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Giudiziaria

Il C.G.A. per la Regione Siciliana conferma condanna dell’Arma dei Carabinieri

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I.M. originario di Casabona (CZ), di 59 anni , nella qualità di Luogotenente in servizio al NORM di Canicattì, in data 6 marzo 2008, a seguito di una determinazione del Comando Legione Carabinieri Sicilia veniva nominato Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì e contestualmente gli veniva riconosciuto il diritto ad avere assegnato l’alloggio di servizio presso la Caserma che avrebbe diretto.

In ragione di ciò, veniva attribuito al Comandante dei Carabinieri un alloggio che, tuttavia, versava in un chiaro stato di abbandono e che, pertanto, necessitava di opere di ristrutturazione.

A fronte dell’oggettivo stato di incuria in cui si trovava l’alloggio attribuitogli, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì si vedeva costretto a dover ricercare personalmente un alloggio, nonostante la sussistenza del diritto in capo allo stesso a risedere nell’alloggio di servizio.

Si precisa, inoltre, come, più volte e in diverse occasioni, il Comandante dei Carabinieri avesse invitato il Comando Regionale dei Carabinieri Sicilia a procedere all’assegnazione di un alloggio di servizio presso il territorio di Canicattì, prevendo, altresì, che i costi di locazione fossero a carico dell’Amministrazione.

Ebbene, a distanza di 8 anni dal sorgere del diritto all’assegnazione, l’Amministrazione, segnatamente in data 1 gennaio 2016, con un proprio atto revocava la precedente concessione di alloggio e provvedeva ad attribuire al Comandante un alloggio fuori caserma sito nel territorio di Canicattì.

Sicché, solamente in data 3 marzo 2016 il Comandante dei Carabinieri conseguiva finalmente la piena disponibilità dell’alloggio di servizio che gli sarebbe dovuto spettare fin dalla data del conferimento dell’incarico, ossia dal 6 marzo 2008.

Pertanto, quest’ultimo, richiedeva all’Arma il ristoro delle spese di locazione sostenute dalla data del 6 marzo 2008 fino al giorno dell’effettiva assegnazione dell’alloggio di servizio.

A fonte dell’inerzia dell’Amministrazione, il Comandante dei Carabinieri, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva un ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia- Palermo chiedendo il riconoscimento del danno subito e la condanna dell’Arma dei Carabinieri al relativo risarcimento.

In giudizio, l’Avv. Rubino dimostrava la fondatezza del diritto al godimento dell’alloggio di servizio in capo al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì, evidenziando l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Arma, la quale da un canto aveva assegnato un alloggio non fruibile in quanto in totale stato di abbandono e da un altro canto la stessa Arma non si era attivata per ricercare ed assegnare un alloggio “fuori caserma” al Comandante dei Carabinieri.

Per tali ragioni l’Avv. Rubino dimostrava la fondatezza della pretesa risarcitoria vantata dal proprio assistito contro il Comando Regione Carabinieri Sicilia e volta ad ottenere la condanna dell’Arma al pagamento delle somme sostenute a titolo di locazione.

Il T.A.R. Sicilia – Palermo con sentenza dell’1 febbraio 2022, in accoglimento del ricorso proposto dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Canicattì, con il patrocinio dell’avv. Rubino, ha riconosciuto il dovere dell’Arma di garantire al ricorrente la pronta disponibilità dell’alloggio di servizio ed ha condannato l’Arma dei Carabinieri a risarcire al militare il danno dallo stesso subito in ragione del ritardo nell’assegnazione dell’alloggio fuori caserma, ottenuto solamente otto anni dopo dalla richiesta.

Avverso tale decisione il Comando Legione Carabinieri Sicilia proponeva appello, chiedendone la riforma previa sospensione degli effetti.

Nel giudizio di appello proposto dall’Arma si è dunque costituito il militare con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, confutando le doglianze dell’Arma dei Carabinieri secondo cui il diritto all’assegnazione agli alloggi di servizio sussisterebbe unicamente nell’ipotesi in cui detti alloggi fossero “esistenti”.

