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Giudiziaria

Il Cga ha sospeso il Calendario venatorio 2023-24

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Palermo – Ieri il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza cautelare n. 365/2023, ha integralmente sospeso il Calendario venatorio 2023-24, emanato lo scorso giugno dall’Assessore regionale all’agricoltura Luca Sammartino. Da oggi, quindi, stop in tutta la Sicilia alle doppiette che avevano iniziato a sparare già dal 2 settembre, con una deroga (“pre-apertura”) autorizzata dall’Assessore, nonostante il parere negativo di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e gli incendi devastanti in tutta l’Isola.

Nei mesi scorsi le Associazioni ambientaliste ed animaliste WWF Italia, Legambiente Sicilia, Lipu BirdLife Italia, LNDC Animal Protection, Enpa e LAC, difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, avevanoimpugnato al TAR di Palermo il Calendario venatorio, ottenendo – il 21 settembre – una prima sospensiva della caccia ad alcune specie in declino (ordinanza n. 512/23). Oggi arriva la decisione di secondo grado che mette la parola fine alla stagione di caccia in Sicilia: il CGA, infatti, ha riconosciuto che, “come adeguatamente comprovato dalle Associazioni Ambientaliste appellanti, i notevoli incendi divampati nel territorio regionale associati allo straordinario aumento delle temperature verificatisi nel periodo estivo hanno determinato un, facilmente intuibile, significativo rischio per la sopravvivenza degli animali. In tal senso sono particolarmente significative le due delibere con le quali la Giunta Regionale Siciliana ha opportunamente preso atto della gravità della situazione, avanzando ai competenti organi statali la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di 12 mesi”. Ma – incredibilmente – la stessa Regione non solo non ha sospeso la stagione di caccia come buonsenso richiederebbe, ma ne ha addirittura autorizzato l’anticipo di ben un mese rispetto a quanto suggerito da ISPRA!

Grande soddisfazione di WWF Italia, Legambiente Sicilia, Lipu BirdLife Italia, LNDC Animal Protection, Enpa e LAC: “con questa ulteriore vittoria giudiziaria, sono stati sonoramente bocciati i decreti ‘sparatutto’ dell’Assessore ‘contro la fauna’ Sammartino ed è stata riaffermata la legalità e la prioritaria esigenza di tutela della biodiversità. Continueremo la battaglia legale al TAR ed al CGA sin dalle prossime udienze, dove denunceremo le gravi e pesanti illegittimità di un calendario venatorio vergognoso che condanna a morte gli animali scampati alla devastante stagione degli incendi e della siccità”.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana osserva che l’Ambiente, nel suo più ampio significato comprensivo della flora e della fauna, costituisce nel nostro ordinamento un bene fondamentale, rispetto al quale i contrapposti interessi di quanti pratichino l’attività venatoria sono recessivi” – si legge nella lunga (20 pagine), articolata e dotta ordinanza – “La conservazione del patrimonio naturalistico nel suo complesso considerato, infatti, è un valore assoluto in quanto corrispondente all’esigenza di salvaguardare habitat naturali e specie viventi dal pericolo di estinzione”. Per tali motivazioni, il CGA “accoglie l’appello cautelare” delle sei associazioni protezioniste “e ordina all’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Siciliana di pronunciarsi sull’istanza presentata dalle associazioni richiedenti del 18 agosto 2023” nella quale si chiedeva di sospendere la caccia “in ragione dell’eccezionale situazione meteoclimatica, ambientale ed ecologica verificatasi nel periodo estivo” protrattasi fino a pochi giorni fa

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Giudiziaria

Sindaco impugna la sfiducia

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Realmonte – Durante la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i Consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca (eletta Sindaco nell’ottobre 2020).

Dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio Commissario Straordinario del Comune di RealmonteSuccessivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario Dott. Carmelo Burgio e dell’ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato e dei Consiglieri comunali decadutiCon il medesimo ricorso è stato impugnato anche il Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati Sindaco e Consiglio Comunale.Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonchè  i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica,  Salvatore Putrone,  Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il TAR Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex Sindaco Lattuca ed in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia

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Giudiziaria

Droga: condanna definitiva per due niscemesi (padre e figlio)

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Due niscemesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Si tratta di un 54enne e di un 22enne (padre e figlio) entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione, mentre il padre è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa condotta nell’aprile 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Niscemi, quando nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e supportati da unità cinofila, i militari avevano tratto in arresto entrambi i soggetti in flagranza di reato. Durante una perquisizione operata all’interno di un’attività commerciale gestita da entrambi gli odierni arrestati, veniva infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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