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Giudiziaria

Aveva il covid e ha perso il concorso: riammessa

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Una giovane laureata di anni 29 residente a Palermo ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, volto alla copertura di 1.858 posti per consulenti alla protezione sociale, bandito dall’I.N.P.S. nell’ottobre del 2020.

Il suddetto concorso prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale finale. La Dott.ssa G.P., avendo superato la prova preselettiva, veniva ammessa alla prima delle due prove scritte, tuttavia, nel giorno immediatamente precedente alle date di svolgimento della suddetta prova, la candidata accusava dei sintomi riconducibili alla malattia del Covid-19. Ed in effetti, a seguito di un esame tramite tampone antigenico, la stessa risultava positiva al Covid-19.

Visto il proprio stato di salute, alla concorrente risultava impossibile recarsi a Roma per l’espletamento della prova d’esame in parola, pertanto, con PEC inviata all’I.N.P.S., la stessa richiedeva il differimento della propria prova scritta, allegando anche la documentazione medica comprovante la sua positività al Covid-19.

Tuttavia, l’I.N.P.S., sempre a mezzo PEC, rigettava la richiesta di differimento inviata dalla Dott.ssa G.P., informandola che “non sono previste date suppletive per le prove concorsuali in esame”.

In seguito alle determinazioni prese dall’I.N.P.S., la dott.ssa G.P. non ha potuto partecipare alla prima prova scritta, e per tale mancata partecipazione, la stessa si è vista esclusa dal concorso in parola. Alla luce di tale estromissione la concorrente, difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha impugnato innanzi al T.A.R. Lazio gli atti del suddetto ricorso. In particolare gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, hanno dedotto l’illogicità e l’irragionevolezza della mancata previsione da parte dell’I.N.P.S. di prove suppletive idonee a garantire la partecipazione al concorso, anche per quei candidati sottoposti ad isolamento domiciliare in ragione della loro positività al Covid-19. Com’è noto infatti, i soggetti positivi al Covid-19 al fine di evitare la possibile diffusione della malattia, sono tenuti per legge a porsi in isolamento domiciliare e a rispettare specifiche condotte di prevenzione del tutto incompatibili con l’utilizzo di mezzi pubblici o con la partecipazione ad una prova concorsuale.

Il T.A.R. Lazio, ha accolto la domanda cautelare proposta dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha disatteso la tesi difensiva dell’I.N.P.S., ritenendo che la cessazione dello stato di emergenza inerente alla pandemia da Sars-Cov2, non faccia venir meno l’obbligo delle Amministrazioni di disporre delle prove suppletive per i soggetti sintomatici o accertatamente positivi al Covid-19.

Dunque, per l’effetto della succitata ordinanza, la dott.ssa G.P. potrà svolgere la prova d’esame a cui non ha potuto partecipare in ragione della propria positività al coronavirus

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Giudiziaria

Viola resta Procuratore al Tribunale di Milano

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Roma – Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 7 aprile 2022, ha disposto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del dott. Marcello Viola.

La nomina del dott. Viola è stata impugnata, innanzi al TAR Lazio – Roma, sia dal dott. Romanelli (Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano) sia dal dott. Amato (Procuratore della Repubblica di Bologna).

Il dott. Marcello Viola (originario di Cammarata – AG), con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto di entrambi i suddetti ricorsi.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto la legittimità della delibera di nomina del dott. Viola e la palese infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti.

Il TAR Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dai dottori Amato e Romanelli, condannandoli al pagamento delle spese legali.

Il dott. Romanelli ha, pertanto, proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio che ha rigettato il suo ricorso.

Il dott. Viola si è costituto innanzi al Consiglio di Stato, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha rigettato l’appello del dott. Romanelli e confermato la sentenza del TAR Lazio, rilevando come “nessuna delle censure dell’appellante si mostra suscettibile di positivo apprezzamento, non riuscendo le stesse a inficiare la legittimità della procedura per cui è causa e del suo esito favorevole al dott. Marcello Viola”.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato come correttamente il CSM abbia riconosciuto la maggiore rilevanza delle funzioni Direttive svolte dal dott. Viola, considerando “di minor rilievo l’esperienza semidirettiva svolta dal dott. Romanelli presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in ragione della sua durata, di poco superiore al biennio, della sua mancata sottoposizione al vaglio della procedura quadriennale di conferma e delle modalità del suo conferimento….

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la medesima Procura di Milano, pur se svolto dal dotr. Romanelli nell’ufficio messo a concorso, non fosse di per sé idoneo a superare le esperienze direttive vantate dal dott. Viola.

Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito che la delibera del CSM “va condivisa, poiché la stessa illustra in dettaglio le ragioni della prevalenza del dott. Viola sotto i profili  del lavoro giudiziario, organizzativo, delle esperienze di rilievo ordinamentale e di quelle in ambito formativo. Per il parametro delle esperienze di rilievo ordinamentale la prevalenza del dott. Viola è netta, visto il suo ruolo di componente di diritto (da cinque anni) del Consiglio giudiziario di Firenze nella sua veste di Procuratore Generale del distretto”. Per effetto della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, il dott. Marcello Viola manterrà l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

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Giudiziaria

Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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Giudiziaria

Emessi 13 provvedimenti di misure di prevenzione

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Il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso tredici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.Sette provvedimenti riguardano l’ammonimento di soggetti che si sono resi autori di violenza domestica, minacce, percosse e lesioni personali nei confronti di conviventi ed ex compagne. Cinque provvedimenti di avviso orale sono stati emessi nei confronti di soggetti che, a vario titolo, si sono resi autori di reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 39enne di Niscemi, il quale in stato di ubriachezza si è reso autore di episodi di violenza all’interno di un bar. Allo stesso è stato vietato l’accesso e lo stazionamento ai pubblici esercizi del centro storico per un periodo di due anni. Inoltre, su proposta del Questore, è stata irrogata dall’Autorità giudiziaria anche una misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto resosi autore di reiterati maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi. Con i provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore i predetti sono stati tutti invitati a cambiare condotta.

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