Invero, gli Avv.ti Rubino e Piazza dimostravano in giudizio non solo che l’alloggio fosse esistente, ma che lo stesso non poteva essere occupato dal Comandante per cause imputabili esclusivamente all’Arma, dal momento che l’immobile versava in totale stato di abbandono non essendo state effettuate le necessarie opere di ristrutturazione.

In fase cautelare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza del 5 maggio 2022, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata ed infine con sentenza del 4 gennaio 2023 ha respinto l’appello proposto dal Comando Legione Carabinieri Sicilia, confermando la sentenza resa dal T.A.R., e condannando l’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali.

A questo punto, l’Arma dei Carabinieri dovrà offrire al ricorrente una somma adeguata ai canoni locativi corrisposti dal militare per gli otto anni durante i quali lo stesso ha alloggiato, a proprie spese, in altra abitazione. Diversamente, in mancanza di accordo tra le parti, il militare potrà agire in giudizio per ottenere dall’Arma l’esecuzione coattiva della sentenza

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Giudiziaria

Viola resta Procuratore al Tribunale di Milano

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Roma – Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 7 aprile 2022, ha disposto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del dott. Marcello Viola.

La nomina del dott. Viola è stata impugnata, innanzi al TAR Lazio – Roma, sia dal dott. Romanelli (Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano) sia dal dott. Amato (Procuratore della Repubblica di Bologna).

Il dott. Marcello Viola (originario di Cammarata – AG), con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto di entrambi i suddetti ricorsi.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto la legittimità della delibera di nomina del dott. Viola e la palese infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti.

Il TAR Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dai dottori Amato e Romanelli, condannandoli al pagamento delle spese legali.

Il dott. Romanelli ha, pertanto, proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio che ha rigettato il suo ricorso.

Il dott. Viola si è costituto innanzi al Consiglio di Stato, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha rigettato l’appello del dott. Romanelli e confermato la sentenza del TAR Lazio, rilevando come “nessuna delle censure dell’appellante si mostra suscettibile di positivo apprezzamento, non riuscendo le stesse a inficiare la legittimità della procedura per cui è causa e del suo esito favorevole al dott. Marcello Viola”.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato come correttamente il CSM abbia riconosciuto la maggiore rilevanza delle funzioni Direttive svolte dal dott. Viola, considerando “di minor rilievo l’esperienza semidirettiva svolta dal dott. Romanelli presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in ragione della sua durata, di poco superiore al biennio, della sua mancata sottoposizione al vaglio della procedura quadriennale di conferma e delle modalità del suo conferimento….

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la medesima Procura di Milano, pur se svolto dal dotr. Romanelli nell’ufficio messo a concorso, non fosse di per sé idoneo a superare le esperienze direttive vantate dal dott. Viola.

Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito che la delibera del CSM “va condivisa, poiché la stessa illustra in dettaglio le ragioni della prevalenza del dott. Viola sotto i profili  del lavoro giudiziario, organizzativo, delle esperienze di rilievo ordinamentale e di quelle in ambito formativo. Per il parametro delle esperienze di rilievo ordinamentale la prevalenza del dott. Viola è netta, visto il suo ruolo di componente di diritto (da cinque anni) del Consiglio giudiziario di Firenze nella sua veste di Procuratore Generale del distretto”. Per effetto della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, il dott. Marcello Viola manterrà l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

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Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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Emessi 13 provvedimenti di misure di prevenzione

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Il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso tredici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.Sette provvedimenti riguardano l’ammonimento di soggetti che si sono resi autori di violenza domestica, minacce, percosse e lesioni personali nei confronti di conviventi ed ex compagne. Cinque provvedimenti di avviso orale sono stati emessi nei confronti di soggetti che, a vario titolo, si sono resi autori di reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 39enne di Niscemi, il quale in stato di ubriachezza si è reso autore di episodi di violenza all’interno di un bar. Allo stesso è stato vietato l’accesso e lo stazionamento ai pubblici esercizi del centro storico per un periodo di due anni. Inoltre, su proposta del Questore, è stata irrogata dall’Autorità giudiziaria anche una misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto resosi autore di reiterati maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi. Con i provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore i predetti sono stati tutti invitati a cambiare condotta.

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