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Giudiziaria

Sentenza storica sull’obbligo vaccinale del giudice Vaccaro

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Arriva un sentenza storica sul tema obbligo vaccinale e porta la firma del giudice Veronica Vaccaro che per 12 anni ha prestato servizio al Tribunale di Gela ed adesso opera a Velletri.

Il giudice ha creato un precedente ed ha smantellato il teorema del “non ti vaccini, fai morire” dell’allora premier Draghi che impose il green pass. La sentenza n. 1493 del 24 ottobre 2024 della Dr.ssa Veronica Vaccaro,  giudice del Tribunale di Velletri ha annullato il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di una dipendente del settore sanitario per non essersi sottoposta al vaccino Covid in violazione degli artt. 32 e 4 Cost, degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, condannando il datore di lavoro alla restituzione delle retribuzioni per tutto il periodo di sospensione.

La donna asseriva che la normativa introdotta nel 2021 fosse sostanzialmente incostituzionale.

 Questa la decisione del giudice Veronica Vaccaro che ha accolto il ricorso della lavoratrice ed ha evidenziato alcuni elementi che non passano inosservati, come il fatto che il “siero” sia “inefficace”.

L’analisi tecnico-scientifica seguita dal Tribunale è nata dalla distinzione tra prevenzione della malattia e prevenzione dell’infezione, ricordando come “nel caso specifico della malattia COVID-19, malattia determinata dall’infezione dell’agente infettivo Sars Cov-2. In questo caso si sono adottati vaccini specifici autorizzati per la prevenzione della malattia Covid-19 ma non della trasmissione del virus Sars Cov-2”.

A tale risultato si è giunti attraverso l’analisi dei documenti ufficiali di EMA, di AIFA e delle schede tecniche dei vaccini (ove non si prevede tra le indicazioni terapeutiche la prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2), in base ai quali essi potevano -e possono- essere utilizzati a carico del SSN per la sola prevenzione della malattia Covid-19 e non per la prevenzione della trasmissione del virus Sars Cov-2.

Ed infatti ad oggi nel nostro paese non esistono  medicinali/vaccini con indicazioni in scheda tecnica che prevedano la prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2, per cui l’utilizzo di tali farmaci per la prevenzione del virus è stato fatto OFF LABEL (ossia l’impiego di medicinali per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata in scheda tecnica), ma senza alcuna autorizzazione preventiva a tale tipo di utilizzo.

Inoltre, i vaccini “non potevano essere somministrati sui guariti”, poiché questi ultimi non venivano mai citati nelle relative schede tecniche come possibili destinatari della vaccinazione. Ragion per cui la sospensione è illegittima, in quanto la norma del 2021, il cosiddetto obbligo vaccinale esteso progressivamente a tutte le categorie, si basava su “finalità che sono risultate insussistenti in termini tecnico-scientifici per l’inefficacia dei vaccini a prevenire la trasmissione dell’infezione”.

L’azienda è adesso obbligata a risarcire la sanitaria perché la sospensione è avvenuta in base a una normativa in contrasto con gli articoli 4 e 32 della Costituzione, con gli articoli 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e con l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

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Giudiziaria

Sentenza amianto killer: difesa condannata

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Roma – Amianto killer nelle navi della Marina: la Difesa condannata in via definitiva a risarcire 400mila euro la famiglia di Michele Cannavò morto di mesotelioma.

La vittima è stata esposta senza protezione per 34 anni nei cantieri e sulle navi .

Una nuova, pesante condanna, appena passata in giudicato, quindi definitiva, per il Ministero della Difesa: il Tribunale Civile di Roma ha stabilito un risarcimento di circa 400mila euro in favore dei familiari di Michele Cannavò, motorista navale della Marina Militare, deceduto a causa di un mesotelioma pleurico provocato dall’esposizione prolungata all’amianto.

Cannavò, originario della provincia di Catania, e residente a Siracusa, ha servito per 34 anni lo Stato tra il servizio militare e civile, operando in ambienti contaminati e privi di adeguate protezioni. Imbarcato su diverse unità navali – tra cui la Nave Albatros e il MOC 1201 – e impiegato nell’Arsenale Militare di Augusta, è stato quotidianamente a contatto con fibre di amianto: nei motori, nei corridoi, nei rivestimenti delle condotte, fino agli stessi ambienti di vita delle navi.

Un’esposizione continua, intensa e silenziosa, che gli è costata la vita. La diagnosi è arrivata nel 2019. La morte, appena due mesi dopo.L’INAIL ha riconosciuto il nesso causale tra l’infermità e le mansioni svolte in Marina, nel periodo del servizio civile. Una conferma ulteriore della gravità della negligenza istituzionale.

“Finalmente giustizia per la famiglia Cannavò” – commenta Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale dei familiari – “Questo risarcimento non potrà restituire Michele ai suoi cari, ma rappresenta un passo in avanti verso la tutela delle vittime e la bonifica definitiva dell’amianto da navi e arsenali militari.”

