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Cronaca

Seconda condanna per il Comune di Butera

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Due condanne in quattro giorni. Arriva. la seconda sentenza per il Comune di Butera : questa volta il Tribunale di Gela si dichiara incompetente sulla richiesta di pagamento di somme dovute per l’utilizzazione dell’immobile di contrada Sgricciolo/Spinello in affidamento alla New Life Srl

Nel novembre 2004, tra il Comune di Butera e la società Sentiero per la vita srl, a cui è subentrata nel 2016 la società New Life srl, veniva stipulato un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la concessione in uso dell’immobile comunale sito in Contrada Sgricciolo/Spinello per l’erogazione di servizi socio/assistenziali e sanitari in favore di disabili e anziani in regime di Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.).
In forza del contratto in questione, la società affidataria si impegnava a proprie spese ad eseguire i lavori necessari per l’adeguamento dell’immobile comunale al fine del suo utilizzo ed accreditamento nonché al pagamento in favore del Comune di Butera di un contributo annuo per l’utilizzazione dell’immobile pari Euro 40.800,00 annui, incrementato ad Euro 48.511,20 per rivalutazione a decorrere dal ricovero del primo paziente presso la struttura avvenuto nel luglio 2013.
Nell’anno 2015, con delibera del Comune di Butera veniva riconosciuto alla società affidataria il diritto di scomputare, dal contributo complessivo dovuto per l’utilizzazione dell’immobile, la somma di Euro 148.064,63 sostenuta per la prima tranche di  lavori di manutenzione straordinaria di cui necessitava l’immobile comunale, così come previsto nel bando di gara per l’affidamento dell’immobile in questione.
Tuttavia, nell’anno 2020 il Comune di Butera in persona del sindaco pro tempore Dott. Balbo Filippo decideva di revocare in autotutela la deliberazione in questione assunta dalla precedente amministrazione e quindi con il patrocinio degli Avv.ti Emanuele Passanisi e Giulia Longombardo di convenire avanti il Tribunale di Gela la società New Life srl per ottenere il pagamento della somma di Euro 148.064,63, sostenuta dalla società New Life srl per i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale e ammessa in compensazione dal contributo complessivo dovuto in virtù della delibera comunale del 2015 successivamente revocata.
La società New Life srl, con il patrocino degli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa si costituiva in giudizio, eccependo, tra l’altro, in via preliminare, il difetto di competenza del Tribunale di Gela in favore del collegio arbitrale. In particolare, gli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa evidenziavano che l’art. 8 del contratto stipulato nel 2004 prevedeva che “ogni controversia che potesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e la Società relativamente all’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri” e che quindi la competenza a decidere la controversia fosse in capo al nominando collegio di arbitri.
Nel merito, inoltre, gli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa, oltre a contestare la quantificazione del contributo dovuto per l’utilizzazione dell’immobile comunale dalla società New Life srl in favore del Comune di Butera, rilevavano come la società affidataria durante l’intero rapporto contrattuale – attualmente in corso di validità – avesse continuato a pagare in favore del Comune di Butera una somma forfettaria certamente maggiore rispetto al contributo dovuto, senza considerare lo scomputo delle spese sostenute e anticipate per i lavori di manutenzione straordinaria interessanti l’immobile in questione ammontanti a complessivi Euro 266.526,63 di cui Euro 148.064,63 per la prima tranche di lavori straordinari ed Euro 118.462,00 per la seconda tranche di lavori straordinari.
Con ordinanza del 10 dicembre 2021, il Tribunale di Gela, accogliendo l’eccezione formulata in rito dagli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa, ha dichiarato la propria incompetenza per essere la controversia compromessa in arbitri in ragione della convenzione di arbitrato in essere tra il Comune di Butera e la New Life srl (subentrata a Sentiero per la Vita srl) e ha condannato il Comune di Butera al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.015,00.
La decisione di che trattasi segue altra decisione assunta dal Tribunale di Gela in data 9 dicembre 2021 in forza della quale il Comune di Butera è stato condannato al pagamento in favore della New Life delle spese di lite per aver adito un’Autorità Giudiziaria incompetente in merito alla richiesto di rilascio dell’immobile di contrada Sgricciolo Spinello

Cronaca

Nella commissione c’erano politici: il Tar annulla il concorso dell’Asp di Agrigento

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Nel 2022 l’Asp di Agrigento ha bandito un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui n. 7 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cat. D.

