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Giudiziaria

Il C.G.A. per la Regione Siciliana conferma condanna dell’Arma dei Carabinieri

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I.M. originario di Casabona (CZ), di 59 anni , nella qualità di Luogotenente in servizio al NORM di Canicattì, in data 6 marzo 2008, a seguito di una determinazione del Comando Legione Carabinieri Sicilia veniva nominato Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì e contestualmente gli veniva riconosciuto il diritto ad avere assegnato l’alloggio di servizio presso la Caserma che avrebbe diretto.

In ragione di ciò, veniva attribuito al Comandante dei Carabinieri un alloggio che, tuttavia, versava in un chiaro stato di abbandono e che, pertanto, necessitava di opere di ristrutturazione.

A fronte dell’oggettivo stato di incuria in cui si trovava l’alloggio attribuitogli, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì si vedeva costretto a dover ricercare personalmente un alloggio, nonostante la sussistenza del diritto in capo allo stesso a risedere nell’alloggio di servizio.

Si precisa, inoltre, come, più volte e in diverse occasioni, il Comandante dei Carabinieri avesse invitato il Comando Regionale dei Carabinieri Sicilia a procedere all’assegnazione di un alloggio di servizio presso il territorio di Canicattì, prevendo, altresì, che i costi di locazione fossero a carico dell’Amministrazione.

Ebbene, a distanza di 8 anni dal sorgere del diritto all’assegnazione, l’Amministrazione, segnatamente in data 1 gennaio 2016, con un proprio atto revocava la precedente concessione di alloggio e provvedeva ad attribuire al Comandante un alloggio fuori caserma sito nel territorio di Canicattì.

Sicché, solamente in data 3 marzo 2016 il Comandante dei Carabinieri conseguiva finalmente la piena disponibilità dell’alloggio di servizio che gli sarebbe dovuto spettare fin dalla data del conferimento dell’incarico, ossia dal 6 marzo 2008.

Pertanto, quest’ultimo, richiedeva all’Arma il ristoro delle spese di locazione sostenute dalla data del 6 marzo 2008 fino al giorno dell’effettiva assegnazione dell’alloggio di servizio.

A fonte dell’inerzia dell’Amministrazione, il Comandante dei Carabinieri, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva un ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia- Palermo chiedendo il riconoscimento del danno subito e la condanna dell’Arma dei Carabinieri al relativo risarcimento.

In giudizio, l’Avv. Rubino dimostrava la fondatezza del diritto al godimento dell’alloggio di servizio in capo al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì, evidenziando l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Arma, la quale da un canto aveva assegnato un alloggio non fruibile in quanto in totale stato di abbandono e da un altro canto la stessa Arma non si era attivata per ricercare ed assegnare un alloggio “fuori caserma” al Comandante dei Carabinieri.

Per tali ragioni l’Avv. Rubino dimostrava la fondatezza della pretesa risarcitoria vantata dal proprio assistito contro il Comando Regione Carabinieri Sicilia e volta ad ottenere la condanna dell’Arma al pagamento delle somme sostenute a titolo di locazione.

Il T.A.R. Sicilia – Palermo con sentenza dell’1 febbraio 2022, in accoglimento del ricorso proposto dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Canicattì, con il patrocinio dell’avv. Rubino, ha riconosciuto il dovere dell’Arma di garantire al ricorrente la pronta disponibilità dell’alloggio di servizio ed ha condannato l’Arma dei Carabinieri a risarcire al militare il danno dallo stesso subito in ragione del ritardo nell’assegnazione dell’alloggio fuori caserma, ottenuto solamente otto anni dopo dalla richiesta.

Avverso tale decisione il Comando Legione Carabinieri Sicilia proponeva appello, chiedendone la riforma previa sospensione degli effetti.

Nel giudizio di appello proposto dall’Arma si è dunque costituito il militare con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, confutando le doglianze dell’Arma dei Carabinieri secondo cui il diritto all’assegnazione agli alloggi di servizio sussisterebbe unicamente nell’ipotesi in cui detti alloggi fossero “esistenti”.

Invero, gli Avv.ti Rubino e Piazza dimostravano in giudizio non solo che l’alloggio fosse esistente, ma che lo stesso non poteva essere occupato dal Comandante per cause imputabili esclusivamente all’Arma, dal momento che l’immobile versava in totale stato di abbandono non essendo state effettuate le necessarie opere di ristrutturazione.

In fase cautelare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza del 5 maggio 2022, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata ed infine con sentenza del 4 gennaio 2023 ha respinto l’appello proposto dal Comando Legione Carabinieri Sicilia, confermando la sentenza resa dal T.A.R., e condannando l’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali.

A questo punto, l’Arma dei Carabinieri dovrà offrire al ricorrente una somma adeguata ai canoni locativi corrisposti dal militare per gli otto anni durante i quali lo stesso ha alloggiato, a proprie spese, in altra abitazione. Diversamente, in mancanza di accordo tra le parti, il militare potrà agire in giudizio per ottenere dall’Arma l’esecuzione coattiva della sentenza

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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