Buone notizie per chi ama gli animali. La deputata Michela Brambilla, eletta nel collegio di Gela ha centrato l’obiettivo.
La “legge Brambilla”: una riforma storica, attesa da vent’anni, che rende finalmente giustizia agli animali. Con un radicale cambio di prospettiva, il testo approvato in via definitiva tutela direttamente gli animali (tutti), in quanto esseri senzienti, non più il “sentimento dell’uomo verso gli animali”, che sono esseri senzienti. Per l’uccisione di animali finisce l’impunità. La reclusione potrà arrivare a 4 anni nei casi più gravi, “se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale” con una maximulta fino a 60 mila euro.
Per il maltrattamento la riforma prevede fino a 2 anni sempre accompagnati dalla multa (fino a 30 mila euro). Rischia fino a 2 anni e 30 mila euro di multa anche chi “partecipa a qualsiasi titolo” a combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali. Le misure di prevenzione previste nel codice antimafia, tra cui, per esempio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’amministrazione giudiziaria di beni personali, saranno applicate anche a chi abitualmente organizza combattimenti tra animali ed esercita il traffico di cuccioli.
Per tutti i reati contro gli animali ci sono aggravanti generiche: se i fatti sono commessi alla presenza di minori, se i fatti sono commessi nei confronti di più animali, se sono diffusi attraverso strumenti informatici e telematici. Il testo introduce a livello nazionale il divieto di tenere il cane alla catena. Dà alle associazioni facoltà che chiedevano da tempo, come quella di ottenere l’affido definitivo di animali sequestrati: per ogni animale il giudice stabilirà una cauzione.
Di seguito tutte le novità in dettaglio.
-Titolo IX bis del Codice penale: “Dei delitti contro gli animali”, in linea con la recente riforma costituzionale. Viene tutelato non più il sentimento dell’uomo ma direttamente l’animale.
REATI:
-Uccisione di animali (544-bis): da sei mesi di reclusione a tre anni, sempre congiunti a una multa da 5 mila a 30 mila euro. “Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale” si passa a un anno nel minimo e quattro nel massimo, con una multa raddoppiata da 10 mila a 60 mila euro.
-Maltrattamento di animali (544-ter): da sei mesi a due anni di reclusione., sempre congiunti ad una multa tra i 5 mila e i 30 mila euro.
-Spettacoli e manifestazioni con sevizie e strazio (544-quater): reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 15 mila a 30 mila euro. Con pena aumentata, da un terzo alla metà, se i fatti sono commessi per scommesse clandestine, per trarne profitto o se dal fatto deriva la morte dell’animale.
-Combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali (544-quinquies): reclusione da 2 a 4 anni e multa da 50mila a 160mila euro per chi li promuove, li organizza o li dirige. Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5mila a 30 mila euro per chi, fuori dal caso di concorso, organizza o effettua scommesse. Attenzione: stessa pena anche per chi partecipa a qualsiasi titolo.
-Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638): diventa perseguibile d’ufficio. La pena è la reclusione da 1 a 4 anni. È applicabile anche all’uccisione o al danneggiamento di un solo bovino o equide.
-Traffico di cuccioli: reclusione da 4 a 18 mesi, con multa da 6mila a 30mila euro. Per un minimo di tre violazioni in tre anni del divieto di introdurre illegalmente animali da compagnia, il trasportatore o il titolare dell’azienda commerciale si vedranno revocare definitivamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
-Abbandono e detenzione in condizioni incompatibili (art. 727): arresto fino ad 1 anno e ammenda da 5mila euro a 10mila euro. Il combinato disposto con l’aggravante introdotta dal nuovo Codice della strada, che prevede un aumento di pena fino a un terzo quando l’abbandono avviene su strada o nelle pertinenze, fa sì che l’ammenda minima possa salire ancora. All’accertamento del fatto commesso mediante l’uso di veicoli consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
-Uccisione, cattura, detenzione di animali di specie protetta (727-bis): arresto da 3 mesi a 1 anno con ammenda fino a 8 mila euro
-Distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto (733-bis): arresto da 3 mesi a 2 anni, ammenda non inferiore a 6 mila euro.
-Divieto, su tutto il territorio nazionale, di tenere il cane alla catena, sorretto da sanzioni tra i 500 e i 5 mila euro.
AGGRAVANTI GENERICHE:
-Per tutti i reati, art. 544-septies: aumenti di pena fino a un terzo se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali, se il fatto è diffuso attraverso strumenti informatici e telematici.
NORME PROCEDURALI:
-Divieto, nelle more del procedimento, di alienare o abbattere gli animali, anche se non gravati dal vincolo del sequestro.
-Le misure di prevenzione previste nel codice antimafia, tra cui, per esempio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’amministrazione giudiziaria di beni personali, sono applicabili ai soggetti abitualmente dediti ai delitti di combattimenti e manifestazioni vietate e al traffico di cuccioli.
-Le associazioni riconosciute dal Ministero della Salute potranno impugnare giudizi cautelari reali e presentare appello e istanza di riesame di sequestri preventivi e probatori.
-L’autorità giudiziaria potrà affidare in via definitiva gli animali sequestrati a enti, associazioni o persone fisiche, a fronte di una cauzione il cui importo sarà stabilito dal giudice stesso.
-Norma anti-randagismo: il proprietario, il detentore o l’operatore che non adempie all’obbligo di identificazione non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, se adempie volontariamente all’obbligo di identificazione, purché la violazione non sia già stata contestata