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Giudiziaria

Contributi psr sicilia 2014-2020: il Tar commissaria l’assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea

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Sei ditte, con sede in Agrigento, avevano impugnato, dinanzi al T.A.R. Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, i provvedimenti con i quali l’Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea aveva inserito le domande di partecipazione dalle medesime presentate – tutte inizialmente ammesse nella graduatoria provvisoria –  nell’elenco delle istanze non ammissibili.
Il Tar Palermo, ritenendo fondate le censure con le quali i difensori Rubino e Marino avevano contestato sia il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati sia l’adozione dei medesimi da parte del dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura in luogo del competente Dirigente generale del medesimo Dipartimento, aveva accolto il ricorso proposto dalle sei ditte agrigentine e, per l’effetto, aveva annullato i provvedimenti impugnati.
La suddetta sentenza – impugnata dall’Amministrazione regionale con ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrazione per la Regione Siciliana poi dichiarato improcedibile – aveva altresì disposto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali.
Le sei ditte, a fronte del mancato pagamento, da parte dell’Amministrazione regionale, delle spese di giudizio e del contributo unificato dalle stesse versato, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Carmelinda Gattuso, decidevano a questo punto di rivolgersi nuovamente ai Giudici Amministrativi al fine di ottenere l’integrale esecuzione della sentenza precedentemente resa dal T.A.R. Palermo, con condanna dell’Assessorato anche al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art.  114 c.p.a., per la successiva inosservanza ed il ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Ebbene, il T.A.R. Palermo, accogliendo anche il nuovo ricorso proposto dalle ditte ricorrenti, ha così dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di procedere, entro sessanta giorni, al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza, oltre al rimborso del contributo unificato corrisposto.
I Giudici del T.A.R. hanno, altresì, accolto la richiesta, formulata dai legali Rubino e Gattuso, di condanna alla penalità di mora nel caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione resistente e nominato il Segretario generale della Regione Siciliana quale commissario ad acta incaricato di provvedere, in via sostitutiva,  al compimento degli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza .
Infine, con la medesima pronuncia, l’Amministrazione regionale è stata condannata a rimborsare alle sei ditte agrigentine anche le spese processuali del giudizio di ottemperanza, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato dalle medesime corrisposto

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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