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Giudiziaria

I dipendenti pubblici assolti nei procedimenti penali hanno diritto al rimborso delle spese

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Il dr. I.T. Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana era stato sottoposto ad un giudizio penale, in concorso con altri, presso il Tribunale di Gela.

All’esito dell’udienza preliminare del 21 febbraio 2020, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Gela ha pronunciato sentenza con cui dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Il dr. I.T., giudicato assolto dai reati contestati, richiedeva all’Amministrazione di appartenenza – Assessorato della Salute della Regione Siciliana – il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ma tuttavia l’amministrazione regionale, in ragione del parere negativo reso dall’Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, negava il rimborso richiesto.

A questo punto il dr. I.T., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un giudizio innanzi al Tribunale di Palermo contro l’Assessorato Regionale della Salute, evidenziando l’erroneità del diniego reso dall’Amministrazione regionale e deducendo di contro la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la liquidazione e la corresponsione degli importi richiesti e chiedendo la condanna al pagamento di quanto spettante.

Gli avv.ti Rubino e Piazza contestavano il parere reso dall’Avvocatura dello Stato, la quale, anziché limitarsi ad operare una valutazione sulla congruità della parcella, a fronte di una sentenza di assoluzione piena, sosteneva che le disposizioni in materia di rimborso spese legali sostenute dai pubblici dipendenti andrebbero intese nel senso che, laddove permangano profili di responsabilità (ancorché non penale), il rimborso non potrebbe avere luogo.

In particolare, secondo la prospettazione dell’amministrazione regionale nel caso in esame il rimborso non sarebbe potuto spettare in ragione della presunta illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati anche dal dr. I.T..

Il Tribunale di Palermo – Sez.III Civile – con ordinanza del 26 ottobre 2022, ha integralmente accolto l’azione promossa dagli avv.ti Rubino e Piazza, condannando l’Assessorato regionale della Salute al pagamento di quanto richiesto, oltre le ulteriori spese giudiziali.

In particolare, il Tribunale di Palermo, condividendo integralmente le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha affermato che “nel processo penale si potrà avere solo una “dichiarazione” di esenzione da responsabilità penale”, evidenziando l’irrilevanza della legittimità o illegittimità del provvedimento amministrativo e chiarendo che l’idea che, dopo la pronuncia di assoluzione, residui per l’amministrazione un margine per valutare la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità di natura diversa da quella contestata in sede penale non trova conferme nelle norme di riferimento.

Anche sul quantum dovuto, il Tribunale di Palermo ha accolto le prospettazioni dei legali Rubino e Piazza affermando che l’oggetto del rimborso copre tutte le spese necessarie entro i limiti massimi previsti dalle tariffe ufficiali e non sui minimi di tariffa come sostenuto dalla difesa erariale.

Pertanto, per effetto dell’accoglimento dell’azione promossa, l’Assessorato regionale della Salute sarà costretto a rimborsare le somme spettanti al dr. I.T. e le ulteriori spese giudiziali

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Giudiziaria

Viola resta Procuratore al Tribunale di Milano

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Roma – Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 7 aprile 2022, ha disposto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del dott. Marcello Viola.

La nomina del dott. Viola è stata impugnata, innanzi al TAR Lazio – Roma, sia dal dott. Romanelli (Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano) sia dal dott. Amato (Procuratore della Repubblica di Bologna).

Il dott. Marcello Viola (originario di Cammarata – AG), con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto di entrambi i suddetti ricorsi.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto la legittimità della delibera di nomina del dott. Viola e la palese infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti.

Il TAR Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dai dottori Amato e Romanelli, condannandoli al pagamento delle spese legali.

Il dott. Romanelli ha, pertanto, proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio che ha rigettato il suo ricorso.

Il dott. Viola si è costituto innanzi al Consiglio di Stato, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha rigettato l’appello del dott. Romanelli e confermato la sentenza del TAR Lazio, rilevando come “nessuna delle censure dell’appellante si mostra suscettibile di positivo apprezzamento, non riuscendo le stesse a inficiare la legittimità della procedura per cui è causa e del suo esito favorevole al dott. Marcello Viola”.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato come correttamente il CSM abbia riconosciuto la maggiore rilevanza delle funzioni Direttive svolte dal dott. Viola, considerando “di minor rilievo l’esperienza semidirettiva svolta dal dott. Romanelli presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in ragione della sua durata, di poco superiore al biennio, della sua mancata sottoposizione al vaglio della procedura quadriennale di conferma e delle modalità del suo conferimento….

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la medesima Procura di Milano, pur se svolto dal dotr. Romanelli nell’ufficio messo a concorso, non fosse di per sé idoneo a superare le esperienze direttive vantate dal dott. Viola.

Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito che la delibera del CSM “va condivisa, poiché la stessa illustra in dettaglio le ragioni della prevalenza del dott. Viola sotto i profili  del lavoro giudiziario, organizzativo, delle esperienze di rilievo ordinamentale e di quelle in ambito formativo. Per il parametro delle esperienze di rilievo ordinamentale la prevalenza del dott. Viola è netta, visto il suo ruolo di componente di diritto (da cinque anni) del Consiglio giudiziario di Firenze nella sua veste di Procuratore Generale del distretto”. Per effetto della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, il dott. Marcello Viola manterrà l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

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Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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Emessi 13 provvedimenti di misure di prevenzione

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Il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso tredici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.Sette provvedimenti riguardano l’ammonimento di soggetti che si sono resi autori di violenza domestica, minacce, percosse e lesioni personali nei confronti di conviventi ed ex compagne. Cinque provvedimenti di avviso orale sono stati emessi nei confronti di soggetti che, a vario titolo, si sono resi autori di reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 39enne di Niscemi, il quale in stato di ubriachezza si è reso autore di episodi di violenza all’interno di un bar. Allo stesso è stato vietato l’accesso e lo stazionamento ai pubblici esercizi del centro storico per un periodo di due anni. Inoltre, su proposta del Questore, è stata irrogata dall’Autorità giudiziaria anche una misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto resosi autore di reiterati maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi. Con i provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore i predetti sono stati tutti invitati a cambiare condotta.

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