Seguici su:

Giudiziaria

Perseguitava la ex compagna: condannato

Pubblicato

il

Enna – Condannato per atti persecutori nei confronti della ex. A conclusione delle indagini condotte dalla Polizia -Squadra Mobile della Questura di Enna – il Tribunale ha condannato un ennese alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della sua ex convivente. L’uomo ha patteggiato la pena e parteciperà a specifici percorsi di recupero disposti dall’Ufficio Esecuzioni Penali.

I fatti risalgono al 2021, quando la donna maltrattata ha denunciato alla Squadra Mobile di Enna che il suo ex compagno, durante la lunga storia finita da poco, l’aveva sottoposta a maltrattamenti, offese, ingiurie, sofferenze, privazioni ed umiliazioni del tutto incompatibili con le normali condizioni di vita di una coppia e che, dopo la fine della relazione, aveva cercato di riconquistarla con frasi amorose e regalandole fiori ma, non essendoci riuscito, l’aveva minacciata di pubblicare sui social alcuni video a sfondo sessuale che li ritraevano.

Come se non bastasse, la donna scopriva, nel corso di un controllo presso un meccanico, che era stato installato a sua insaputa un localizzatore GPS collegato ad una scheda sim nella parte inferiore della sua autovettura; e così i poliziotti della Squadra Mobile, seguendo le direttive della Procura ennese, perquisivano l’abitazione dell’ex compagno della donna, trovando le confezioni di un rilevatore GPS ed una scheda sim che richiamavano esattamente il dispositivo e la scheda rinvenuti sotto l’autovettura della donna ed un applicativo sul telefono dell’uomo attraverso il quale monitorava in tempo reale gli spostamenti della macchina della sua ex compagna.

Per questi fatti la Squadra Mobile di Enna ha denunciato l’uomo in Procura per stalking e maltrattamenti nei confronti della donna. Nonostante ciò, qualche giorno dopo, la vittima aveva notato di essere piantonata, in piena notte, dal suo ex compagno nei pressi del suo luogo di lavoro e così, in preda al panico, accorreva nuovamente alla Squadra Mobile di Enna per segnalare anche quell’ episodio che le aveva provocato un forte stato di preoccupazione. La Procura di Enna chiedeva al GIP l’emissione di un provvedimento cautelare urgente del divieto di avvicinamento alla parte offesa a carico dell’uomo.

Il Questore della Provincia di Enna ha espresso soddisfazione per le indagini condotte dalla Squadra Mobile, invitando chi subisce maltrattamenti e stalking a recarsi in Questura a denunciare, in modo da avviare tempestivamente le indagini ed individuare il percorso di tutela per la vittima.

clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giudiziaria

Condanna per l’Assessorato alla salute

Pubblicato

il

Palermo – Il dr. M.L. quale Dirigente medico dell’area Interdipartimentale 5 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana era stato indagato ed imputato in un procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Gela, in concorso con altri, perché, nelle rispettive qualità, attestavano falsamente, secondo la prospettazione del Pm in calce al Decreto Dirigenziale, relativo all’accreditamento istituzionale di una RSA, il possesso di tutti i requisiti previsti dal D.A. di riferimento.

A conclusione dell’udienza preliminare del 21 febbraio 2020, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Gela pronunciava sentenza con cui dichiarava il non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Peraltro, anche in sede disciplinare il procedimento, per gli stessi fatti, veniva archiviato dall’amministrazione regionale.

Il dr. M.L., giudicato assolto dai reati contestati, richiedeva all’Amministrazione di appartenenza – Assessorato della Salute della Regione Siciliana – il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ma tuttavia l’amministrazione regionale, in ragione del parere negativo reso dall’Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, negava il rimborso richiesto.

A questo punto il dr. M.L., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l’Assessorato Regionale della Salute, evidenziando l’erroneità del diniego reso dall’Amministrazione regionale e deducendo di contro la sussistenza dei presupposti di legge per la liquidazione e la corresponsione degli importi richiesti e chiedendo la condanna al pagamento di quanto spettante.

Gli avv.ti Rubino e Piazza contestavano il parere dell’Avvocatura dello Stato, la quale, anziché limitarsi ad operare una valutazione sulla congruità della parcella, aveva reso una autonoma valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale, definitosi, lo si ribadisce, in udienza preliminare con l’assoluzione del dr. M.L. “perché il fatto non costituisce reato”.

Con sentenza del 5 giugno scorso il Tribunale di Palermo ha integralmente accolto l’azione promossa dagli avv.ti Rubino e Piazza, condannando l’Assessorato regionale della Salute al pagamento di quanto richiesto, oltre le ulteriori spese giudiziali.

