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Giudiziaria

Aveva il covid e ha perso il concorso: riammessa

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Una giovane laureata di anni 29 residente a Palermo ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, volto alla copertura di 1.858 posti per consulenti alla protezione sociale, bandito dall’I.N.P.S. nell’ottobre del 2020.

Il suddetto concorso prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale finale. La Dott.ssa G.P., avendo superato la prova preselettiva, veniva ammessa alla prima delle due prove scritte, tuttavia, nel giorno immediatamente precedente alle date di svolgimento della suddetta prova, la candidata accusava dei sintomi riconducibili alla malattia del Covid-19. Ed in effetti, a seguito di un esame tramite tampone antigenico, la stessa risultava positiva al Covid-19.

Visto il proprio stato di salute, alla concorrente risultava impossibile recarsi a Roma per l’espletamento della prova d’esame in parola, pertanto, con PEC inviata all’I.N.P.S., la stessa richiedeva il differimento della propria prova scritta, allegando anche la documentazione medica comprovante la sua positività al Covid-19.

Tuttavia, l’I.N.P.S., sempre a mezzo PEC, rigettava la richiesta di differimento inviata dalla Dott.ssa G.P., informandola che “non sono previste date suppletive per le prove concorsuali in esame”.

In seguito alle determinazioni prese dall’I.N.P.S., la dott.ssa G.P. non ha potuto partecipare alla prima prova scritta, e per tale mancata partecipazione, la stessa si è vista esclusa dal concorso in parola. Alla luce di tale estromissione la concorrente, difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha impugnato innanzi al T.A.R. Lazio gli atti del suddetto ricorso. In particolare gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, hanno dedotto l’illogicità e l’irragionevolezza della mancata previsione da parte dell’I.N.P.S. di prove suppletive idonee a garantire la partecipazione al concorso, anche per quei candidati sottoposti ad isolamento domiciliare in ragione della loro positività al Covid-19. Com’è noto infatti, i soggetti positivi al Covid-19 al fine di evitare la possibile diffusione della malattia, sono tenuti per legge a porsi in isolamento domiciliare e a rispettare specifiche condotte di prevenzione del tutto incompatibili con l’utilizzo di mezzi pubblici o con la partecipazione ad una prova concorsuale.

Il T.A.R. Lazio, ha accolto la domanda cautelare proposta dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha disatteso la tesi difensiva dell’I.N.P.S., ritenendo che la cessazione dello stato di emergenza inerente alla pandemia da Sars-Cov2, non faccia venir meno l’obbligo delle Amministrazioni di disporre delle prove suppletive per i soggetti sintomatici o accertatamente positivi al Covid-19.

Dunque, per l’effetto della succitata ordinanza, la dott.ssa G.P. potrà svolgere la prova d’esame a cui non ha potuto partecipare in ragione della propria positività al coronavirus

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Giudiziaria

Emessi 13 provvedimenti di misure di prevenzione

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Il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso tredici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.Sette provvedimenti riguardano l’ammonimento di soggetti che si sono resi autori di violenza domestica, minacce, percosse e lesioni personali nei confronti di conviventi ed ex compagne. Cinque provvedimenti di avviso orale sono stati emessi nei confronti di soggetti che, a vario titolo, si sono resi autori di reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 39enne di Niscemi, il quale in stato di ubriachezza si è reso autore di episodi di violenza all’interno di un bar. Allo stesso è stato vietato l’accesso e lo stazionamento ai pubblici esercizi del centro storico per un periodo di due anni. Inoltre, su proposta del Questore, è stata irrogata dall’Autorità giudiziaria anche una misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto resosi autore di reiterati maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi. Con i provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore i predetti sono stati tutti invitati a cambiare condotta.

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Giudiziaria

Esposto all’amianto: riconosciuti i benefici contributivi

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Catania – La Corte di Appello di Catania, ha condannato l’INPS a riconoscere la rivalutazione contributiva di Francesco Castorina, uno dei tanti lavoratori del Petrolchimico di Priolo-Augusta esposti alle fibre di amianto.

Castorina, originario di Catania e residente ad Augusta, dal 1984 ha lavorato per 35 anni come addetto alla manutenzione presso lo stabilimento del Polo Petrolchimico di Priolo-Augusta. In quel periodo l’amianto era un materiale comunemente utilizzato e veniva impiegato in varie parti degli impianti industriali. Di conseguenza, l’uomo aveva respirato le fibre killer aerodisperse nell’ambiente, senza essere tutelato adeguatamente. Quanto alle bonifiche, è emerso che vennero eseguite ben oltre l’entrata in vigore della Legge n. 257/1992 che prevedeva la tutela dei lavoratori esposti all’asbesto.