All’esito della prima prova scritta relativa al suddetto concorso, l’ASP di Agrigento rendeva pubblico l’elenco dei candidati non ammessi alle successive prove.

A fronte di ciò, alcuni dei candidati risultati non idonei alla prova scritta, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, hanno proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione di concorso. Con il ricorso, gli avv.ti Rubino Impiduglia e Gatto hanno rilevato come, nel caso di specie, un Commissario – il dott. Nobile –  prima di essere nominato quale componente della Commissione esaminatrice, era stato eletto Consigliere Comunale di Ravanusa; ed ancora hanno dedotto che il Presidente della Commissione  – Dott. Trigona – successivamente a tale nomina era stato nominato Assessore nel Comune di Licata.   

Gli avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto hanno rilevato come, nel caso di specie, tali soggetti non avrebbero potuto svolgere, contemporaneamente, entrambe le predette funzioni, ovvero quella di commissari d’esame e di politici, sicchè, avrebbe dovuto considerarsi palese l’illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, si sarebbero dovuti ritenere manifestatamente illegittimi tutti gli atti posti in essere dalla stessa. 

Con ordinanza del 06.09.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto, il TAR ha sospeso gli atti della proceduraCon successiva sentenza del 1° luglio 2025, il TAR ha annullato gli atti del sopra citato concorso, rilevando che i ruoli “politici ricoperti da due dei tre commissari della procedura selettiva di cui si discute non consentono di escludere che la titolarità della loro carica politica, svolta in costanza dello svolgimento del concorso, possa aver interferito con il regolare svolgimento della procedura, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti, considerato anche il ristretto numero dei commissari e il limitato ambito territoriale dell’ASP di Agrigento”. 

Tenuto conto della possibile sussistenza di profili di danno erariale a seguito dell’annullamento della suddetta procedura (e sua successiva riedizione), il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo. Inoltre, il TAR ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per le opportune valutazioniInfine, il TAR ha condannato Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento al pagamento delle spese di N. 00991/2024 che liquida complessivamente in curo 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

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Sorveglianza speciale a Genova per affiliato a Cosa Nostra nissena

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La Direzione Investigativa Antimafia di Genova ha eseguito un decreto di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni nei confronti di un soggetto già condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Genova – Sezione Misure di Prevenzione – su proposta della Procura Distrettuale e della Dia, con la collaborazione della Divisione Anticrimine della Questura.

L’uomo, attualmente agli arresti domiciliari, è considerato ancora oggi socialmente pericoloso. Sottoposto in passato anche alla confisca dei beni, vanta un lungo curriculum giudiziario a partire dagli anni ’90. Tra le condanne figurano il favoreggiamento continuato della prostituzione (1999) e, soprattutto, una pesante sentenza emessa nel 2004 per associazione mafiosa, riconducibile alla sua affiliazione alla cosca guidata da Salvatore Fiandaca, legata al boss Giuseppe “Piddu” Madonia, figura apicale di Cosa Nostra nella provincia di Caltanissetta.

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe diretto una “decina” mafiosa nel capoluogo ligure, occupandosi di attività illecite come il gioco clandestino del lotto e del totocalcio, assieme ad altri affiliati originari della Sicilia.

A conferma della sua pericolosità, la Dia ricorda anche la recente condanna definitiva del marzo 2025 per reati commessi tra il 2012 e il 2017, tra cui interposizione fittizia di beni, favoreggiamento e falsità ideologica.

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Scontro con un’auto, parrucchiera gelese muore nel Ravennate

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Gela piange la scomparsa della parrucchiera Valentina Farruggia, vittima venerdì scorso di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che collega Lugo a Fusignano, nel Ravennate. 

Valentina era in sella allo scooter T-Max condotto dal marito, quando si è registrato lo scontro con una Chevrolet Spark guidata da una donna di 45 anni. Trasportata al trauma center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena per la quarantaduenne gelese, che risiedeva a Fusignano,non c’è stato nulla da fare. I funerali si terranno oggi alle 16. 

foto Il Resto del Carlino

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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