Segnatamente, il Tribunale, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha affermato che nel caso specifico “non è possibile addebitare al ricorrente alcuna responsabilità, non solo penale, ma finanche disciplinare” e per l’effetto non può negarsi il diritto del dr M.L. al rimborso delle spese legali sostenute in sede penale.

Per effetto dell’accoglimento dell’azione promossa, l’Assessorato regionale della Salute sarà costretto a rimborsare le richieste al dr. M.L. e le ulteriori spese giudiziali.

Continua a leggere

Giudiziaria

Il Tar rileva la legittimita’ degli atti dei Consorzi di bonifica

Pubblicato

il

Palermo – Nel 2017, il Legislatore Regionale Siciliano a distanza di ben 17 anni dall’istituzione dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 5/2014, procedeva alla ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività, disponendo l’accorpamento degli 11 Consorzi esistenti in due macrostrutture, ossia il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.

Predisposti tutti gli atti propedeutici all’attuazione dell’importante riforma la Giunta Regionale adottava lo schema tipo di Statuto e il Regolamento di organizzazione.

Approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana lo schema tipo dello Statuto e del Regolamento di organizzazione veniva sancita la formale costituzione sia del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

Ebbene, lamentando un asserito pregiudizio derivante dall’accorpamento dei Consorzi di Bonifica, i Dirigenti e i Capi di Settore del Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, tra cui l’Ing. Pieralberto Guarino, impugnavano innanzi al Tar Sicilia – Palermo gli atti propedeutici e quelli connessi agli atti di costituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, per ottenerne la declaratoria di nullità.

Al fine di resistere a tale azione, si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale con il patrocinio dell’Avvocato Giuseppe Ribaudo.

Nel corso del processo, gli Avv.ti Rubino e Ribaudo, deducevano, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse a ricorrere, rilevando come i ricorrenti non avrebbero potuto considerarsi titolari di alcuno interesse ad agire, non avendo subito alcuna modifica della loro posizione giuridica ed economica in ragione dell’avvenuto accorpamento dei vari Consorzi.

Entrambe le difese dei Consorzi rilevavano, inoltre e nel merito, l’infondatezza di tutti gli assunti volti a sostenere la nullità di tutti gli atti e dei provvedimenti deliberativi ed istitutivi dei Consorzi, non potendo in alcun modo configurarsi nessuna delle ipotesi di nullità degli atti e dei provvedimenti amministrativi come sancite dell’art. 21 septies, della L. n. 241/90.

Con sentenza del 29 maggio 2023, il Tar –Palermo, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Ribaudo, ha rigettato il ricorso proposto dall’Ing. Pieralberto Guarino e dagli altri ricorrenti, dichiarandolo in parte improcedibile e in parte inammissibile. Infine, il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.

Continua a leggere

Giudiziaria

Spese di notifica per le multe stradali: importante vittoria di Federconsumatori Sicilia

Pubblicato

il


Palermo -Ennesima vittoria di Federconsumatori Sicilia e di un suo associato, questa volta di Altofonte, che hanno ottenuto dal Giudice di Pace di Palermo l’annullamento di una cartella esattoriale per una contravvenzione al Codice della Strada. La vicenda, apparentemente comune e banale, in realtà è molto importante perché segna la fine di una prassi sbagliata e vessatoria che quasi tutti i Comuni italiani mettono in atto ai danni dei cittadini consumatori.


In pratica, anche se il cittadino aveva pagato la multa nei 5 giorni previsti per ottenere lo “sconto” del 30% sull’importo da versare, non aveva pagato anche le spese amministrative e quelle di notifica tramite posta, per un importo complessivo di appena 13,10 euro.


Il Comune di Altofonte, seguendo una prassi errata ma molto diffusa in Italia, ha ritenuto che questo pagamento “incompleto” non bastasse a estinguere la sanzione. Di conseguenza ha applicato l’ulteriore sanzione nei confronti del cittadino.


Una prassi sbagliata e illegittima, come ha dimostrato l’avvocato Fabio Pernice dello sportello regionale di Federconsumatori Sicilia che, assistendo il cittadino associato nel suo ricorso al Giudice di Pace, ha ottenuto la cancellazione di ogni ulteriore sanzione e ha condannato il Comune di Altofonte al pagamento delle spese legali.


“La vicenda è emblematica – spiega il presidente di Federconsumatori, Alfio La Rosa – perché questa prassi è diffusissima in tutta Italia. Solo la competenza del nostro avvocato ha permesso al consumatore di ottenere giustizia davanti al Giudice di Pace: senza la nostra assistenza avrebbe dovuto pagare una sanzione per una multa già pagata, tra l’altro entro i primi 5 giorni dalla notifica”.

Continua a leggere

Più letti

Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852