Ed è stata proprio la questione della durata dell’esposizione oltre il 1992, l’oggetto principale del braccio di ferro tra l’uomo e l’INPS perché l’operaio, dopo aver fatto richiesta del riconoscimento dei benefici pensionistici per l’esposizione all’amianto, negati dall’ente di previdenza, è andato poi in pensione con “Quota 100” percependo una rendita inferiore rispetto a quella a lui spettante. Nel 2020 la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa che ha riconosciuto il diritto di Castorina alla rivalutazione contributiva. Decisione contestata dall’INPS che ha portato la vicenda presso la Corte di Appello di Catania che ha condannato l’ente e confermato il diritto dell’operaio alla rivalutazione contributiva consentendogli di ottenere la compensazione economica che gli spettava per gli anni di lavoro a contatto con la “fibra killer”.

Questa vittoria è il risultato di anni di impegno e dedizione nel difendere i diritti dei lavoratori esposti sul posto di lavoro – dichiara Ezio Bonanni, legale dell’operaio e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto che sottolinea – “continueremo a lottare per garantire giustizia e equità per tutti i lavoratori che si trovano in situazioni simili. La nostra speranza è che questa sentenza possa servire da precedente importante per futuri casi simili, promuovendo una maggiore consapevolezza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Tutti i lavoratori che hanno prestato servizio presso il polo Petrolchimico dovrebbero vedere riconosciuti i benefici amianto, almeno quelli esposti fino al 2000. E’ assurdo dover ricorre alle vie legali, sottostare a lungaggini burocratiche, per ottenere giustizia” – aggiunge Castorina.

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Morte Vittoria Caruso:Pm cambia ipotesi reato in omicidio stradale

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Una sostanziale modifica al capo d’imputazione. Questa mattina, al Tribunale di Gela, il procuratore capo Lucia Musti (subentrata alla titolare del fascicolo, la dottoressa Scuderi) ha cambiato l’ipotesi di reato da omicidio volontario a omicidio stradale nel processo a Gaetano Vizzini, il 23enne di Catania che il 17 marzo 2019 effettuò un testa coda a 120 chilometri orari, provocando la morte dell’amica 15enne Vittoria Maria Caruso, seduta sui sedili posteriori dell’auto.

La famiglia della ragazza è assistita da Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime stradali, e sta seguendo il procedimento penale con il legale fiduciario di Giesse Rita Parla.

“Quella del pubblico ministero è stata una scelta importante – spiega Diego Ferraro, responsabile Giesse ad Agrigento – Soprattutto perché ha chiarito che per questo tipo di condotta serve una pena sì seria ma all’interno di un corretto inquadramento giuridico. Il rischio, infatti, è quello di arrivare in Cassazione e vedersi annullare la probabile sentenza di condanna per un’ipotesi di reato sbagliata. Dopo aver modificato il capo d’imputazione, il giudice ha quindi rinviato all’udienza del 17 aprile in cui l’imputato potrà decidere se andare a giudizio o scegliere un rito alternativo”.

L’incidente avvenne poco dopo le 22 sulla strada statale 117 Contrada Farello a Gela. Vizzini, alla guida della Fiat Panda della madre, imboccò una strada chiusa al traffico in direzione del cimitero di Farello. In auto, insieme a lui, altri tre ragazzi tra cui appunto Vittoria. Dopo aver raggiunto i 120 chilometri orari, Vizzini tirò il freno a mano, sterzando a sinistra ed effettuando un testa coda.

“Giunto a circa 30 metri da uno spartitraffico centrale effettuava un’improvvisa e, quasi certamente, volontaria sterzata verso sinistra in moto libero – si legge nella perizia dell’ingegner Mauro Trombetta, consulente tecnico della Procura – Tale manovra innescava un moto di imbardata, favorito anche dall’avanzatissimo stato di usura dei suoi pneumatici ed il successivo e repentino ribaltamento a destra dopo aver percorso oltre 13 metri in scarrocciamento”.

A posteriori, quando i ragazzi vennero trasportati in ospedale, si scoprì che Vizzini era sotto l’effetto di alcol (0,46 grammi per litro) e sostanze stupefacenti (cannabis). Rimasero tutti illesi a parte Vittoria che, purtroppo, riportò ferite che si dimostrarono fatali.

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Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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