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Giudiziaria

La bambina era suggestionata: cadono le accuse contro un padre accusato di violenza

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Assolto perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara con a latere Manfredi Coffari e Fulvia Veneziano, nei confronti di un quarantacinquenne di Villaseta accusato di violenza sessuale sulla figlia di quattro anni. Un uomo che era stato rinviato a giudizio nel luglio 2020.

Protagonista della vicenda giudiziaria un quarantacinquenne di Villaseta al quale, appunto, nel gennaio dell’anno scorso, è stato notificato il provvedimento del gip Stefano Zammuto che gli intimava di restare distante dalla bambina, sua figlia, che – secondo l’accusa – avrebbe toccato nelle parti intime. L’indagine è partita dalle denunce della madre della bambina, ex moglie dell’indagato.

 Sia il pm Maria Barbara Cifalinó che il difensore dell’imputato, l’avvocato Santo Lucia, avevano chiesto l’assoluzione sostenendo che le dichiarazioni della madre della bambina non fossero attendibili e che la stessa piccola fosse stata suggestionata. da agrigentonotizie

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Giudiziaria

Condanna per l’Assessorato alla salute

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Palermo – Il dr. M.L. quale Dirigente medico dell’area Interdipartimentale 5 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana era stato indagato ed imputato in un procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Gela, in concorso con altri, perché, nelle rispettive qualità, attestavano falsamente, secondo la prospettazione del Pm in calce al Decreto Dirigenziale, relativo all’accreditamento istituzionale di una RSA, il possesso di tutti i requisiti previsti dal D.A. di riferimento.

A conclusione dell’udienza preliminare del 21 febbraio 2020, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Gela pronunciava sentenza con cui dichiarava il non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Peraltro, anche in sede disciplinare il procedimento, per gli stessi fatti, veniva archiviato dall’amministrazione regionale.

Il dr. M.L., giudicato assolto dai reati contestati, richiedeva all’Amministrazione di appartenenza – Assessorato della Salute della Regione Siciliana – il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ma tuttavia l’amministrazione regionale, in ragione del parere negativo reso dall’Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, negava il rimborso richiesto.

A questo punto il dr. M.L., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l’Assessorato Regionale della Salute, evidenziando l’erroneità del diniego reso dall’Amministrazione regionale e deducendo di contro la sussistenza dei presupposti di legge per la liquidazione e la corresponsione degli importi richiesti e chiedendo la condanna al pagamento di quanto spettante.

Gli avv.ti Rubino e Piazza contestavano il parere dell’Avvocatura dello Stato, la quale, anziché limitarsi ad operare una valutazione sulla congruità della parcella, aveva reso una autonoma valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale, definitosi, lo si ribadisce, in udienza preliminare con l’assoluzione del dr. M.L. “perché il fatto non costituisce reato”.

Con sentenza del 5 giugno scorso il Tribunale di Palermo ha integralmente accolto l’azione promossa dagli avv.ti Rubino e Piazza, condannando l’Assessorato regionale della Salute al pagamento di quanto richiesto, oltre le ulteriori spese giudiziali.

Segnatamente, il Tribunale, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha affermato che nel caso specifico “non è possibile addebitare al ricorrente alcuna responsabilità, non solo penale, ma finanche disciplinare” e per l’effetto non può negarsi il diritto del dr M.L. al rimborso delle spese legali sostenute in sede penale.

Per effetto dell’accoglimento dell’azione promossa, l’Assessorato regionale della Salute sarà costretto a rimborsare le richieste al dr. M.L. e le ulteriori spese giudiziali.

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Giudiziaria

Il Tar rileva la legittimita’ degli atti dei Consorzi di bonifica

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Palermo – Nel 2017, il Legislatore Regionale Siciliano a distanza di ben 17 anni dall’istituzione dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 5/2014, procedeva alla ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività, disponendo l’accorpamento degli 11 Consorzi esistenti in due macrostrutture, ossia il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.

Predisposti tutti gli atti propedeutici all’attuazione dell’importante riforma la Giunta Regionale adottava lo schema tipo di Statuto e il Regolamento di organizzazione.

Approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana lo schema tipo dello Statuto e del Regolamento di organizzazione veniva sancita la formale costituzione sia del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

Ebbene, lamentando un asserito pregiudizio derivante dall’accorpamento dei Consorzi di Bonifica, i Dirigenti e i Capi di Settore del Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, tra cui l’Ing. Pieralberto Guarino, impugnavano innanzi al Tar Sicilia – Palermo gli atti propedeutici e quelli connessi agli atti di costituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, per ottenerne la declaratoria di nullità.

Al fine di resistere a tale azione, si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale con il patrocinio dell’Avvocato Giuseppe Ribaudo.

Nel corso del processo, gli Avv.ti Rubino e Ribaudo, deducevano, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse a ricorrere, rilevando come i ricorrenti non avrebbero potuto considerarsi titolari di alcuno interesse ad agire, non avendo subito alcuna modifica della loro posizione giuridica ed economica in ragione dell’avvenuto accorpamento dei vari Consorzi.

Entrambe le difese dei Consorzi rilevavano, inoltre e nel merito, l’infondatezza di tutti gli assunti volti a sostenere la nullità di tutti gli atti e dei provvedimenti deliberativi ed istitutivi dei Consorzi, non potendo in alcun modo configurarsi nessuna delle ipotesi di nullità degli atti e dei provvedimenti amministrativi come sancite dell’art. 21 septies, della L. n. 241/90.

Con sentenza del 29 maggio 2023, il Tar –Palermo, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Ribaudo, ha rigettato il ricorso proposto dall’Ing. Pieralberto Guarino e dagli altri ricorrenti, dichiarandolo in parte improcedibile e in parte inammissibile. Infine, il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.

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Giudiziaria

Spese di notifica per le multe stradali: importante vittoria di Federconsumatori Sicilia

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Palermo -Ennesima vittoria di Federconsumatori Sicilia e di un suo associato, questa volta di Altofonte, che hanno ottenuto dal Giudice di Pace di Palermo l’annullamento di una cartella esattoriale per una contravvenzione al Codice della Strada. La vicenda, apparentemente comune e banale, in realtà è molto importante perché segna la fine di una prassi sbagliata e vessatoria che quasi tutti i Comuni italiani mettono in atto ai danni dei cittadini consumatori.


In pratica, anche se il cittadino aveva pagato la multa nei 5 giorni previsti per ottenere lo “sconto” del 30% sull’importo da versare, non aveva pagato anche le spese amministrative e quelle di notifica tramite posta, per un importo complessivo di appena 13,10 euro.


Il Comune di Altofonte, seguendo una prassi errata ma molto diffusa in Italia, ha ritenuto che questo pagamento “incompleto” non bastasse a estinguere la sanzione. Di conseguenza ha applicato l’ulteriore sanzione nei confronti del cittadino.


Una prassi sbagliata e illegittima, come ha dimostrato l’avvocato Fabio Pernice dello sportello regionale di Federconsumatori Sicilia che, assistendo il cittadino associato nel suo ricorso al Giudice di Pace, ha ottenuto la cancellazione di ogni ulteriore sanzione e ha condannato il Comune di Altofonte al pagamento delle spese legali.


“La vicenda è emblematica – spiega il presidente di Federconsumatori, Alfio La Rosa – perché questa prassi è diffusissima in tutta Italia. Solo la competenza del nostro avvocato ha permesso al consumatore di ottenere giustizia davanti al Giudice di Pace: senza la nostra assistenza avrebbe dovuto pagare una sanzione per una multa già pagata, tra l’altro entro i primi 5 giorni dalla notifica”.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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