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Giudiziaria

Un’azienda di Gela si aggiudica il servizio di cattura, ricovero di cani randagi a Caltagirone

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Catania – Legittima l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di cattura, mantenimento di cani randagi disposta in favore di un canile di Gela per il canile di Caltagirone.

Questa la sentenza pronunciata dal Tar di Catania: la società gelese D.V. srl. potrà avviare, in favore del Comune di Caltagirone, il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi nella propria struttura.

Nell’aprile 2024 il Comune di Caltagirone indiceva una procedura di gara aperta per l’affidamento per la durata di un anno del servizio di cattura, ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune. Nell’ambito della procedura hanno presentato le offerte: la società V.Srl. U., con sede a Caltagirone, che presentava un ribasso dello 0,27% sul prezzo a base d’asta, sia la società D.V. srl., con sede legale in Gela, che presentava un’offerta al ribasso del 2,10%, aggiudicandosi così l’appalto. Ritendo illegittima l’aggiudicazione della gara disposta in favore della società gelese, la società V. srl U. proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Catania chiedendo l’annullamento della delibera di aggiudicazione dell’appalto e dei successivi atti di gara adottati dal Comune di Caltagirone, oltre il risarcimento del danno per l’asserita perdita dell’appalto.

A sostegno del ricorso proposto, la società ricorrente sosteneva che la società aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta non disponeva di tutti i posti necessari per ospitare i cani (125) presso la propria struttura. Avverso l’ azione si sono costituiti in giudizio, sia la società gelese aggiudicatrice, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, sia il Comune di Caltagirone difeso dall’Avv. Giovanni De Nigris.

Gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno rilevato l’infondatezza del ricorso, eccependo in giudizio che la struttura aggiudicataria del servizio di ricovero e cattura di cani randagi, nelle more dell’espletamento della gara, aveva presentato al Comune di Butera la segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di un rifugio capace di ospitare ben 503 cani e, dunque, anche i 125 cani randagi di proprietà del Comune di Caltagirone ed oggetto della procedura di appalto in questione.

I legali, inoltre, deducevano in giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, che il bando di gara prevedeva ai fini della partecipazione unicamente di dimostrare la capacità tecnico-professionale sul servizio effettuato negli ultimi tre anni a favore di enti pubblici e che, pertanto, la disponibilità di una quantità di posti sufficienti ad ospitare i cani oggetto del bando di gara doveva ritenersi un requisito di esecuzione del servizio, il quale avrebbe potuto certamente conseguirsi anche dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

La sentenza del 04.10.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Catania ha osservato che, in base alla normativa di riferimento ed al bando gara, la disponibilità della struttura di ospitare i cani randagi previsti dal bando, non costituiva un requisito di partecipazione al momento della presentazione della domanda, bensì un “requisito di esecuzione”, ovvero una condizione che assume rilievo ai soli fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario e non incidente sulla fase di valutazione dell’ammissibilità delle offerte. Con la predetta pronuncia inoltre il TAR-Catania ha ritenuto che, in ogni caso, la contestata dichiarazione non avrebbe avuto in alcun modo influenza sulla decisione della stazione appaltante e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso proposto dalla società V.srl U., condannandola anche alla refusione delle spese di lite in favore della società D.V. srl.

Per effetto della pronuncia la società gelese D.V. srl. potrà avviare, in favore del Comune di Caltagirone, l’esecuzione del servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi presso la propria struttura.

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Giudiziaria

Accesso abusivo allo Sdi, carabiniere condannato

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E’ stato condannato ad un anno e 6 mesi (pena sospesa), al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (da liquidarsi in separata sede) e al pagamento delle spese, il carabiniere di Gela finito a processo per accesso abusivo allo Sdi (il sistema informatico in uso alle forze dell’ordine).

Lo ha sentenziato il tribunale di Gela (presidente Miriam D’Amore) accogliendo la richiesta del pubblico ministero, Luigi Lo Valvo, che ha riconosciuto la responsabilità penale in capo all’imputato, attualmente in servizio a Piazza Armerina che, nel 2020, per finalità estranee a esigenze di servizio, aveva controllato la ex coniuge e alcuni amici della donna.

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Giudiziaria

Tar sul concorso per forestali: accolto il ricorso del figlio dell’ex dirigente

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Palermo – Il Tar Palermo si è pronunciato sulla querelle relativa al concorso per forestali, annullando i provvedimenti regionali che avevano invalido gli esiti del concorso. Come si ricorderà, infatti, circa un anno fa fece molto scalpore la diffusione della graduatoria dei soggetti che, tra i circa ventimila partecipanti, avevano superato la scritta del concorso per n. 46 agenti del corpo forestale siciliano.