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Giudiziaria

Inchiesta Camaleonte: assolti gli imprenditori Luca e il dirigente di polizia Giudice

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Cade in primo grado l’impianto dell’inchiesta Camaleonte che ha coinvolto gli imprenditori Luca accusati di rapporti con clan mafiosi.

Il presidente del collegio penale Miriam D’Amore ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Sono stati assolti il fondatore del gruppo Salvatore Luca, il figlio Rocco, il fratello Francesco, il genero Francesco Gallo, la moglie Concetta Lo Nigro, la figlia Maria Assunta Luca e la cognata Emanuela Lo Nigro. Tutti gli imputati hanno  respinto sempre l’accusa di legami con la mafia. I Luca si sono dichiarati, invece, vittime e hanno sostenuto che il loro patrimonio era frutto del lavoro. Lacrime,commozione e abbracci tra i componenti della famiglia Luca alla lettura del dispositivo di sentenza.

E’ stato assolto anche il dirigente di polizia Giovanni Giudice, che ha rinunciato alla prescrizione maturata. Era accusato di aver favorito i Luca, tesi sempre respinta.

La prescrizione, con esclusione dell’unica aggravante, è stata decisa per l’ altro poliziotto coinvolto Giovanni Arrogante. 

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Giudiziaria

Assolto dall’accusa di danno erariale per 3 mln

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Il Dott. L.N. è un dirigente di terza fascia della Regione Siciliana che, a partire dal 2018 sino alla cessazione dell’incarico, ha svolto le funzioni di responsabile dell’unità operativa “Potenziamento delle attività produttive” dell’IPA di Palermo.

Nell’ambito dell’incarico, il Dott. L.N. si è occupato di finanziamenti comunitari in favore delle imprese siciliane  (c.d. misura 121). Con atto di citazione, la Procura Regionale della Corte dei Conti gli ha contestato in solido con altri funzionari e dirigenti della Regione Siciliana, un danno di oltre 3 milioni di euro.

E’ stato contestato al dott. N. di aver consentito, pur in presenza di gravi irregolarità progettuali, alla società dei fratelli D.L. di conseguire un contributo pubblico pari ad euro 3.133.015,98  che era stato stanziato ai fini dell’ammodernamento tecnologico di un mattatoio esistente per bovini, ovini e suini, ubicato in Monreale (PA).

La Procura Regionale ha contestato al Dott. N. di aver ritardato i controlli volti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere di ammodernamento del mattatoio consentendo, per questa via, ai titolari dell’impresa di installare – prima delle verifiche previste – taluni macchinari che avrebbero costituito dei “meri simulacri”, ovvero riproduzioni non funzionanti di alcune attrezzature oggetto del finanziamento.

Il Dott. L.N., pur consapevole delle irregolarità in questione, avrebbe attestato, secondo la Procura Regionale, la regolare attuazione dell’iniziativa progettuale una volta effettuato personalmente i controlli sopra citati.Il Dott. L.N. ha dunque conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.I legali del Dott. N. hanno evidenziato come il lieve ritardo nella effettuazione delle verifiche previste era stato determinato dall’enorme carico di lavoro che gravava sull’Unità Operativa che seguiva, a quel tempo, ben 30 progetti riconducibili alla misura 121 (cui corrispondevano ben 30 verifiche in loco) e che risultava, altresì, impegnata in relazione alla attuazione di altri finanziamenti comunitari.

Non vi era, quindi, alcuna volontà di favorire indebitamente la Società che aveva fatto richiesta di sovvenzioni. I legali del dott. N. hanno sottolineato come non potessero ravvisarsi profili di dolo o di grave colpevolezza dalle risultanze del controllo effettuato presso il mattatoio.

I controlli, infatti,  sono stati concentrati sull’impianto di macellazione che costituiva l’elemento centrale del progetto sottoposto a finanziamento; impianto perfettamente funzionante.

I difensori hanno evidenziato come le attrezzature indicate dalla Procura come non  funzionanti costituissero dei macchinari secondari, che nulla avevano a che vedere con le linee di macellazione e, dunque, con le opere principali del progetto ammesso a finanziamento.I medesimi legali hanno, inoltre, evidenziato che non era possibile pretendere che i verificatori regionali accertassero il funzionamento di ogni singolo macchinario, data la considerevole estensione dell’iniziativa progettuale.In ogni caso, hanno osservato gli stessi difensori,  il dott. N. e gli altri funzionari si sarebbero trovati in “una situazione di errore scusabile”, in ragione dei sofisticati artifici e raggiri che sarebbero stati perpetrati dai titolari dell’impresa destinataria del finanziamento pubblico.In totale adesione ai rilievi difensivi degli Avv.ti Rubino e De Marco Capizzi, la Corte dei Conti ha pronunciato sentenza di assoluzione nei riguardi nel Sig. L.N., non ravvisando alcuna condotta colpevole.

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Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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