loro carica politica, svolta in costanza dello svolgimento del concorso, possa aver interferito con il regolare svolgimento della procedura, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti, considerato anche il ristretto numero dei commissari e il limitato ambito territoriale dell’ASP di Agrigento”. 

Tenuto conto della possibile sussistenza di profili di danno erariale a seguito dell’annullamento della suddetta procedura (e sua successiva riedizione), il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo. Inoltre, il TAR ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per le opportune valutazioniInfine, il TAR ha condannato Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento al pagamento delle spese di N. 00991/2024 che liquida complessivamente in curo 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

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Cronaca

Sorveglianza speciale a Genova per affiliato a Cosa Nostra nissena

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La Direzione Investigativa Antimafia di Genova ha eseguito un decreto di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni nei confronti di un soggetto già condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Genova – Sezione Misure di Prevenzione – su proposta della Procura Distrettuale e della Dia, con la collaborazione della Divisione Anticrimine della Questura.

L’uomo, attualmente agli arresti domiciliari, è considerato ancora oggi socialmente pericoloso. Sottoposto in passato anche alla confisca dei beni, vanta un lungo curriculum giudiziario a partire dagli anni ’90. Tra le condanne figurano il favoreggiamento continuato della prostituzione (1999) e, soprattutto, una pesante sentenza emessa nel 2004 per associazione mafiosa, riconducibile alla sua affiliazione alla cosca guidata da Salvatore Fiandaca, legata al boss Giuseppe “Piddu” Madonia, figura apicale di Cosa Nostra nella provincia di Caltanissetta.

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe diretto una “decina” mafiosa nel capoluogo ligure, occupandosi di attività illecite come il gioco clandestino del lotto e del totocalcio, assieme ad altri affiliati originari della Sicilia.

A conferma della sua pericolosità, la Dia ricorda anche la recente condanna definitiva del marzo 2025 per reati commessi tra il 2012 e il 2017, tra cui interposizione fittizia di beni, favoreggiamento e falsità ideologica.

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Cronaca

Scontro con un’auto, parrucchiera gelese muore nel Ravennate

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Gela piange la scomparsa della parrucchiera Valentina Farruggia, vittima venerdì scorso di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che collega Lugo a Fusignano, nel Ravennate. 

Valentina era in sella allo scooter T-Max condotto dal marito, quando si è registrato lo scontro con una Chevrolet Spark guidata da una donna di 45 anni. Trasportata al trauma center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena per la quarantaduenne gelese, che risiedeva a Fusignano,non c’è stato nulla da fare. I funerali si terranno oggi alle 16. 

foto Il Resto del Carlino

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