Ciò per una ragione: il concorrente che si è collocato al primo posto della classifica, A. M. S., è figlio dell’ex Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale. Tuttavia, con riguardo al concorso in questione, l’ex dirigente regionale non era intervenuto nei lavori concorsuali avendo potuto nominare il presidente di una Commissione che, nei fatti, non aveva preparato le domande della prova o corretto le risposte fornite dai candidati.

Le operazioni inerenti alla prova scritta del concorso in commento erano, infatti, state affidate ad un soggetto terzo, la “Formez PA”.Pur tuttavia, a seguito della diffusione della graduatoria e delle polemiche inevitabilmente sorte, il Presidente della Regione nominava un collegio ispettivo al fine di verificare la regolarità del concorso.

Sulla base dei risultati della citata ispezione, la Regione annullava in autotutela gli atti del concorso, ritenendo violate le disposizioni sul conflitto di interessi, senza però contestare alcunché in ordine alla correttezza della procedura concorsuale.Ed allora, A.M.S., con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, evidenziando l’illegittimità dell’annullamento in autotutela adottato dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. In particolare, gli Avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto evidenziavano che non poteva sussistere alcuna situazione di conflitto, in quanto, all’epoca della nomina del presidente della Commissione, il Dirigente nominante non era a conoscenza della candidatura del figlio e che in ogni caso era impossibile per la Commissione incidere sui risultati della prova, avendo, l’Amministrazione, incaricato un soggetto terzo per l’organizzazione di ogni attività inerente alla prova scritta.

Si costituiva l’Assessorato regionale, sostenendo l’infondatezza del ricorso.Il Tar Palermo, sez. V, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino Impiduglia e Gatto, con sentenza pronunciata in esito all’udienza del 04.12.2024, ha accolto il ricorso del sig. A.M.S. annullando il provvedimento a mezzo del quale la Regione aveva invalidato l’intera procedura concorsuale.Più in particolare, il Giudice Amministrativo ha sancito che “l’asserito vizio di nomina del Presidente della Commissione non avrebbe potuto in alcun modo comportare alcuna interferenza sull’espletamento dei lavori concorsuali, visto che la prova scritta si è svolta, come previsto dal bando (art. 3 e 6), su domande a risposta multipla predisposte da un soggetto terzo (Formez PA), estratte a sorte e con procedura completamente automatizzata”. In ragione di questa pronuncia, la graduatoria dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso per forestali risulta valida ed efficace.

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Flash news

Terreno occupato senza titolo:Tar condanna il Comune di Riesi

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Nel 2008, L’Arch. D.B.R.M.R. e l’Ing. D.B.P.F.A., originari di Caltanissetta, a seguito della morte del proprio padre ereditavano diversi terreni siti nel Comune di Riesi, abusivamente occupati, da prima degli anni 2000, da quel Comune in ragione di alcuni procedimenti espropriativi mai conclusi con un formale decreto di esproprio.


A fronte della perdurante illegittima occupazione delle proprie aree, gli interessati diffidavano il Comune di Riesi ad avviare il relativo procedimento volto ad ottenere l’acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U. Espropri o in alternativa la restituzione dei terreni, previa rimessione in pristino.
Tuttavia, nonostante reiterati solleciti il Comune di Riesi rimaneva inerte e non provvedeva a riscontrare quelle istanze.
Conseguentemente, gli interessati, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio – inadempimento formatosi sulle istanze inoltrate al Comune di Riesi nel 2023 e nel 2024.
Gli Avv.ti Rubino e Valenza rilevavano che i ricorrenti a mezzo delle predette diffide avevano correttamente sollecitato l’Amministrazione comunale a definire il procedimento amministrativo volto ad ottenere l’acquisizione sanante dei propri terreni o in alternativa la restituzione degli stessi.


Il TAR – Palermo, con ordinanza dell’ottobre 2024, disponeva incombenti istruttori, ordinando in particolare al Comune di Riesi di depositare, ove esistenti, i provvedimenti espropriativi adottati in ordine alle predette procedure espropriative.
In ottemperanza all’ordinanza il Comune di Riesi depositava tardivamente alcuni atti, ma nessun decreto di esproprio; conseguentemente, i legali rilevavano la sussistenza di una occupazione sine titulo e, dunque, un illecito permanente, ragione per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per porre fine a una situazione di fatto palesemente illegittima.


Ebbene con sentenza del 6 dicembte scorso condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha ritenuto fondato il ricorso proposto e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Riesi di pronunciarsi nel termine di novanta giorni sulle istanze dei ricorrenti volte ad ottenere un provvedimento di acquisizione sanante, o in alternativa, la restituzione delle aree, previa rimessione in pristino.
Inoltre, con la medesima sentenza, per il caso di perdurante inerzia del Comune, il T.A.R. ha nominato Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale dovrà provvedere entro il successivo termine di 90 giorni, ed infine ha altresì condannato il Comune di Riesi al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti.

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Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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