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Giudiziaria

Sospeso il concorso dei Centri per l’impiego

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La Regione Siciliana ha bandito un concorso per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) volto al potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia di cui al DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021. Di tali posti ben 334 sono relativi al profilo CPI –SML

Il bando di concorso, in particolare, ha previsto una prima preselezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti, ed una successiva prova scritta per la quale è stata prevista, ai fini del superamento, una soglia minima di punteggio pari a 21 punti. ​ ​ ​ ​

La dott.ssa P.S., residente a Favara, essendo in possesso di tutti i requisiti ed i titoli richiesti, ha presentato la propria domanda di partecipazione al concorso in parola con riferimento al Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (SML).

Nel mese di maggio del 2022 si sono svolte le prove della procedura concorsuale, cui prendeva parte anche la dottoressa P.S..

La Commissione ha assegnato al compito della predetta concorrente un punteggio pari a 20,55, a fronte dei 21 punti richiesti per il superamento della prova scritta, e conseguentemente non l’ha inserita nell’elenco dei soggetti idonei.

La dott.ssa P.S., ritenendo erronea la valutazione della Commissione, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Con il ricorso, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevando l’erroneità della valutazione data dalla Commissione di concorso ad alcune risposte fornite dalla candidata a taluni dei quesiti a risposta multipla sottoposti alla stessa, hanno richiesto al Giudice l’emanazione di un provvedimento cautelare volto a sospendere gli effetti degli atti impugnati.

Con apposito provvedimento, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede Consultiva, condividendo le tesi sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha espresso  parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione, rilevando come l’esecuzione del provvedimento impugnato potrebbe cagionare alla candidata un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto “nelle more del giudizio di merito si consoliderebbe la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, anche in ordine all’assegnazione delle sedi”.

Per effetto di tale pronuncia la Regione non potrà provvedere all’assegnazione delle sedi senza tenere conto della posizione della dott.ssa P.S

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Giudiziaria

Ata, il Ministero non riconosce il punteggio per il servizio militare

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Altri tre tribunali hanno accolto in queste settimane i ricorsi presentati dallo studio legale Limblici-Palumbo sull’annosa questione del riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il servizio di leva prestato dal personale ATA.

La questione, lungamente dibattuta, è quella della distinzione applicata dal Ministero tra il punteggio spettante per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, cioè quando non si è dipendenti del Ministero dell’istruzione e del merito, e quello in costanza di nomina.

La distinzione applicata dal Ministero dell’istruzione, infatti, è risultata essere illegittima e priva di qualsivoglia riferimento normativo che la giustifichi. Questo è stato chiarito in maniera univoca già un anno fa dal Consiglio di Stato in una importante sentenza pronunciata proprio in favore di alcuni lavoratori Ata assistiti dallo Studio Limblici Palumbo. Ad essere danneggiati sono soprattutto lavoratori siciliani e del Sud Italia in generale, che rappresentano la maggioranza di coloro che ogni anno presentano la domanda di inserimento.

“Si tratta di un aspetto tutt’altro che secondario – spiegano gli avvocati Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo – se consideriamo che il punteggio riconosciuto a chi ha svolto il militare prima di essere inserito in graduatoria è pari a punti 0.6 per anno, vale a dire un decimo rispetto ai 6 punti per anno riconosciuti a chi ha svolto il servizio in costanza di nomina.

Nonostante le sentenze emesse da vari tribunali d’Italia e anche da qualche Corte di Appello, il MIM continua ad applicare questa distinzione arbitraria tra le due categorie, sottraendo punti preziosi a lavoratori. Quasi certamente, la discriminazione sarà ripetuta anche nelle graduatorie che saranno aggiornate per il prossimo triennio 2024-2027 e a questi lavoratori non resta altro da fare che proporre ricorso contro il Decreto Ministeriale per avere la giusta valutazione e poter aumentare il proprio punteggio nelle graduatorie ATA.

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Giudiziaria

Viola resta Procuratore al Tribunale di Milano

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Roma – Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 7 aprile 2022, ha disposto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del dott. Marcello Viola.

La nomina del dott. Viola è stata impugnata, innanzi al TAR Lazio – Roma, sia dal dott. Romanelli (Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano) sia dal dott. Amato (Procuratore della Repubblica di Bologna).

Il dott. Marcello Viola (originario di Cammarata – AG), con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto di entrambi i suddetti ricorsi.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto la legittimità della delibera di nomina del dott. Viola e la palese infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti.

Il TAR Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dai dottori Amato e Romanelli, condannandoli al pagamento delle spese legali.

Il dott. Romanelli ha, pertanto, proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio che ha rigettato il suo ricorso.

Il dott. Viola si è costituto innanzi al Consiglio di Stato, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha rigettato l’appello del dott. Romanelli e confermato la sentenza del TAR Lazio, rilevando come “nessuna delle censure dell’appellante si mostra suscettibile di positivo apprezzamento, non riuscendo le stesse a inficiare la legittimità della procedura per cui è causa e del suo esito favorevole al dott. Marcello Viola”.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato come correttamente il CSM abbia riconosciuto la maggiore rilevanza delle funzioni Direttive svolte dal dott. Viola, considerando “di minor rilievo l’esperienza semidirettiva svolta dal dott. Romanelli presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in ragione della sua durata, di poco superiore al biennio, della sua mancata sottoposizione al vaglio della procedura quadriennale di conferma e delle modalità del suo conferimento….

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la medesima Procura di Milano, pur se svolto dal dotr. Romanelli nell’ufficio messo a concorso, non fosse di per sé idoneo a superare le esperienze direttive vantate dal dott. Viola.

Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito che la delibera del CSM “va condivisa, poiché la stessa illustra in dettaglio le ragioni della prevalenza del dott. Viola sotto i profili  del lavoro giudiziario, organizzativo, delle esperienze di rilievo ordinamentale e di quelle in ambito formativo. Per il parametro delle esperienze di rilievo ordinamentale la prevalenza del dott. Viola è netta, visto il suo ruolo di componente di diritto (da cinque anni) del Consiglio giudiziario di Firenze nella sua veste di Procuratore Generale del distretto”. Per effetto della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, il dott. Marcello Viola manterrà l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

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Giudiziaria

Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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