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Giudiziaria

Mascherine per bimbi non conformi, sequestro della Guardia di Finanza

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Ingente sequestro di mascherine FFP2, da parte della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell’ambito del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale. Individuate 4.150 mascherine, ingannevolmente pubblicizzate come pediatriche, corredate di 4.150 confezioni recanti il marchio “CE” apposto in maniera illegittima, pronte per essere immesse sul mercato in frode al commercio, in assenza della documentazione attestante il superamento dei prescritti test di laboratorio.Nello specifico, i militari a seguito di attività info-investigativa, hanno compiuto un accesso ispettivo presso la sede di un’attività commerciale a Caltanissetta. La perquisizione ha confermato l’analisi di rischio effettuata dai finanzieri, rinvenendo e sottoponendo a sequestro probatorio d’urgenza le mascherine che sembrerebbero prive dei requisiti previsti per l’apposizione del marchio “CE”, destinate alla vendita come dispositivo di protezione pediatrico, immesse in commercio in circostanze tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione di acquistare un prodotto certificato da destinare ai bambini quando invece, le mascherine FFP2, essendo dei D.P.I ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono destinati ad un pubblico di lavoratori.L’utilizzo dei dispositivi da parte di bambini, in aperto contrasto con quanto stabilito all’articolo 5 del Regolamento UE 2016/425, sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, dove al punto 1.3.1 – adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore – si fa riferimento all’obbligo di progettare i D.P.I. in modo tale da renderli adattabili alla tipologia di utilizzatore che, come chiarito da organismi accreditati a livello europeo, nello specifico la ASPHER e la European Academy of Paediatrics, non può essere un pubblico di bambini, in quanto gli stessi dovrebbero utilizzare soltanto mascherine di tipo chirurgico considerato che l’uso di mascherine facciali filtranti è modellato sugli adulti.

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Flash news

La Procura di Palermo chiede la condanna a sette anni per Rosario Crocetta

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Avrebbe favorito la compagnia Ustica lines con un bando ad hoc per il servizio di collegamento marittimo con le isole minori in cambio di tangenti: con questa accusa oggi la Procura di Palermo ha chiesto la condanna dell’ex presidente della Regione Rosario Crocetta a 7 anni di reclusione, a 6 anni e 6 mesi invece , per l’armatore Ettore Morace e per l’allora collaboratore di Crocetta Massimo Finocchiaro.

La Procura ha chiesto anche una multa di 400 mila euro per la compagnia marittima Liberty Lines. La tesi sostenuta dall’accusa è che l’allora presidente della Regione in cambio di tangenti avrebbe creato il bando a misura per la compagnia marittima di Morace in modo che potesse mantenere il monopolio dei traghetti per le isole minori.

Nelle more arrivò la proroga del servizio nel 2017, favore ricambiato da Morace con un contributo elettorale di 5 mila euro destinato a il movimento politico dell’ex presidente della Regione. Il processo riprende tra un mese.

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Giudiziaria

Resta in vigore il calendario venatorio stilato dalla Regione Siciliana per la stagione 2024/2025

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Palermo – Il Presidente del TAR-Palermo ha emesso un decreto con il quale ha rigettato la richiesta di misura cautelare proposta dal Legambiente Sicilia e da altre associazioni ambientaliste.  Rimarrà in vigore il calendario venatorio stilato dalla Regione Siciliana per la stagione 2024/2025.

Nel 2024, le Associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, l’Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, la LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia lamentando l’asserito stato di emergenza e di crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della Regione Siciliana hanno proposto un ricorso avanti al TAR-Palermo, onde ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del D.A. n. 52.

Con il D.A. del 17 luglio 2024, l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio per la corrente stagione 2024-2025, prevedendo un calendario con cui ha autorizzato: l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 alle specie Colombaccio e Tortora selvatica ; l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre anziché dal 1° ottobre 2024; il prelievo per le specie Quaglia, Beccaccia e Cinghiale.

Avverso questa azione e al fine di intervenire in giudizio, si sono costituite le Associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, con il patrocinio dell’Avv. to Alfio Barbagallo,  la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia e la Regione Sicilia- Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, difesa dall’Avvocatura dello Stato, che hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti, nonché la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare ex art. 56 cpa.

Gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno eccepito come, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico.

Inoltre, i difensori hanno rilevato l’infondatezza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto essendosi già quasi pienamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravita e urgenza richiesti per la concessione della misura cautelare. 

Infine, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno rilevato come le censure sollevate dalle associazioni ricorrenti in merito al calendario venatorio 2024-2025, riproponevano le medesime doglianze con cui è stato impugnato il Calendario venatorio della scorsa stagione 2023-2024, il quale è stato definito con la sentenza del TAR- Palermo n. 388/2024  che ha ritenuto infondate dette censure. 

Con decreto del 10.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, Barbagallo e dall’Avvocatura dello Stato, il Presidente TAR-Palermo, Sez. III, ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto residuerebbe solamente la giornata dell’11 settembre 2024 non possono considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di una misura cautelare di cui all’art. 56 cpa, potendosi invece ormai attendere la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio fissata per la data del 25 settembre 2024. 

Con il decreto il Presidente del TAR-Palermo ha rigettato l’istanza cautelare formulata dalla associazioni ambientaliste ricorrenti  e rimarrà in vigore il calendario venatorio stilato dalla Regione Siciliana per la stagione 2024/2025

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Giudiziaria

Il Tar sospende il concorso dell’Asp di Agrigento

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Palermo – Nel 2022 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha bandito un concorso pubblico volto alla copertura – a tempo indeterminato – di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui n. 7 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cat. D.

Dopo la prima prova scritta l’ASP di Agrigento rendeva pubblico l’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova pratica. 

Alcuni dei candidati risultati non idonei alla prova scritta, lamentando  la sussistenza di alcuni vizi afferenti la regolare composizione della Commissione esaminatrice e comportanti la possibile caducazione dell’intera procedura concorsuale, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, hanno proposto un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione d’esame. 

Con Decreto del Presidente della Regione, in conformità al parere vincolante del 20.05.2023 reso dal CGARS, veniva accolta la misura cautelare richiesta dai ricorrenti, disponendo la sospensione di tutti atti impugnati. 

L’ ASP di Agrigento, con successiva delibera, ha proceduto anche all’approvazione della graduatoria finale del concorso e, pertanto, avverso tale provvedimento i ricorrenti, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia hanno proposto motivi aggiunti al ricorso straordinario. 

A questo punto, l’ASP di Agrigento ed alcuni controinteressati (candidati vincitori) difesi dagli avv. Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino hanno chiesto la trasposizione del predetto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo e, conseguentemente, il giudizio veniva incardinato innanzi al TAR-Palermo. 

Nell’ambito di tale giudizio gli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto hanno censurato l’illegittimità degli atti adottati dalla Commissione d’esame in ragione di alcuni elementi incidenti proprio sull’imparzialità della detta Commissione d’esame. 

Segnatamente, veniva rappresentato in giudizio che un Commissario – il dr. Antonio Nobile -, prima di essere nominato quale componente della Commissione esaminatrice, aveva preso parte alle consultazioni celebratesi per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Ravanusa, risultando altresì eletto quale Consigliere Comunale; ed ancora, che il Presidente della Commissione – il dr. Angelo Trigona – successivamente a tale nomina, era stato nominato Assessore nel Comune di Licata.   

In ragione di quanto sopra, gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto hanno dunque rilevato che i suddetti componenti della commissione esaminatrice non avrebbero potuto svolgere, contemporaneamente entrambe le predette funzioni, ovvero quella di commissari d’esame e di politici, con conseguente illegittimità sia della composizione della Commissione esaminatrice che degli atti da quest’ultima adottati.

Con ordinanza  del 6 settembre 2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto, il TAR ha osservato che in ragione degli incarichi politici ricoperti in due comuni dell’Agrigentino dai due componenti della Commissione giudicatrice debba considerarsi sussistente una stretta connessione territoriale tra l’area di attività dell’Ente che ha indetto il concorso (ASP di Agrigento) e l’ambito in cui i suddetti Commissari esercitano l’attività politica, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a  garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti.  

Pertanto, il TAR – Palermo, con la predetta ordinanza ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati afferenti il concorso, fissando l’udienza di trattazione del merito del ricorso all’udienza del 5 dicembre 2024.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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